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Legge Regionale 21 dicembre 1990, n. 45


Disposizioni per l’esame e l’approvazione del piano di sviluppo, del programma e del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, deroghe alla legge regionale 1°agosto 1975, n. 33.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. In deroga a quanto disposto dal terzo e quarto Comma dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, già sostituiti dal quarto e quinto comma dell’articolo 4 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, il piano regionale di sviluppo è discusso ed approvato dal Consiglio regionale senza il preventivo parere d’intesa e contestualmente al programma e al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4 e dal secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, il piano generale di sviluppo ed il programma pluriennale per il triennio 1991-1993 sono approvati dal Consiglio regionale; i programmi di attuazione della legge 24 giugno 1974, n. 268, sono approvati ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 dicembre 1990

Floris

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