Logo Regione Sardegna

Legge Regionale 21 dicembre 1996, n. 37


Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Nella tabella B allegata alla legge regionale 15 febbraio 1995, n. 9, sono apportate le seguenti variazioni in aumento(cap 03017):
" 4) Programmi integrati comunitari: INTERREG II, LEADER II, PMI,NOW e altri
1997 lire 7.518.000.000
1998 lire 11.042.000.000
6) Interventi nei settori produttivi e nel turismo (NI)
1996 lire 165.720.000.000"1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee del 14 settembre 1995 n. C ( 95)1308/ 1, concernente la concessione di un contributo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - Sezioneorientamento, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), per il finanziamento di un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria " LEADER II" nella Regione Sardegna - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale, sono approvati i relativi piani funzionali ed autorizzate le relative azioni.
2. Ai fini della realizzazione della misura A e del controllo e valutazione del programma di cui al precedente comma, la competenza d' attuazione è attribuita all' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Per l' attuazione delle misure B e C dello stesso programma sono destinatari dei relativi finanziamenti i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Operatori Collettivi (OC) così come individuati nel medesimo programma; ai fini della realizzazione della suddetta misura B - programmi di innovazione rurale dei GAL ed OC - la percentuale del contributo da erogarsi a favore deibeneficiari privati è determinata nella misura massima del 75 per cento.
4. Le spese derivanti dall' attuazione del programma di cui al comma 1 sono quantificate in complessive lire 26.745.000.000 per l' anno 1996, in lire 28.536.000.000 per l' anno 1997 e in lire 27.816.000.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci della Regione per glistessi anni.1. La riduzione di spesa di lire 29.300.000.000 disposta inconto del capitolo 01080 dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminata in lire 21.886.000.000.
2. I termini di cui al comma 2 dell' articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996, relativi all' approvazione dei progetti speciali ed all' emissione dei relativi decreti di finanziamento, sono prorogati al 31 dicembre 1996.
3. L' autorizzazione di spesa disposta dall' articolo 45 della legge regionale n. 9 del 1996, per l' anno 1996, è incrementata di lire 850.000.000 (cap 10136).
4. Lo stanziamento di cui al precedente comma 3 è ripartito tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito dell' intervento denominato " Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione ai termini dell' articolo 81 della legge regionale 7 aprile1995, n. 6; la ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti. I Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cuiall' articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni.1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzato, nell' anno 1996, l' ulteriore stanziamento di lire 2.050.000.000 (cap. 01090).
Art. 5
Norme integrative della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d' area)
1. Il coordinatore del programma di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996, è nominato, per il periodo necessario all' attuazione del programma, nell' ambito dell'organico dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, delle Amministrazioni locali, degli enti pubblici, compresi quelli economici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, che si avvale del parere della Provincia interessata.
2. Il coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi del programma, ne assicura la più rapida ed efficiente esecuzione e verifica l' attuazione degli interventi; nel caso di ritardi o inadeguatezza nella realizzazione degli interventi imputabili al coordinatore, questi è rimosso dall' incarico e con lo stesso provvedimento si procede alla nomina del nuovo coordinatore del programma.
3. Restano ferme le funzioni del responsabile del procedimento di cui alla legge regionale 22 aprile 1990, n. 40, per quanto compatibili con la presente norma, nonchè in generale le responsabilità dell' ingegnere capo e del direttore dei lavori come definito dalla normativa vigente.
4. Il coordinatore convoca, entro 15 giorni dall' approvazione del programma da parte della Giunta regionale, i soggetti pubblici e privati interessati alla sua attuazione, per concordaree definire l' accordo di programma di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996.
5. L' accordo di programma è stipulato tra i soggetti pubblici e privati che partecipano alla realizzazione del programma.
6. I soggetti che stipulano l' accordo di programma possono attribuire la realizzazione del medesimo programma o parti di esso a società pubbliche, private o miste, ai sensi della normativa vigente.
7. Dopo il comma 3, dell' articolo 11 della legge regionale n.14 del 1996, è inserito il seguente:
" 3 bis. Qualora si verifichino situazioni che determinanomodificazioni degli interventi e delle opere previste dall' accordo di programma, il programma integrato di area può essere rimodulato dall' Amministrazione regionale sentita la Provincia competentee gli altri soggetti che hanno stipulato l' accordo di programma".
8. I contatti di programma di cui al comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 1996, possono essere attuati da consorzi di imprese e/ o da società finanziarie.
9. Il coordinatore convoca, ove necessario, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 e assicura la regolare esecuzione delle risultanze conclusive della medesima presso le Amministrazioni e, in genere, i soggetti interessati.
10. Della convocazione della conferenza di servizio di cui alcomma 2 dell' articolo 10, della legge regionale n. 14 del 1996, è data pubblicità dal coordinatore di programma per un periododi almeno dieci giorni prima della data stessa mediante comunicazione da effettuarsi all' Albo Pretorio delle Amministrazioni interessate.
11. Con le stesse modalità di cui sopra per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte, il relativo verbale costituisce parte integrante dell' accordo di programma.
12. Le attività e i servizi di supporto per lo svolgimento dei compiti del coordinatore del programma sono assicurati dalle amministrazioni di cui al comma 1.
13. Qualora il coordinatore del programma accerti che le carenze di organico, anche in relazione ai contenuti del programma, non consentono alle amministrazioni di svolgere le necessarie attività di supporto, l' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, può affidare le stesse, con le procedure e le modalità previste dalla direttiva 92/ 50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o società di servizi esterni all' Amministrazione regionale aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, organizzativo, economico; i relativi oneri gravano sul capitolo 03056 del bilancio regionale.1. E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 4.500.000.000 a favore del titolo di spesa 11.4.01/ I, lett a) del programma d' intervento per gli anni 1988- 1989- 1990 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
2. E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento integrativo di lire 11.985.554 a favore del titolo di spesa 5.3.08 del 5 Programma esecutivo del Piano di rinascita di cui alla Legge11 giugno 1962, n. 588, per la liquidazione degli interessi relativi alla venticinquesima e ultima rata di ammortamento sul mutuo concesso al Consorzio provinciale per la frutticultura di Cagliari.
3. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti in conto al capitolo 03034/ 01 del bilancio della Regione per essere trasferiti alle rispettive contabilità speciali ed essere attribuiti ai competenti titoli di spesa sopra richiamati. 1. La legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 è abrogata.
2. Le finalità previste nella predetta legge vengono perseguite mediante utilizzazione dello stanziamento del titolo dispesa 11.3.10/ I del Programma di intervento per gli anni 1988-1989- 1990 del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione della Legge 24 giugno 1974, n. 268.
3. I provvedimenti imputati sul predetto titolo di spesa a decorrere dall' entrata in vigore della succitata legge regionale n. 20 del 1994 per l' acquisizione al " Parco scientifico e tecnologico regionale" di tutti i rapporti giuridici ed amministrativi della struttura per la ricerca dell' area di Tramariglio di proprietà dell'Università di Sassari, sono da intendersi emessi in attuazione della predetta legge regionale n.20 del 1994.1. Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 è sostituito dal seguente:
" 1. Per l' attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l' anno1996, lire 10.000.000.000 per l' anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l' anno 1998 ripartita come segue:
Cap 03034/ 01
1996 lire 9.500.000.000
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 0
Cap 08182
1996 lire 0
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire6.500.000.000
2. Nel comma 3 dello stesso articolo 8 della legge regionale n.9 del 1996, dopo le parole "gli stanziamenti di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli ripartiti a favore del capitolo 08182".1. A valere sui fondi stanziati dall' articolo 73, comma 3, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni contributi anche per la redazione dei piani particolareggiati, con particolare riferimento aquelli interessati i centri storici, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile; a tal fine i Comuni devono presentare entro il primo trimestre di ciascun anno apposite istanze; il relativo programma è approvato dalla Giuntaregionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio1997, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per l' anno 1996 il termine per la presentazione delle istanzedi cui al comma 1 non trova applicazione.1. E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 6.000.000.000 al fine di consentire la definizione della pianificazione territoriale da parte dei comuni della Sardegna la cui procedura è stata avviata con il programma di spesa deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 1993 (cap 04159/ 10).1. I Comuni beneficiari che abbiano utilizzato i finanziamenti di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, e non abbiano operato il rimborso entro la scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono presentare,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di dilazione del rimborso da effettuarsi sulla base di un piano di rientro di durata non superiore a trentasei mesi; detto piano è approvato dall' Assessore deglienti locali, finanze ed urbanistica previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per il rimborso di cui al comma precedente, da corrispondere con decorrenza dalla data di scadenza del termine quiquennale previsto per la restituzione, non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.1. Nell' anno 1996 sono autorizzati i seguenti stanziamenti pergli scopi appresso indicati:
a) contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario(cap 06025)
lire 8.500.000.000
b) incremento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura(cap 06120)
lire 6.000.000.000
c) contributi per l' acquisto di macchine e di attrezzi agricoli(cap 06180)
lire 8.500.000.000
2. La somma di cui alla lettera a) del precedente comma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 8.1.5/ I, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983.
3. Sono autorizzati, altresì , nell' anno 1996, i seguenti stanziamenti per gli scopi accanto agli stessi indicati:
a) lire 10.000.000.000 - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap 06087/ 02);
b) lire 13.423.000.000 - ristrutturazione della olivicoltura sarda (cap 06227);
c) lire 7.000.000.000 - adeguamento dei caseifici alla direttiva 92/ 46 (CEE) del Consiglio (cap. 06234/ 02);
d) lire 2.000.000.000 - interventi per le strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (cap 06234/ 02).
4. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 s iprovvede secondo le modalità indicate, rispettivamente, nelle misure 1.4.1.1., 1.4.1.3., 3.4.4.3. e 3.4.4.4. del POP (FEOGA) per gli anni 1994/ 1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione n. C (94) 3128 del 25 novembre1994; i relativi stanziamenti, qualora non impegnati entro il 31 dicembre 1996, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell' esercizio successivo.
5. I rimborsi disposti dallo Stato nel triennio 1996/ 1998 a fronte degli interventi effettuati dalla Regione a favore delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, sono utilizzati, oltre che per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1995, n. 16 e 5 dicembre 1995, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale, in agricoltura anche per la concessione di contributi per l' acquisto di macchine e attrezzi agricoli e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
6. Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l' Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, destinando i rimborsi di cui al comma 5 secondo le seguenti percentuali:
a) contributi per l' acquisto di macchine e di attrezzi agricoli:35 per cento;
b) contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 35 per cento;
c) interventi previsti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura dalle leggi regionali n. 16 del 1995 e n. 33 del 1995: 30 per cento.
7. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro-pastorale, approva appositi programmi di spesa; tali programmi devono prevedere interventi prioritari a favore delle aziende che, malgrado la compromissione della situazione economica e finanziaria, sono suscettibili di risanamento finanziario e rilancio produttivo.
8. A tal fine l' Assessore dell' agricoltura e riforma agro-pastorale, anche tramite apposite convenzioni con enti o società specializzate, individua comparti ed aree in crisi, dispone il rilevamento e l' analisi delle aziende in difficoltà , definisce un piano di risanamento e di rilancio basato, in particolare,sugli adeguamenti strutturali e tecnologici e sulla individuazione degli indirizzi culturali e commerciali, definiti anche in base alle stipula di contratti di coltivazione o in coerenza ad appositi piani di comparto.
9. L' articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è abrogato.1. Alla fine dell' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l' acceleramento della spesa), è aggiuntala seguente frase:
" e per i lavori attinenti il completamento dell' opera principale e per migliorarne la funzionalità ".1. E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 quale incremento del fondo di rotazione istituito dal comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi comunitari per il rimboschimento dei terreni seminativi (cap 06062).1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzato, nell' anno 1996, l' ulteriore stanziamento di lire 399.000.000 (Cap 06163/ 01).1. Al Fondo per l' anticipazione del concorso interessi, istituito ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, possono essere versate tutte le annualità dei limiti di impegno di cui alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.1. All' articolo 14, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, la dizione " le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 30 giugno 1993" è sostituita dalla seguente: " le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 1994".
2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.1. L' agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, ai termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni, e alle piccole e medie imprese del settore del commercio ai termini della legge regionale 14 settembre 1993, n. 42 e successive modificazioni è concedibile a carico dei relativi fondi, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto allaRegione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momentodella concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata ai termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.
2. Nell' articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n.51, dopo il comma 1, è introdotto il seguente:
" 1 bis. L' abbattimento degli interessi di cui al comma precedente è concedibile, in alternativa alla modalità posticipata, informa attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio. Apposita direttiva, adottata ai termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità applicative.".1. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1990, n. 31, è autorizzata, per l' anno 1996, l' ulteriore spesa di lire 100.000.000 (cap 07076/ 01).
2. E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 200.000.000 per il rinnovo delle strumentazioni informatiche in dotazione al servizio artigianato e per l' istituzione di una banca dati (cap 07073/ 02).1. Il termine di cui al comma 1 dell' articolo 80 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1988), già prorogato dall' articolo 27 della legge regionale 7 aprile1995, n. 6, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1997.1. Il termine previsto dal comma 1 dell' articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, già rideterminato dal comma 2, dell' articolo 9 della legge regionale 10 novembre1995, n. 28, è ulteriormente rideterminato, per il triennio1996/1998, nel 31 dicembre di ogni anno (cap 07037).
2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, previsto dall' articolo 9, comma 2, della legge regionale10 novembre 1995, n. 28, relativamente all' anno 1995, è rideterminato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.1. Il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 8 luglio1996, n. 27, sostitutivo dell' articolo 4, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, si interpreta nel senso che il numero dei seggi di ciascuna confederazione nelle commissioni provinciali dell' artigianato, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti in parti uguali, è quello conseguito nelle relative elezioni e, comunque, in atto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.1. Le agevolazioni di cui all' articolo 1 della legge regionale18 novembre 1968, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, limitatamente agli interventi per la costruzione di rustici industriali, a favore dei consorzi per learee di sviluppo industriale e dei nuclei per le aree di sviluppo industriale.1. Per le finalità di cui all' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la costituzione di un apposito fondo anche presso la SFIRS SpA destinato alla concessione delle agevolazioni stabilite dalla Legge 10 ottobre 1975, n. 517, dall'articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e dall' articolo 14, comma 40, della legge 11 maggio 1988, n. 67, relativamente alle operazioni di mutuo contratte con enti creditizie società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione sarda (cap 07047).
2. La SFIRS SpA è abilitata, mediante apposita convenzione da stipulare ai sensi dell' articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, ad effettuare l' istruttoria e la concessionedei suddetti contributi in conto interessi in conformità ad apposita direttiva adottata ai termini dell' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.1. Il comma 1 dell' articolo 31 della legge regionale 7 giugno1984, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituitodal seguente:
" 1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali,statali o comunitarie, sono assistite dalla garanzia fideiussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cuial comma 2, punti a), b), b1) e b2) dell' articolo 1 della presente legge".1. L' articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativo alla forfettizzazione delle spese generali in casodi delega in materia di opere pubbliche è da intendersi nel senso che gli enti delegati hanno facoltà di determinare l' importo delle spese generali relative alle opere delegate non esclusivamente in misura forfettaria, ma anche sulla base delle spese effettivamente e legittimamente sostenute qualora le stesse risultino superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.
2. L' importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore dei concessionari di opere pubbliche di interesse regionale, ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale n. 44 del 1986, è incrementato dell' importo dell' imposta sul valore aggiunto addebitato all' amministrazione concedente dagli stessi concessionari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. In deroga a quanto disposto in materia di prezzi di opere pubbliche dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 giugno 1994, n. 4, il prezzario dei lavori pubblici per le opereda eseguirsi dall'Amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, è adottato con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici. Il prezzario costituisce l' elemento tecnico-economico di riferimento per la redazione dei progetti delle opere pubbliche dicui al presente comma.
4. I commi 4 e 5 dell' articolo 1 della legge regionale 2 giugno1994, n. 24, sono abrogati.1. Per l' attuazione di un programma straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche comprese tra quelle elencate nell'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1996, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 (cap. 08029/ 04).
2. L' attuazione del programma, predisposto in deroga ai parametri di ripartizione per aree di programma previsti dal Piano generale di sviluppo, è delegata agli enti di cui all' articolo1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.1. Per il completamento delle infrastrutture nel nuovo abitato del Comune di Tratalias è autorizzato, nell'anno 1996, lo stanziamento di lire 250.000.000 (Cap 08138/ 01f).1. Per le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45, è autorizzato per l' anno 1996 lo stanziamento di lire 500.000.000 (cap 08259).1. E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 1.500.000.000 per gli interventi previsti dall' articolo 94 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap 08169).1. Per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per le iniziative industriali di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento di lire 800.000.000 (cap 09040/ 01).1. Sul programma di intervento stralcio 1994/ 1995 approvato dal CIPE e nell' ambito del programma 1994/1998 relativo ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, una quota pari a lire 15.000.000.000 sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02 lettera a), relativo agli interventi per l' espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare della provincia di Oristano è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS SpA.
2. Per la gestione del predetto fondo l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS SpA apposita convenzione ai termini dell' articolo 99 della legge regionale 30 aprile1991, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15.1. Lo stanziamento di lire 60.000.000.000 recato dal titolo di spesa 12.3.01 del programma di intervento per gli anni 1994/1998 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, è versato al fondo speciale costituito presso la banca CIS e la SFIRS SpA per l'attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per essere utilizzato per le finalità previste dalla stessa legge.1. Lo stanziamento di lire 60.000.000.000 recato dal titolo di spesa 12.3.01 del programma di intervento per gli anni 1994/1998 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, è versato al fondo speciale costituito presso la banca CIS e la SFIRS SpA per l'attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per essere utilizzato per le finalità previste dalla stessa legge.1. Sul programma di intervento per gli anni 1994-1998 e nell'ambito dei provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla Legge 23 giugno 1994, n.402, una quota pari a lire 14.400.000.000 dello stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02, lettera a), relativo agli interventi sulle strutture di trasformazione dei prodotti agro-alimentari a favore delle imprese lattiero casearie e delle imprese operanti nel settore delle carni fresche è destinata alla costituzione di un fondo speciale presso la SFIRS SpA per l' adeguamento igienico e sanitario, in conformità alle direttive comunitarie nn. 46 e 47 del 16 giugno 1992, degli stabilimenti per la lavorazione delle carni fresche e di quelli per il trattamento e la trasformazione del latte.
2. Per la gestione del fondo l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS SpA apposita convenzione ai termini dell' articolo 99 della legge regionale 30 aprile1991, n. 13.1. Nel comma 3 dell' articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, dopo le parole: "... dell' ente creditizio" sono inserite le seguenti: " e/ o finanziario".1. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996, determinata dall' articolo 40 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, in lire 50.000.000.000, è rideterminata in lire 59.500.000.000. (cap 10001).
2. Una quota pari a lire 7.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all' istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.
3. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 10001 del bilancio della Regione per l' anno 1996 è autorizzata una spesa non inferiore a lire 2.500.000.000 per il finanziamento di corsi di formazione professionale del personale da impegnare nei porti industriali della Sardegna, di cui all' accordo di programma pubblicato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1995, n. 210; in attuazione di tale accordo di programma è consentito l' aumento di parametri medi di finanziamento previsti dal fondo sociale dell' Unione europea fino ad un massimo di lire 63.000 all' ora per allievo.
4. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, per il quadriennio 1994-1997, sottoscritto in data 10 luglio 1996 dal rappresentante del coordinamento delle Regioni, lo stanziamento previsto dall' articolo 40 della legge regionale 15 febbraio1996, n. 9, è incrementato di ulteriori lire 4.400.000.000 (cap 10001).1. GLi enti locali assegnatari dei finanziamenti regionali finalizzati all' occupazione ai sensi dell' articolo 87 della legge regionale n. 6 del 1987, come modificato dall' art. 94 della legge regionale n. 11 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, dei cantieri per scavi archeologici ai sensi della legge regionale n. 10 del 1965 nonchè dei cantieri scuola e lavoro ai sensi degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale n. 28 del 1984, sono autorizzati, ove non abbiano già provveduto secondo le vigenti disposizioni, a rendicontare all'Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e futuri con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo certificato dal legale rappresentante dell' ente.
2. Gli enti locali che non provvederanno a quanto disposto dal comma 1 entro i termini fissati dall'Assessorato competente, in caso di economie, previa autorizzazione concessa dal medesimo Assessorato, potranno reinvestire dette eventuali economie per le finalità previste dalle norme di assegnazione, anche procedendo ad eventuale integrazione delle risorse già assegnate per le annualità successive.
3. Al fine di semplificare le procedure di spesa dei residui ancora iscritti nel bilancio del fondo sociale di cui alla legge regionale n. 10 del 1965, per gli interventi richiamati nel presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare gli eventuali saldi e ad effettuare i necessari disimpegni che potranno essere utilizzati previo specifico attodi variazione anche nella parte ordinaria del medesimo bilancio del Fondo Sociale per le finalità previste dalla norma istitutiva delle stesso Fondo.
4. I Comuni interessati dovranno mantenere a disposizione per le eventuali verifiche, da effettuarsi a cura dell' Amministrazione regionale, dall' Assessorato del lavoro o da strutture della stessa Amministrazione regionale appositamente incaricate, tutti gli atti giustificativi delle somme erogate a carico dei finanziamenti indicati nel presente articolo, nonchè i relativi elaborati progettuali.1. La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'articolo 82 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è attribuita all' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (cap 11024/ 01).1. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 8 luglio1993, n. 30, è sostituito dal seguente:
" 2. Detto contributo è concesso agli organismi di cui al comma 1 che abbiano presentato apposita istanza entro il termine che verrà stabilito annualmente con decreto dell' Assessore competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, purchè non abbiano beneficiato di analoghe provvidenze statali".
2. Per l' anno 1996 il termine di cui al comma precedente è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.1. A valere sullo stanziamento del capitolo 11099 del bilancio della Regione, ad integrazione di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 81 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13,è autorizzato un ulteriore adeguamento del 30 per cento del finanziamento annuale ai Centri di Servizi socio-culturali, rispetto alla misura per essi stabilita dal comma 1 dell' articolo 89 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.
2. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38, è autorizzato, nell' anno 1996, l' ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap 11074).1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 02159/ 01del bilancio della Regione per l' anno 1996, una quota di lire 400.000.000 è destinata al Comitato organizzatore nazionale per la famiglia e la gioventù (CONFAGI), quale ulteriore contributo nelle spese sostenute per l' organizzazione della prima biennale internazionale dell' adolescenza; per la rendicontazione si applica la disciplina prevista per i contributi concessi ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2.1. Una quota, pari a lire 1.300.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione, per l' anno 1996, è destinata all' erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall' articolo 47, comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.1. Ad integrazione dell' elenco degli strumenti di comunicazione previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 11, per la promozione delle iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell'Isola e dell' attività della Regione, è autorizzata l' utilizzazione dei mass-media resi disponibili dal costante sviluppo delle nuove tecnologie.1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all' anno 1996, già disposto dall' articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 9, di un importo pari a lire 17.000.000.000 (cap 12133/ 02).1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell' articolo 38 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, vengono estese all' esercizio 1996 e, conseguentemente, le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/ 02 e 12134 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l' anno1996, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio, quali residui, nell' anno finanziario 1997.
2. Lo stanziamento iscritto per l' annualità 1997 in conto dei capitoli 12133, 12133/ 02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 è prioritariamente utilizzato per compensare l'eventuale eccedenza dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l' entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 1.1. Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all' 80 per cento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 26 gennaio1995, n. 5.
2. Sono abrogati l' articolo 8, comma 2, della legge regionale23 luglio 1991, n. 26, e l' articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.
3. La decorrenza nell' applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 1 viene stabilita dalla Giunta Regionale in relazione alla data di adozione dei provvedimenti regionali di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 5del 1995.1. Le economie verificatesi nella realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali finanziate con i fondi di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, nonchè per il completamento della dotazione strumentale e di arredo della struttura, previa autorizzazione dell' Assessorato competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento richiamata (cap 12001/ 02).1. Il comma 2 dell' articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è così modificato:
" 2. Nei confronti delle Aziende USL analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte per lo stesso titolo e negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UUSSLL in ciascune di esse confluite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5.".1. Il comma 4 dell' articolo 66 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
" 4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo, nonchè quelle realizzabili in attuazione della Legge 5 giugno1990, n. 135, sono classificate, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, opere di competenza delle Aziende USL e degli altri enti sanitari pubblici operanti nella Regione.1. Per il triennio 1996-1998 è autorizzata, in favore dell' Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, l' erogazione di un contributo di lire 4.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l' anno 1996 e lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per il finanziamento di spese in conto capitale (cap 12162/ 01).1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, è autorizzato, nell' anno 1996, l' ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000 (cap 13002/ 01).1. Il comma 3 dell' articolo 34 della legge regionale 15 febbraio1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
" 3. La spesa per l' attuazione del presente articolo è determinata in lire2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 130559).".1. Il comma 8 dell' articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, è sostituito dai seguenti:
" 8. Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisorie dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l'ente, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
8 bis. Agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisorio dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, che non risiedono nel comune in cui ha sede l' ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell' Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi.
8 ter. Gli amministratori, i componenti dei collegi dei revisorio dei sindaci e i componenti dei comitati tecnico-scientifici che risiedono ad oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l' ente possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti dell' Amministrazione regionale.
8 quater. Tutte le provvidenze contributive e retributive previste dal comma 9 dell' articolo 4 e dal comma 4 del presente articolo si applicano, con analoghe procedure, anche nel caso in cui i presidenti o gli amministratori di un ente di cui alla Tabella A siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati, purchè distaccati senza assegni dal posto di lavoro per lo svolgimentodel mandato".1. Per l' applicazione della legge regionale 19 giugno 1996, n.23, è istituito, in deroga al comma 3, lett b), dell' articolo3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, nell' ambito delservizio artigianato dell' Assessorato al turismo, artigianato e commercio il settore " repressione dell' abusivismo nell'artigianato".
2. L' articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, è istituito, in deroga al comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 1992, nell' ambito del servizio bilancio dell' Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio il settore " controllo sugli atti contabili degli enti regionali".
1. Nelle more dell' adozione di una organica disciplina regionale concernente le tasse sulle concessioni di propria competenza, la tassa dovuta dalle agenzie di viaggio e turismo, di cui all' articolo 5, comma 6, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, è fissata in lire seicentomila annue.1. Le somme destinate al CRS 4 ai sensi del comma 1 dell' articolo11 della legge regionale 1 ottobre 1993, n. 50, possono essere utilizzate anche nel periodo successivo e fino all' emanazione della legge regionale sulla ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per le medesime finalità e secondo un programma da approvarsi dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della programmazione ai termini dell' articolo 4, lett 1, della legge regionale 7 gennaio1997, n. 1.1. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all' articolo 28 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, è prorogato al 31 dicembre 1997.1. E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della complessiva somma di lire 11.800.000.000 dai sottoelencati fondi, costituiti presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) SpA:
a) fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre1976, n. 66 - lire 6.000.000.000 (cap 36113);
b) fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 - lire 4.000.000.000 (cap 36113/ 07);
c) fondo di garanzia fideiussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni di cui all' articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - lire 1.800.000.000(cap 36113/ 07).
2. E' disposto il versamento delle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per la concessione di anticipazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno1989, n. 44, costituito presso la Banca CIS Spa (cap 36113/ 07).
3. Il versamento alle entrate regionali dalla somma di lire 15.000.000.000, disposto dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è rideterminato in lire 10.000.000.000 (cap 36113/ 07).
4. E' autorizzato il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 5.000.000.000 dal fondo di rotazione per favorire il credito agrario di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 (cap 36125).1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l' anno 1996 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:
a) art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151) lire 519.000.000;
b) art. 14, comma 4, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Collaudi funzionali previsti dall'articolo 33 della LR 5 dicembre1995, n. 33 (cap. 06172) lire 250.000.000;
c) art. 40, LR 14 settembre 1993, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni - Concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (cap. 07021) lire 12.093.000.000;
d) art. 7, lett a), c) e d), LR 19 ottobre 1993, n. 51 - Concorsi in conto interessi alle imprese artigiane (cap 07026/ 01) lire 3.000.000.000;
e) artt. 49, 50 e 59, LR 31 ottobre 1991, n. 35 - Disciplina del settore commerciale (cap 07055) lire 3.000.000.000;
f) art. 4, comma 1, LR 29 gennaio 1994, n. 2 - Programmi d' intervento nel settore delle opere ed impianti di interesse pubblico (cap 08015/ 02) lire 12.750.000.000;
g) art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Opere pubbliche di interesse locale - art. 6, LR n. 6/ 95 (cap 08015/ 03) lire 3.000.000.000;
h) art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali - art. 14, LR n. 44/ 1989 (cap 09045/ 08) lire 5.000.000.000;
i) art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Modifiche LR16/ 83 " Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi", LR 31/ 1994 (cap 10128) lire 3.000.000.000;
l) art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Interventi per attività teatrali e musicali, art. 56, LR n. 1/ 1990 (cap 11102/ 03) lire 1.348.000.000;
m) art. 61, comma 1, LR 15 febbraio 1996, n. 9 - Integrazione del fondo sanitario nazionale (cap 12139/ 02) lire 4.400.000.000.
2. La riduzione di lire 12.750.000.000, di cui alla lettera f) del comma precedente è ripristinata nell' anno 2000.1. Nella tabella E allegata alla legge regionale 15 febbraio1996, n. 9, gli stanziamenti relativi ai provvedimenti sottoelencati sono rideterminati come segue:
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
LR 43/ 90 - Art. 80 - Interventi culturali
Cap 11090/ 01 1996: 800
LR 1/ 90 - Legge finanziaria 1990: - Art. 60 - Finanziamenti per l' attività industriale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali
Cap 11099 1996: 9.100
LR 12/ 92 - Università della terza età
Cap 11089/ 04 1996: 2001. L' autorizzazione alla contrazione di mutui di cui all' articolo1, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 febbraio1996, n. 9, è rideterminata in lire 885.500.000.000; conseguentemente nella tabella F allegata alla stessa legge regionale n. 9 del 1996 sono eliminati i seguenti capitoli con gli stanziamenti accanto agli stessi indicati:
Cap 04110 Acquisto beni immobili lire 16.500.000.000
Cap 09045/ 15 Estensione interventi infrastrutturali lire 25.000.000.000
Cap 11112 Restauro e consolidamento chiese lire 5.000.000.000
Cap 11115/ 03 Acquisto e ristrutturazione teatri lire 4.000.000.000
1. Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1996 sonointrodotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
ENTRATA
Cap 51006
Ricavo dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese (art. 1, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 1, LR 15 febbraio 1996,n. 9)
Lire 50.500.000.000
SPESA
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap 03009/ 01
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese di parte corrente dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, comma 2, LR 28 aprile 1992, n. 6)
Lire 6.000.000.000
Cap 03010
Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 27, LR 5 maggio1983, n. 11)
Lire 11.985.554
Cap 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio1983, n. 11, art. 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 38, LR15 febbraio 1996, n. 10)
lire 400.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 4 della Tabella B allegata alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
Cap 03056
Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d' area (LR26 febbraio 1996, n. 14)
lire 100.000.000.000
Cap 03120
Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui (LR 29 settembre 1982, n. 24, LR 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art.10 LR 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 3.215.000.000
Cap 03121
Quote di interessi delle rate di ammortamento ed interessi di dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali attività atmosferiche, e spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui (LR 28 settembre 1982, n. 24, LR 17 luglio 1987 n. 31, art. 28 LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10 LR 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 17.400.000.000
Cap 03122
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui (LR 29 settembre 1982, n. 24, LR 17 luglio 1987 n. 31, art. 28, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10LR 21 giugno 1995, n. 16) (spesa obbligatoria)
lire 2.834.000.000
Cap 03130
Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2, LR 29 settembre 1993, n. 47) (spesaobbligatoria)
lire 868.000.000
Cap 03131
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d' esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2, LR 29 settembre 1993, n. 47) (spesa obbligatoria)
lire 5.700.000.000
Cap 03132
Quote di capitali delle rate di ammortamento delle rate dei mutui contratti per la copertura dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1990 (art. 2 LR 29 settembre 1993, n. 47) (spesaobbligatoria)
lire 1.263.000.000
Cap 03145
Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento dei mutui contratti per investimenti in opera di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese, nonchè per la copertura di disavanzi (art. 1, LR 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, LR 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della LR 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
lire 29.922.000.000
Cap 03148
Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (DL 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67 e art. 3 LR 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
lire 1.855.000.000
Cap 03148/ 01
Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (DL 18 gennaio 1993,n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67 e art. 3 LR 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
lire 16.613.000.000
Cap 03148/ 02
Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (DL 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67e art. 3 LR 15 febbraio 1996, n. 9) (spesa obbligatoria)
lire 1.635.000.000
04 - ENTI LOCALI
Cap 04110
Spese per l' acquisto di locali da destinare agli uffici dell'Amministrazione regionale nella sede di Cagliari, nonchè per l' acquisto di beni immobili ubicati nel territorio regionaleed aventi rilevanti interesse storico, culturale, artistico, architettonico, ambientale e naturalistico (art. 62 della presentelegge)
lire 16.500.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap 06073
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5, LR 13 dicembre1988, n. 44, art. 16, comma 5, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 28,LR 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, LR 7 aprile 1995,n. 6, art. 13, LR 21 giugno 1995, n. 16, art. 38, comma 2, LR 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 14, comma, LR 15 febbraio 1996, n. 9)
Lire 3.140.000.000
Cap 06151
Contributi per promuovere l' incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (LL 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, LR 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13, LR 12 novembre 1982, n. 38, art. 9, 1 comma LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 519.000.000
Cap 06172
Rimborso alle Associazioni Provinciali degli Allevatori delle spese sostenute per i collaudi funzionali degli impianti di mungitura meccanica (art. 14, comma 4, della LR 15 febbraio1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 250.000.000
07 - TURISMO
Cap 07001/ 01
Contributi ai Comuni per le iniziative legate al turismo scolastico(art. 82 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 39 della presente legge)
lire 300.000.000(SOPPRESSO)
Cap 07021
Versamenti ai fondi istituiti presso gli istituti di creditoper la concessione di concorsi in conto interessi ed in conto canoni alle imprese turistiche (artt. 3 e 16, LR 14 settembre1993, n. 40, art. 10, 8 comma, LR 23 dicembre 1993, n. 54,art. 28, comma 3, LR 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 26, comma 1, LR 7 aprile 1995, n. 6, art. 19, comma 1, della LR15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 12.093.000.000
Cap 07026/ 01
Versamenti ai fondi istituiti presso gli Istituti di credito per la concessione del concorso interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane (articolo 7, lettere a), c) e d), LR 19 ottobre 1993, n. 51, art. 28, comma 4, LR 12 dicembre1994, n. 36, art. 26, commi 2 e 3, LR 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, comma 2, LR 10 novembre 1995, n. 28, art. 19, comma 2, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 3.000.000.000
Cap 07055
Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49,50, 52, 55, 57, 58 e 59, LR 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2 LR 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, LR 20 aprile 1993, n. 17 e LR 14 settembre1993, n. 42 e artt. 4, 3 comma e 26, LR 29 gennaio 1994, n. 2,art. 4, commi 1 e 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, LR 12dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, LR 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, commi 1 e 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9e art. 60 della presente legge)
lire 3.000.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap 08015/ 02
Finanziamenti ai comuni ed alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse - triennio1991- 93 (art. 1, LR 6 settembre 1976, n. 45, art. 7, LR 30 aprile1991, n. 13, art. 31, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 9, LR7 aprile 1995, n. 6 e art. 60 della presente legge)
lire 12.750.000.000
Cap. 08015/ 03
Finanziamenti per l' attuazione di un Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 6, LR 7 aprile 1995,n. 6, art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 3.000.000.000
09 - INDUSTRIA
Cap 09045/ 08
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16, LR 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, LR 20 aprile1993, n. 17, art. 40, comma 1, LR 10 novembre 1995, n. 28,art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 dellapresente legge)
lire 5.000.000.000
Cap 09045/ 15
Fondo per l' estensione all' intero territorio regionale degli interventi a favore delle attività produttive di cui all' articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (LR 15 aprile1994, n. 15, art. 4, comma 1, LR 15 febbraio 1996, n. 9 eart. 62 della presente legge)
lire 25.000.000.000
10 - LAVORO
Cap 10128
Fondo per la concessione di prestiti agevolati a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi (art. 3 eseguenti, LR 11 agosto 1983, n. 16, art. 44, LR 29 dicembre 1983,n. 31, art. 108, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 51, LR 30 aprile1991, n. 13, LR 9 giugno 1994, n. 31, art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 3.000.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11102/ 03
Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (LR 21 giugno 1950, n. 17, art. 67, LR 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 15 e 16, comma 3, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6 LR 24 dicembre1991, n. 39, art. 48, comma 1, LR 20 aprile 1993, n. 17,art. 50, commi 1 e 2, LR 7 aprile 1995, n. 6, art. 30, LR10 novembre 1995, n. 28 e artt. 4, comma 3, e 57 della LR15 febbraio 1996, n. 9 e art. 60 della presente legge)
lire 1.348.000.000
Cap 11112
Spese per il restauro ed il consolidamento delle chiese di particolare interesse storico ed artistico (art. 20, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 2, LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 62 della presente legge)
lire 5.000.000.000
Cap 11115/ 03
Contributi in conto capitale ad organismi pubblici e privati, nelle spese per l' acquisto o la ristrutturazione delle strutture per l' esercizio teatrale (art. 4, LR 8 luglio 1993, n. 30,art. 50, comma 6, della legge finanziaria e art. 62 della presente legge)
lire 4.000.000.000
12 - SANITA'
Cap 12139/ 02
Somme da ripartire tra le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51,Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 64, LR 22 gennaio 1990, n. 1, LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 65. LR 30 aprile 1999, n. 13, art. 62, comma 1, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 15, LR6 novembre 1992, n. 20, art. 19, comma 1, LR 1 ottobre 1993, n. 50, art. 24, commi 1 e 2 e artt. 61, 62 e 66 della LR 15 febbraio 1996, n. 9
lire 4.400.000.000
13 - TRASPORTI
Cap 13055
Spese per il potenziamento e la razionalizzazione dei collegamenti aerei di terzo livello (art. 34 della LR 15 febbraio 1996,n. 9 e art. 53 della presente legge)
lire 1.500.000.000
In aumento
ENTRATA
Cap 23264
(NI) 2.3.2 - Finanziamento dello Stato per la realizzazionedi un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95)1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 art. 2 della presente legge)
lire 12.001.000.000
Rif Cap spesa 03213/ P 2.043
Rif Cap spesa 03214/ P 9.866
Rif Cap spesa 03215/ P 92
Cap 23406 - (NI) 2.3.4.
Contributi del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell' ambito della iniziativa comunitariaLEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995,NC (95) 1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21dicembre 1995 e 8 agosto 1996 art. 2 della presente legge)
lire 5.183.000.000
Rif Cap spesa 03214/ P 5.091
Rif Cap spesa 03215/ P 92
Cap 23407 - (NI) 2.3.4
Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delle Comunità Europee14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21 dicembre1995 e 8 agosto 1996 e art. 2 della presente legge)
lire 8.575.000.000
Rif Cap spesa 03213/ P 2.043
Rif Cap spesa 03214/ P 6.532
Cap 23408 - (NI) 2.3.4
Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazionedi un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (Decisione dellaCommissione delle Comunità europee 14 settembre 1995, n. C (95)1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996e art. 2 della presente legge
lire 987.000.000
Rif Cap spesa 03214/ P
Cap 36113
Recuperi di somme dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 28, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art.40, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 44, 3 comma, LR 28 aprile1992, n. 6 e art 59 della presente legge)
lire 6.000.000.000
Cap 36113/ 07
Recuperi dal fondo di garanzia fideiussoria di cui all' articolo 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, dal fondo per l' anticipazione dei contributi in conto capitale per le piccole e medie imprese industriali e dal fondo di consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (art. 63, LR 7 aprile 1995, n. 6 e art. 16, LR 10 novembre 1995, n. 28, art. 26 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 59 della presente legge)
lire 15.800.000.000
Cap 36118/ 01
Rimborsi dello Stato, delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità Europea (deliberazione CIPE 26marzo 1993)
lire 16.212.000.000
Cap 36118/ 02 Rimborsi della Comunità Europea delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione di programmi comunitari
lire 16.211.000.000
Cap 36125
Recupero di somme dai fondi di rotazione, costituiti pressogli istituti di credito, per l' erogazione di provvidenze in agricoltura (artt. 38 e 39, commi 1 e 2, LR 29 aprile 1994, n. 18 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art 59 della presente legge)
lire 5.000.000.000
Cap 01080
Fondo per l' attuazione dei progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi (art. 17, LR 30 giugno 1993, n. 27, art. 38 LR 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, LR 12 dicembre 1994, n. 36, art. 81, LR 7 aprile 1995, n. 6, art 40, comma 1, LR 11 novembre 1995, n. 28, artt.4, comma 1, e 44 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 7.414.000.000
Cap 01090
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell' immagine della Sardegna (art. 83, LR 7 aprile 1995, n. 6,art. 2, LR 10 novembre 1995, n. 28, artt. 4, comma 2, 59 e 65 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 4 della presente legge)
lire 2.050.000.000
02 - AFFARI GENERALI
Cap 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 4 settembre1978, n. 57, LR 1 giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio1981, n. 10, LR 28 luglio 1981, n. 25, LR 28 novembre 1981, n. 39, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18, LR 25 giugno 1984, n. 33, LR 5 agosto 1985, n. 17, LR 23 agosto1985, n. 20, art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26, LR 26 agosto 1988, n. 32, LR 24 ottobre 1988, n. 35 e LR 2 giugno1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
lire 20.000.000
Cap 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
lire 2.000.000
Rif cap entrata 61103
1996 2.500
1997 2.600
1998 2.700
Cap 02159/ 01
Contributi per l' organizzazione o la partecipazione all' organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, LR 9 giugno1994, n. 27, LR 9 giugno 1994, n. 29 e art. 42 della presente legge)
lire 400.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio1983, n. 11, art. 3 della LR 15 febbraio 1996, n. 9, art.35, LR 15 febbraio 1996, n. 10 e art. 1 della presente legge)
lire 165.720.000.000
Cap. 03034/ 01
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzionedi iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, LR 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, LR 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11,comma 9, LR 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, LR 20 aprile 1993,n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, LR 1 ottobre 1993, n.50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art.5, LR 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, LR 7 aprile 1995, n. 6,artt. 8, comma 1, e 49 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artt.6 e 7 della presente legge)
lire 4.511.985.554
Cap. 03213
(NI) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) - " AS" - Spese per l' individuazione degli elementi conoscitivi e dei dati di base per l'attuazione di un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21 dicembre1995 e 8 agosto 1996 e art. 2 della presente legge)
lire 3.086.000.000
Rif Cap. entrata 23264/ P 2.043
Rif Cap. entrata 23407/ P 2.043
Cap. 03214
(NI) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) " AS" - Finanziamenti a favore dei Gruppi d' azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (OC) per la realizzazione dei programmi d' innovazione ruraledi cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C del programma operativo nell' ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
lire 22.476.000.000
Rif Cap. entrata 23264/ P 9.866
Rif Cap. entrata 23406/ P 5.091
Rif Cap. entrata 23407/ P 6.532
Rif Cap. entrata 23408 987
Cap. 03215
(NI) - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) " AS" - Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell' ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1, Deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2 della presente legge)
lire 184.000.000
Rif Cap. entrata 23264/ P 92
Rif Cap. entrata 23406/ P 92
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04159/ 10
(NI) 1.1.1.5.2.2.07.27 (08.02) Cat 12 - Contributi ai comuni per la pianificazione dei piani territoriali (artt. 7, 8, 9,10, e 11, LR 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 10 della presente legge)
lire l. 6.000.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06025
Contributi anche integrativi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi (art. 2,LR 26 ottobre 1950, n. 46, LR 15 giugno 1954, n. 12, art. 2, LR19 ottobre 1962, n. 22, art. 9, comma 5, LR 28 aprile 1992, n.6, art. 8, LR 10 novembre 1995, n. 28, art. 1, LR 5 dicembre1995, n. 33, art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artº12 della presente legge)
lire 8.500.000.000
Cap. 06062
Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di anticipazione dei contributi CE per il rimboschimento di terreni seminativi (art. 35, LR 30 aprile 1991, n. 13 e art. 14 della presente legge)
lire 2.000.000.000
Cap. 06087/ 02
(NI) - 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Finanziamenti per l' estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (art. 12, comma 3, della presente legge)
lire 10.000.000.000
Cap. 06120
Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, LR 22gennaio 1964, n. 3, art. 20 LR 10 giugno 1974, n. 12, LR 10 aprile 1978, n. 28, LR 28 febbraio 1981, n. 12, LR 29 settembre1982, n. 24, art. 17, LR 29 dicembre 1983, n. 31, LR 7 giugno 1984, n. 29, LR 23 gennaio 1976, n. 18, LR 17 novembre1986, n. 61, LR 17 luglio 1987, n. 31, artt. 1, 2 e 7, LR 20 marzo 1989, n. 11, art. 28, LR 30 aprile 1991, n. 13, LR 6 maggio 1991, n. 15 e art. 9 bis della presente legge) e contributoa favore dei consorzi di difesa delle coltura intensive(LR 23 gennaio 1986, n. 18, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, LR 21 giugno 1995, n. 16, artt. 9 e 30, commi 1 e 3, 31e 32, LR 5 dicembre 1995, n. 33 e art. 12, comma 1, lett b), della presente legge)
lire 6. 000.000.000
Cap. 06163/ 01
Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 9, 1 comma, della LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 15 della presente legge)
lire 399.000.000
Cap. 06180
Contributi per l' acquisto di macchine e di attrezzi agricoli (LR 2 agosto 1951, n. 14, Legge 25 luglio 1952, n. 949 e paragrafo 3.2 del quinto programma esecutivo del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, approvato dal Consiglio regionale il 10 ottobre 1974 e dal CIPE il 9 gennaio 1995, LR 2 agosto 1951, n. 14, art. 14, LR 7 gennaio 1975, n. 1, art. 43, LR 29 aprile 1994, n. 18e art. 12 della presente legge)
lire 8.500.000.000
Cap. 06227
(NI) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01) - Contributi per la ristrutturazione dell' olivicoltura sarda (art. 12, comma 3, della presentelegge)
lire 13.423.000.000
Cap. 06234/ 02
(NI) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01) - Contributi per l' adeguamento dei caseifici alla direttiva 92/ 46 del Consiglio dell' Unione Europea ed interventi per le strutture di raccolta, trasformazionee commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 12,comma 3, della presente legge)
lire 9.000.000.000
07 - TURISMO
Cap. 07073/ 02
(NI) - 1.1.1.3.1.2.10.23 (23.03) Spese per il rinnovo delle strumentazioni informatiche e per l' istituzione di una banca dati sull' artigianato (art. 19 dellapresente legge)
lire 200.000.000
Cap. 07076/ 01
Spese per l' acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale (art. 1, LR 25 luglio 1990, n. 31 e art. 19 della presente legge)
lire 100.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08029/ 04
Spese per la realizzazione di programmi regionali di opere pubbliche (art. 13, LR 20 aprile 1993, n. 17 e art. 27 della presente legge)
lire 3.000.000.000
Cap. 08138/ 01
Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il completamento della ricostruzione dell' abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (legge 6 ottobre 1981, n. 568, LR 12 novembre1982, n. 40, art. 20, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 9,LR 30 maggio 1989, n. 18, art. 15, comma 2, LR 10 novembre 1995,n. 28 e art. 28 della presente legge)
lire 250.000.000
Cap. 08169
Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici e per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi consorzi (art. 92, LR 30 aprile 1991 n. 13, art. 10, LR 29 gennaio 1994, n. 2 e art.30 della presente legge)
lire 1.500.000.000
Cap. 08259
Somma da versare al conto corrente bancario relativo agli interventi per il recupero e la ricostruzione di abitazioni e caseggiati nel quartiere " Leonardo da Vinci" nel comune di Sennori (LR 5 novembre 1987, n. 45, art. 18, LR 7 aprile 1995, n. 6 e art. 28 della presente legge)
lire 500.000.000
09 - INDUSTRIA
Cap. 09009
Spese per la realizzazione del " Progetto Montevecchio" compreso il centro di ricerca storico antropologico sull' attività mineraria dell' Isola (art. 2 LR 29 dicembre 1992, n. 23 e art.34 della presente legge)
lire 3.500.000.000
Cap. 09016/ 01
Contributo annuo all' Ente minerario sardo - quote per investimenti (art. 10, comma 1, LR 8 maggio 1968, n. 24 e art. 34 dellapresente legge)
lire 3.500.000.000
Cap. 09040/ 01
Somma da versare alla SFIRS - Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna - per la costituzione di un fondo di garanziaa favore delle società che abbiano emesso obbligazioni per partecipare ad imprese industriali in Sardegna, nonchè per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali (artt. 36 e 38, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 11, let b), LR 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 31 della presente legge)
lire 800.000.000
10 - LAVORO
Cap. 10001
Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (art. 1, LR 26 gennaio 1976, n. 3, LR1 giugno 1979, n. 47, art. 21, LR 10 novembre 1995, n. 28, art.40 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 art. 37 della presente legge)
lire 12.900.000.000
Cap. 10136
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell' occupazione (art. 94, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 13, LR 26 gennaio 1989, n. 5, art. 6 LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 36, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art. 10, comma 3, LR 9 giugno 1994, n. 27, art. 17, LR 12 dicembre 1994 n. 36, art.37, LR 7 aprile 1995 n. 6, art. 2, LR 9 giugno 1995, n. 15, art. 25 LR 10 novembre 1995, n. 28, art. 45 della LR 15 febbraio1996, n. 9 e art. 3 della presente legge)
lire 850.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11024/ 01 - (Denominazione variata) Contributi per favorire il turismo scolastico (art. 1, let a), LR 21 aprile 1995, n. 7, artt. 1 e 13, LR 25 giugno 1984, n. 31e art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9); contributi ai comuni inclusi nell' area dei parchi per iniziative legate al turismo scolastico (art. 82, LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art.39 della presente legge)
lire 300.000.000
Cap. 11074
Contributo all' istituzione dei concerti e del Teatro lirico Pierluigi da Palestrina per la creazione dell'orchestra del coro stabile della Sardegna e per favorire la diffusione della cultura musicale (LR 5 dicembre 1973, n. 38, art. 63, LR 24 febbraio 1987, n. 6, art. 81, LR 28 aprile 1992, n. 6 art. 41 della presente legge)
lire 1.000.000.000
Cap. 11089/ 04
Contributi alle Università della terza età per la manutenzione, l' attrezzatura e l' arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività , nonchè per fitto di locali adibiti a sede (art. 5, LR 22 giugno 1992, n. 12 e artt. 4, commi 1 e 3, e 51 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art.61 della presente legge)
lire 100.000.000
Cap. 11090/ 01
Spese per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro (art. 78, 1 comma LR 30 maggio 1989, n. 18 art. 55, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, LR 30 aprile 1991, n. 13 eart. 4, comma 3 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 61 della presente legge)
lire 500.000.000
Cap. 11099
Finanziamento per l' attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio - culturali (art. 60, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 83,comma 1, LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, LR 8 luglio 1993, n.30, art. 47, comma 3, LR 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, LR 10 novembre 1995, n. 28 art. 4, comma 3, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 42, 44 e 61 della presente legge)
lire 1.300.000.000
12 - SANITA'
Cap. 12133/ 02
Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di partecorrente (artt. 15, 16 e 17, LR 24 dicembre 1991, n. 39, artt.39, 62 e 64, LR 28 aprile 1992, n. 6, LR 27 agosto 1992, n. 15, art. 19, comma 1, LR 1 ottobre 1993, n. 50, art. 11, comma 8, LR 9 giugno 1994, n. 27, LR 26 gennaio 1995, n. 5, art. 37, LR 10 novembre 1995, n. 28, art. 61 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 46 e 47 della presente legge)
lire 17.000.000.000
Cap. 12162/ 01 - (Denominazione variata)
Finanziamento all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, LR 22 gennaio1986, n. 15, art. 4, comma 2, LR 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 51della presente legge)
lire 2.000.000.000
13 - TRASPORTI
Cap. 13002/ 01
Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 2, LR 27 agosto1982, n. 16, art. 39, LR 22 gennaio 1990 n. 1, art. 3, primo comma LR 28 settembre 1990, n. 43, art. 15, LR 12 dicembre1994, n. 36, art. 32, comma 1, della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 52 della presente legge)
lire 6.000.000.000
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03034/ 01
Versamento alla contabilità speciale di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, LR 24 dicembre1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, LR 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, LR 6 novembre 1992, n. 20,art. 29, LR 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11, comma 6, LR 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, LR 12 dicembre1994, n. 36, art. 40, LR 7 aprile 1995, n. 6 e artt.8, comma 1, e 49 della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artt.6 e 8 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06073
Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamentoa favore dei produttori agricoli (art. 5, LR 13 dicembre1988, n. 44, art. 16, comma 5, LR 28 aprile 1992, n. 6,art. 28, LR 29 aprile 1994, n. 18, art. 20, comma 2, LR 7aprile 1995, n. 6, art. 13, LR 21 giugno 1995, n. 16, art. 38,comma 2, LR 5 dicembre 1995, n. 33, art. 14, comma 1, LR 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 12 della presente legge)
1997 lire 8.140.000.000
1998 lire 12.064.000.000
In aumento:
ENTRATA
Cap. 23264(NI) 2.3.2 -
Finanziamento dello Stato per la realizzazionedi un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II della Regione Sardegna (decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95)1308/ 1, deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 12.570.000.000
1998 lire 12.210.000.000
Rif Cap. spesa 03213/ P
1997 360
1998 0
Rif Cap. spesa 03214/ P
1997 12.183
1998 12.183
Rif Cap. spesa 03215/ P
1997 27
1998 27
Cap. 23406
(NI) - 2.3.4 - Contributi del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell' ambito dell' iniziativa comunitaria LEADER II nella RegioneSardegna (decisione della Commissione delle Comunità europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 e deliberazione CIPE 21 dicembre1995 e art. della presente legge)
1997 lire 6.317.000.000
1998 lire 6.317.000.000
Rif Cap. spesa 03214/ P
1997 lire 6.290
1998 lire 6.290
Rif Cap. spesa 03215/ P
1997 lire 27
1998 lire 27
Cap. 23407
(NI) - 2.3.4. - Contributi del Fondo Europeo Agricolo diOrientamento e garanzia (FEOAG) per la realizzazione di unprogramma operativo nell' ambito di iniziativa comunitaria LEADERII nella Regione Sardegna (Decisione della Commissione delleComunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 e deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 8.430.000.000
1998 lire 8.070.000.000
Rif Cap. spesa 03213/ P
1997 lire 360
1998 lire 0
Rif Cap. spesa 03214/ P
1997 lire 8.070
1998 lire 8.070
Cap. 23408
(NI) - 2.3.4 - Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell' ambito della iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna (decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre1995 n. C (95) 1308/ 1 e deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 1.219.000.000
1998 lire 1.219.000.000
Rif Cap. spesa 03214/ P
SPESA 02
AFFARI GENERALI
Cap. 02016
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (LR 17 agosto 1978, n. 51, LR 4 settembre1978, n. 57 LR 1 giugno 1979, n. 47, LR 28 febbraio 1981, n. 10, LR 28 luglio 1981, n. 25, LR 28 novembre 1981, n. 39, LR 19 novembre 1982, n. 42, LR 8 maggio 1984, n. 18, LR 25 giugno1984, n. 33, art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17, LR 23 agosto1985, n. 20, art. 20, LR 5 novembre 1985, n. 26, LR 26 agosto1988, n. 32, LR 24 ottobre 1988, n. 35 e LR 2 giugno 1994, n. 26)(spesa obbligatoria)
1997 lire 20.000.000
1998 lire 20.000.000
Cap. 02023
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
1997 lire 2.000.000
1998 lire 2.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria, art. 38 della legge di bilancio e art. 1 della presente legge)
1997 lire 7.518.000.000
1998 lire 11.042.000.000
Cap. 03213
(NI) - 2.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) " AS" - Spese per l' individuazionedegli elementi conoscitivi e i dati di base per l' attuazionedi un programma operativo nell' ambito dell' iniziativacomunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quotacomunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 eDeliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presentelegge)
1997 lire 720.000.000
1998 PM
Rif Cap. entrata 23264/ P
1997 360
1998 0
Rif Cap. entrata 23407/ P
1997 360
1998 0
Cap. 03214
(NI) - 2.1.2.4.3.3.10.32 (08.02) " AS" - Finanziamenti a favore dei Gruppi d' azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (OC) per la realizzazione dei programmi d' innovazione ruraledi cui alla misura B e per la cooperazione travisnazionale dicui alla misura C del programma operativo nell' ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quote comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 27.762.000.000
1998 lire 27.762.000.000
Rif Cap. entrata 23264/ P
1997 12.183
1998 12.183
Rif Cap. entrata 23406/ P
1997 6.290
1998 6.290
Rif Cap. entrata 23407/ P
1997 8.070
1998 8.070
Rif Cap. entrata 23408
1997 1.219
1998 1.219
Cap. 03215
(NI - 1.1.1.4.1.2.10.32 (08.02) " AS" - Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell' ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II nella Regione Sardegna - quota comunitaria e statale (Decisione della Commissione delle Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C (95) 1308/ 1 e Deliberazione CIPE 21 dicembre 1995 e art. 2 della presente legge)
1997 lire 54.000.000
1998 lire 54.000.000
Rif Cap. entrata 23406/ P
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08182
Spese per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale (art. 2, commi 1 e 2 DPR 22 maggio 1975,n. 480, art. 30, LR 10 maggio 1978, n. 38, art. 26, LR 22 gennaio1990, n. 1, artt. 21, 3 comma, e 52, LR 30 aprile 1991,n. 13, art. 29, LR 12 dicembre 1994, n. 36 e art. 4, comma 3,della LR 15 febbraio 1996, n. 9 e artt. 8 e 62 della presente legge)
1997 lire 5.000.000.000
1998 lire 6.500.000.000
12 - SANITA'
Cap. 12162/ 01 - (Denominazione variata) -
Finanziamento all' Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna per la spesa in conto capitale (art. 25, LR 22 gennaio1986, n. 15, art. 4, comma 2, LR 29 gennaio 1994 n. 2 e art.52 della presente legge)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.0001. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 dicembre 1996

Palomba

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna