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Legge Regionale 17 novembre 2000, n. 22


Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

l. La Giunta regionale, acquisiti gli elementi conoscitivi sull’origine, sulla diffusione e sulle misure necessarie per debellare l’epidemia di febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, predispone, ai sensi dell’articolo della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna), un piano organico di lotta, prevenzione e eradicazione della epizoozia in atto che trasmette agli organi competenti della Unione Europea per verificarne la coerenza con gli orientamenti comunitari.l. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di lire 70.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988 n.218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l’epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194/01) consistenti in:
a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l’abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;
b) rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle Aziende - USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;
c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende USL e da organismi all’uopo deputati;
d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo della malattia.
2. Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1, per gli interventi di cui alla lettera a) è destinata una somma di lire 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) è destinata una somma di lire 20.000.000.000.
3. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, di concerto con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell’Assessore del bilancio - al capitolo 12194/01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.
l. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata la spesa di lire 70.000.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall’articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l’agricoltura) (cap. 06124).l. A sostegno dei maggiori costi per l’alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della Sanità, è autorizzata la spesa di, lire 10.000.000.000 sotto forma di aiuti. La misura dell’aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l’importo delle stesse (cap. 06124).l. L’Amministrazione regionale è autorizzata .a concedere un contributo alle aziende e alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti zootecnici per le quali, a causa dell’epidemia di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un aggravio di oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali.
2. Il contributo è concesso a condizione che:
a) le aziende e cooperative di cui al comma 1abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna;
b) la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell’ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate.
3. Il contributo concesso non può essere .superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.
4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è determinato in lire 5.000.000.000 per l’anno 2000 (cap. 06141/01).
l. Alle aziende agricole che, a causa dell’epidemia della febbre catarrale degli ovini, abbiano subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 20 per cento è attribuita, la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l’acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell’epidemia.l. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale n. 8 del 1998 e 4 e 5 della presente legge.
2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all’uopo delegati.
l. Al fine di evitare che l’allarme suscitato nell’opinione pubblica dall’insorgere dell’epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l’uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, dei prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno anni 2000 e 2001.l. Al fine di consentire l’attuazione interventi di cui alla presente legge è autorizzato, fino al 31 dicembre 2001, il comando presso gli Assessorati dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale di un numero massimo di 20 unità di personale tecnico qualificato dipendente dagli enti regionali e dalle Aziende - USL.
2. I comandi di cui al comma 1 non computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma 5 lettera a) dell’articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).
l. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli art.3, 4 e 5 della presente legge sono attuati dall’Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l’esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.l. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in lire 157.400.000, nell’anno 2000 e in lire 55.400.000.000 nell’anno 2001, si fa fronte:
- quanto a lire 107.400.000.000 nell’anno 2000 e a lire 55.400.000.000 nell’anno 2001 con le variazioni di cui al comma 2;
- quanto a lire 50.000.000.000 mediante contrazione in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA
In aumento
Cap. 36203 (DV)
Recuperi dai conti correnti intestati alla Regione, aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1
2000 lire 9.000.000.000
Cap. 36119
(N.I.) 3.6.1. Rimborsi dallo Stato, ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34, delle somme anticipate per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge
P.M.
Cap. 51010
(N.I.) (5.1.10) Ricavo dei prestiti contratti per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2000 lire 50.000.000.000

SPESA
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01001
Spese per il Consiglio regionale
2001 lire 9.500.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03107
Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall’IRAP ai sensi degli artt.41, comma 2, e 42 comma 7, del Decreto Legislativo 151 dicembre 1997, n. 446 (art.37, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 ) (spesa obbligatoria)
2000 lire 63.575.000.000
Cap. 03147/02
Quota interessi delle rate d’ammortamento di prestiti obbligazionari (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art.35 L. 23 dicembre 1994, n. 724, art 1, commi 11 e 15, L.R 8 marzo 1997, n. 8 e art.3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.000.000.000
Cap. 03148
Spese per l’ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l’integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990 n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9. e art.3, comma 9, L.R 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 950.000.000
Cap. 03148/01
Quota, interessi delle rate di ammortamento dei mutui contatti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art.3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 2.025.000.000
Cap. 03148/02
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto - legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art.63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art.3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 5.500.000.000
Cap. 03150/01
Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 8.300.000.000
Cap. 03150/02
Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l’occupazione previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art.23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)
2000 lire 7.050.000.000

06 AGRICOLTURA
Cap. 06086/01
Contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti rurali (art.17, L. 27 ottobre 1966, n. 910, L. 2 marzo 1974, n. 78, art.9, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art.39, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt.28 e 29, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)
2001 lire 900.000.000
Cap. 06150/01
Spese per promuovere l’incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell’acquisizione di beni e nell’esecuzione di opere di natura immobiliare (LL: 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 61, artt.8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n 984, art.13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art.28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art.3, lett. 1), L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, art.9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2001 lire 2.000.000.000
Cap. 06163/01
Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art.l7 Legge 2 giugno 1961, n. 454, artt.8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n. 984, art.1), comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art.4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)
2001 lire 10.000.000.000
Cap. 06261/01
Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21 art.9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt.4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art.11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art.11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, p. 20, art.43, L.R 29 aprile 1994 n. 18, art.8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art.17 comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)
2001 lire 8.000.000.000

07 - TURISMO
Cap. 07053/01 -
Contributi per l’acquisto di aziende o strutture nonché per l’acquisto di società ed il potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati (art.35, L.R. 5 settembre 2000, n. 17)
2000 lire 4.000.000.000

12 - SANITA’
Cap. 12139/02
Somme da ripartire tra le Aziende USL e Aziende ospedaliere per il finanziamento del spese in conto capitale (art.51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt.62 e 66, L.R. 15 febbraio 1996 n. 9 e art.36, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) contributi per l’impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3, art.135, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt.42 e 47 della legge finanziaria)
2001 lire 25.000.000.000

In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02028/01
Spese per il personale comandato presso l’Amministrazione regionale (art.40, L.R. 13 novembre 1998, n. 31)
2000 lire 1.400.000.000
2001 lire 1.400.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03118 (N.I.) (1.1.1.7.3.2.12.31)
Interessi da corrispondere su prestiti concessi per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2001 lire 3.000.000.000
Cap. 03119 (N.I.) (1.1.3.1.0.5.12.31)
Capitale da rimborsare su prestiti concessi per fronteggiare l’epizoozia "blue tongue"
2001 lire 50.000.000.000

06 - AGRICOLTURA
Cap. 06124 (D.V.)
Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 (art.2, comma 1, lett. a), legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26; nonché per la concessione di aiuti per fronteggiare la epizoozia "blue tongue" (artt.3 e 4 della presente legge)
2000 lire 80.000.000.000

Cap. 06141/01 (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10)
Contributi alle imprese di trasformazione per le perdite connesse con la riduzione dei conferimenti a seguito della epizoozia "blue tongue" (art.5 della presente legge)
2000 lire 5.000.000.000

12 - SANITA’
Cap. 12060/01 (N.I.) (1.1.1.4.1.2.08.08) (08.02)
Spese per la realizzazione di una campagna informativa sul consumo dei prodotti agroalimentari a seguito della epizoozia "blue tongue" (art.8 della presente legge)
2000 L. 1.000.000.000
2001 L. 1.000.000.000

Cap. 12194/01 - (N.I.) (1.1.1.6.3.2.10.10.) (08.02)
Spese, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l’epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)" (art.2 della presente legge)
2000 lire 70.000.000.000
3. Le somme stanziate nell’anno 2000 in conto dei su citati capitoli e non impegnate sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento, se necessario.
4. A decorrere dall’anno 2001 i capitoli 06124 e 06141/01, sono soppressi e confluiscono nel capitolo 06141, il quale assume la seguente denominazione: "Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art.23, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, L.R. 17 dicembre 1999 n. 26, L.R. 5 settembre 2000, n. 18. e artt.3, 4 e 5 della presente legge)".
l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 novembre 2000

Floris

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