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Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 2


Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 2
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

l. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, allo scopo di assicurare la continuità territoriale dei servizi notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le sue isole minori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, con effetto dal l° gennaio 2001 e fino alla data di aggiudicazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, i contratti in essere per l’esercizio dei collegamenti medesimi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte:
a) per l’anno 2001, per l’importo valutato in euro 1.808.000, con le somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S13.017 (cap. 13039);
b) per l’anno 2002, per l’importo valutato in euro 3.098.741, con il bilancio 2002 - 2004 (UPB S13.017).
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 gennaio 2002

Pili

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