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Legge Regionale 7 febbraio 2002, n. 5


Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” concernente il periodo di caccia.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

l. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale, n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
“l. Ai fini dell’attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all’articolo 48 nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 28 febbraio dell’anno successivo, a condizione che le specie non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, qualora si tratti di specie migratorie non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione, con le seguenti eccezioni:
a) Cinghiale (Sus scrofa) dal l° novembre al 31 gennaio dell’anno successivo;
b) Tortora selvatica (Streptopelia turtur) dal primo giorno di settembre per massimo di due giornate.”.
l. La presente legge entra in vigore giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addi 7 febbraio 2002

Pili

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