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Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 16


Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

1. Per le finalità previste dall’articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, è autorizzata nell’anno 2002 l’ulteriore spesa di euro 4.900.000 (UPB S11.064).
2. Per la concessione di contributi relativi a manifestazioni di cui all’articolo 56, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, svolte nell’anno 2001 nell’area programma 4, a carico di operatori aventi sede legale nella medesima, è autorizzata nell’anno 2002 la spesa di euro 206.000 (UPB S11.069).
1. Nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002 euro 400.000

In diminuzione
03 - BILANCIOUPB S03.038
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro 400.000

1. Le spese previste per l’attuazione dell’articolo 1 sono determinate per l’anno 2002 in euro 5.106.000.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.002
Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
2002
Competenza euro 4.900.000

Cassa euro 5.106.000

II - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002
Competenza euro 206.000

mediante lo storno dal capitolo 11325.
In aumento II - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.064
Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport
2002
Competenza euro 4.900.000

Cassa euro 4.900.000

per impinguare il capitolo 11274.
UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002
Competenza euro 206.000

Cassa euro 206.000

capitolo da impinguare (N.I.) - Contributi relativi a manifestazioni di cui all’articolo 56 L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, svolte nell’anno 2001 nell’Area programma 4 (art. 1, comma 2, della presente legge).
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 agosto 2002

Pili

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