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Legge Regionale 22 dicembre 1958, n.22


Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l' anno 1959.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente,fino a quando sia approvato per legge e nono ltre il 31 marzo 1959, il bilancio della Regione per l' anno finanziario 1959. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio 1958, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 12 gennaio 1959.


Ultimo aggiornamento: 22.12.58

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