Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 20
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendiLEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 20
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 37 del 11 agosto 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche della legge regionale n. 5 del 2016
Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da incendi1. Dopo il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), è aggiunto il seguente:
"12 bis. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'anno 2016 gli avanzi di amministrazione degli enti locali accertati in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2015 sono atti a soddisfare le impellenti esigenze che riguardano l'approvvigionamento di mangimi, foraggio e acqua per il sostentamento del compendio zootecnico sopravvissuto agli incendi.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras)
Pigliaru
Ultimo aggiornamento: 02.08.16
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