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LEGGE REGIONALE n° 18 del 30 maggio 1989
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 20 del 1 giugno 1989

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
    ARTICOLO 1 Autorizzazione alla contrazione di mutui
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , a contrarre nell' anno finanziario 1989, uno o più mutui per l' importo di lire 450.000.000.000 così ripartite:
      • a) lire 200.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell' esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, dall' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988;
      • b)lire 250.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.


      3.  I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell' ammortamento di 15 anni.

      4.  Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

      5.  Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l' iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

      6.  In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma .

      7.  L' onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 69.635.000.000 dal 1990 al 2004.

      8.  Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall' anno 1990 con le successive leggi di bilancio.

      9.  L' ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1990.

      10.  L' autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1989; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell' esercizio 1989.

    ARTICOLO 2 Determinazione delle spese di carattere pluriennale
      1.  le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l' anno finanziario 1989, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

      2.  Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l' anno 1989 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinano soltanto l' importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
    ARTICOLO 3 Fondi globali
      1.  Nelle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell' anno 1989.

      2.  I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
      • a)fondo speciale spese correnti (fondi regionali - capº 03016) lire 19.350.000.000;
      • b)fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) lire 20.000.000.000;
      • c)fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - cap. 03019) lire 33.500.000.000.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
    ARTICOLO 4 Opere di depurazione
      2.  Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d' intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64 .
    ARTICOLO 5 Porti
      1.  E' autorizzata, nell' anno finanziarioa 1989, la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182).

      2.  Detti interventi devono essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel titolo di spesa 9.3.01. I del programma d' intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268 .

      3.  Per il completamento del porto di Palau, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l' anno 1989 e lire 4.000.000.000 per l' anno 1990 (cap. 08182).

      4.  Per il completamento del molo di sopraflutto e del relativo banchinamento interno del porto di Portovesme è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l' anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l' anno 1990 (cap. 08182).

      5.  per il completamento della banchina di levante del porto di Santa Teresa di Gallura è autorizzata nell' anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08182).
    ARTICOLO 6 Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
      1.  Per la concessione delle provvidenze di cui all' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, nº 45 , sono autorizzate, nell' anno finanziario 1989, le seguenti spese:

      - lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potalizzazione (cap. 08030);

      - lire 3.650.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

      - lire 4.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).

      2.  Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell' articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un' anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.

      3.  Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    ARTICOLO 7 Acquedotti
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, nella misura del restante 10 per cento della spesa ammissibile, per il finanziamento degli interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale, di cui all' articolo 17 , trentottesimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 14 giugno 1988.

      2.  Il relativo stanziamento, per l' anno finanziario 1989, è determinato in lire 2.000.000.000 (cap. 08035/10).
    ARTICOLO 8 Mutui agli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 33 del 1986
      1.  Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dei programmi di spesa finanziati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e successive modificazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di erogazione dei contributi emessi entro il 31 dicembre 1988 in applicazione dell' articolo 20 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , anche in pendenza del formale atto di concessione da parte della Cassa depositi e prestiti e in deroga alla totale utilizzazione delle agevolazioni statali e regionali per la contrazione di mutui per l' esecuzione di opere pubbliche.

    ARTICOLO 9 Ricostruzione dell' abitato di Tratalias
      1.  Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1961, n. 12 , relativa al completamento della ricostruzione dell' abitato di Tratalias, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l' anno 1989 e di lire 1.000.000.000 per l' anno 1990 (cap. 08138/ 01).

    ARTICOLO 10 Opere igienico - sanitarie e di risanamento ambientale
      1.  E' autorizzata nell' anno 1989 la spesa di lire 10.500.000.000 per la realizzazione di un programma di opere igienico - sanitarie e di risanamento ambientale (cap. 08034/02).

      2.  A valere sugli stanziamenti di cui al precedente primo comma l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento igienico della borgata di San Quirico.

      3.  A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l' abbattimento dei manufatti abusivi ed il risanamento della spiaggia della marina di Torregrande.

      4.  A valere sullo stanziamento dello stesso capitolo 07003 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di opere di protezione del litorale di Alghero.
    ARTICOLO 11 [abrogato] [1] Contributi ai Comuni per oneri connessi all' espletamento di opere pubbliche
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni al di sotto dei 25.000 abitanti, contributi per l' espletamento degli oneri amministrativi anche indirettamente derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regione.

      2.  Il contributo viene concesso in misura non superiore al cinque per cento del finanziamento concesso nell' anno precedente per l' attuazione delle opere.

      3.  La spesa per l' attuazione del presente articolo è valutata in lire 5.000.000.000 annui (cap. 08069/ 09).
    ARTICOLO 12 Opere turistiche
      3.  A valere sullo stanziamento iscritto al cpaitolo 07003, una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata alla realizzazione del << progetto neve Fonni - Desulo >>.
    ARTICOLO 13 Contributi ai Comuni per opere pubbliche
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l' anno 1989, un contributo di lire 700.000.000 a ciascuno dei seguenti Comuni di nuova istituzione Erula, Lodine, Stintino e Piscinas da destinare all' acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale e/o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10).

      2.  A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tempio Pausania un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione, il completamento, l' arredamento e l' attrezzatura degli stabilimenti idropinici annessi alle sorgenti di Rinaggiu.
    ARTICOLO 14 Edilizia ospedaliera
      1.  Dello stanziamento previsto per l' anno 1989 dal terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , la somma di lire 1.200.000.000 è destinata all' apprestamento dei locali da destinare alla Divisione di chirurgia plastica e Centro ustioni presso l' Ospedale Brotzu di Cagliari e la somma di lire 500.000.000 da destinare all' apprestamento e riadattamento dei locali da destinare al Servizio di chirurgia n. 1 di Sassari; a valere sullo stesso stanziamento è autorizzato il finanziamento di lire 800.000.000 da destinare all' Università degli studi di Cagliari per l' apprestamento dei locali del Centro trapianti del midollo spinale dell' istituto di clinica medica e la somma di lire 500.000.000 da destinare all' apprestamento dei locali ed al funzionamento del Centro trapianti di midollo osseo dell' Ospedale S. Francesco della Unità Sanitaria Locale n. 7 di Nuoro (cap. 08070/ 01).
    ARTICOLO 15 Edifici di Culto ARTICOLO 16 Parere dell' Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici ARTICOLO 17 Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione
      1.  i capitoli di spesa istituiti nei bilanci di previsione della Regione pre l' utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione stessa, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64, sono ripartiti in articoli con decreto del' Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sulla base delle singole iniziative finanziate.

      3.  Gli Assessorati regionali competenti alla spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all' Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio gli atti e gli elementi necessari alla formulazione delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e delle richieste di accreditamenti trimestrali da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Mezzogiorno.
    ARTICOLO 18 Beni realizzati da concessionari - Ascrizione al patrimonio
      1.  Le opere e le relative pertinenze realizzate e da realizzarsi da parte degli enti di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 , con finanziamenti diretti ed indiretti della Regione, dello Stato e di qualunque amministrazione pubblica, o sulla base di programmi di intervento proposti dalla Regione, sono da ascriversi al patrimonio degli enti destinatari, con esclusione dei beni che appartengono al demanio pubblico, i quali restano assegnati in concessione agli enti attuatori.

      2.  I beni conservano il vincolo di destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con decreto delPresidente della Giunta regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, ad altri enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
    ARTICOLO 19 Destinazione della quota derivante dalla <<Legge pluriennale per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura>> ARTICOLO 20 Riforma agro - pastorale
      1.  E' autorizzato, nell' anno finanziario 1989, lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 per l' esecuzione di infrastrutture, nonchè di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria riguardanti i terreni del Monte dei pascoli, i terreni comunali e privati, secondo le disposizioni di cui al <<programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agropastorale>> previsto dal titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268 , ed approvato dal CIPE il 24 febbraio 1978 e successive modificazioni.

      2.  Detto stanziamento è ripartito nel seguente modo:

      - lire 10.000.000.000 (cap. 06285/02) per il finanziamento di infrastrutture e da versare al << Fondo per l' attuazione del piano d' intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale >> di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , per essere attribuito al titolo di spesa P/1.01;

      - lire 10.000.000.000 (cap. 06285/03) per il finanziamento delle opere di migliroamento fondiario e da versare alla contabilità speciale di cui al titolo II della legge 24 febbraio 1974, n. 268 , per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/ II del programma d' intervento degli anni 1986 - 87, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

      3.  Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d' intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 , e 1° marzo 1986 n. 64 .
    ARTICOLO 21 [abrogato] [2] Abolizione dell' obbligo del marchio ARTICOLO 21 [sostituzione] [3] Abolizione dell' obbligo del marchio
      1.  Sono revocate tutte le disposizioni relative al marchio comunale il cui uso non è più obbligatorio.

      2.  Restano ferme le disposizioni di cui al capo primo del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 , ad eccezione del metodo di identificazione del bestiame che deve essere scelto dal proprietario cercando di evitare, per quanto possibile, inutili sofferenze al bestiame.
    ARTICOLO 22 Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
      1.  E' autorizzata, nell' anno finanziario 1989, la spesa complessiva di lire 2.500.000 per incrementare il fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (cap. 06285); tali somme sono destinate al titolo di spesa P/ 1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del piano medesimo, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
    ARTICOLO 23 Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado ARTICOLO 24 Contributo al Consorzio interprovinciale di frutticoltura
      1.  Una quota dello stanziamento del capitolo 06273/01 pari a lire 2.500.000.000, è destinata al Consorzio interprovinciale di frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano per il finanziamento di un programma di investimenti prioritari. Al trasferimento della predetta somma si provvederà dopo l' approvazione del programma da proporsi alla Giunta regionale a termini dell' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 .
    ARTICOLO 25 Concorso interessi sui mutui di miglioramento
      1.  In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite d' impegno autorizzato dall' articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, nº 14 , sono autorizzate, con mezzi propri della Regione, le annualità di lire 2.837.000.000 dal 1989 al 2002; nell' anno finanziario 1989 è altresì iscritta l' annualità di pari importo riferita all' esercizio 1988 (cap. 06068/01).
    ARTICOLO 26 Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
      1.  L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l' anno 1989 un contributo di lire 500.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (cap. 06023).

      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 ad acquisire ovvero ripristinare edifici ubicati in Sardegna da destinare all' attività del Consorzio di cui al primo comma del presente articolo (cap. 04110/02).

      3.  Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli è persona giuridica pubblica.
    ARTICOLO 27 Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al CONSARCORI (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita) un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1o gennaio 1989 (cap. 06337).

      2.  A valere sullo stanziamento del capitolo 06234/01 una quota di lire 3.000.000.000 è destinata al Consorzio di cui al precedente primo comma per il finanziamento di impianti per la selezione delle sementi ed impianti di stoccaggio di cereali.
    ARTICOLO 28 Distillazione agevolata Provvidenze a favore delle cantine sociali
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell' anno finanziario 1989 (cap. 06229/03) alla distilleria DICOVISA di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia DOC, della malvasia di Bosa ed altri vini a denominazioni di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

      2.  Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio di realizzo degli anni 1987 e 1988, desumibile dalla documentazione amministrativo - contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.

      3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla stessa DICOVISA un controllo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilmento (cap. 06237).

      4.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 in ragione di lire 300.000.000 alla cantina sociale di Santadi per il risanamento economico finanziario, la relativa spesa grava sul fondo di cui all' articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (cap. 06223).
    ARTICOLO 29 Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa San Giuseppe di Chiaramonti un contributo straordinatio di lire 400.000.000 ed alla cooperativa San Pasquale di Nulvi di lire 300.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l' adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (capº 06223/02).
    ARTICOLO 30 Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche
      1.  Sono a carico delle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale, istituito con la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni, gli oneri per la attuazione degli interventi, finanziati dalla Regione o dallo Stato, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, ai quali l' Amministrazione regionale non possa far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio.

      2.  L' onere per il corrente esercizio finanziario è valutato in lire 1.000.000.000.

      3.  Negli esercizi futuri l' onere annuo non potrà superare il predetto importo.
    ARTICOLO 31 Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole. Legge regionale 21 maggio 1971, n. 7ARTICOLO 32 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1
      1.  L' articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1 , è sostituito dal seguente: «<< Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all' Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno. Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato >> » .
    ARTICOLO 33 Elettrificazione rurale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della regione sino alla concorrenza complessiva di lire 1.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).
    ARTICOLO 34 Contributi agli oleifici sociali cooperativi
      1.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 400.000.000 per l' anno 1989 per la concessione di contributi straordinari agli oleifici sociali cooperativi per l' abbattimento delle rate di ammortamento relative ai mutui di miglioramento (cap. 06238).
    ARTICOLO 35 Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità
      2.  Le spese per l' attuazione del presente articolo, valutate in lire 300.000.000 gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 .
    ARTICOLO 36 Contributo alla cooperativa <<l' Asparago>> di Sanluri
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il 1989, alla cooperativa << l' Asparago >> di Sanluri operante nel settore della trasformazione del pomodoro, un contributo straordinario di lire 200.000.000 da destinare all' abbattimento parziale delle passività esistenti in bilancio alla data del 31 dicembre 1988.

      2.  Il relativo onere farà carico alle disponibilità esistenti del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
    ARTICOLO 37 Consorzi di bonifica
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno finanziario 1989, la somma di lire 100.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nell' anno 1988 presso l' Ufficio speciale istituito a termini dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 , ed a titolo di rimborso per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all' assistenza tecnica.

      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell' agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.500.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1988 nei confronti del Consorzio per il nuclao di industrializzazione di Tortolì - Arbatax.
    ARTICOLO 38 Spese generali per opere pubbliche di bonifica ARTICOLO 39 Interventi a favore della forestazione produttiva
      1.  Allo scopo di promuovere e garantire lo sviluppo e la conservazione del patrimonio forestale si applicano, limitatamente alla forestazione produttiva (arboricoltura da legno e sughericoltura), le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui ai seguenti commi.

      2.  Per gli interventi di forestazione di carattere privato relativi al rimboschimento, al miglioramento, alla ricostituzione e alla trasformazione boschiva, comprese le connesse opere incendi, è concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento come previsto dagli articoli 6e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

      3.  Le operazioni relative al primo diradamento, nonchè quelle relative alla potatura ed al rifacimento delle strisce parafuoco eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate agli interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti dal comma precedente.

      4.  Ugualmente beneficiano delle stesse provvidenze le operazioni di demaschiatura, l' estrazione del sughero bruciato e la potatura di produzione, eseguita sulle piante oggetto di demaschiatura.

      6.  Al recupero delle anticipazioni si provvede mediante trattenute da effettuarsi in occasione degli accertamenti di regolare esecuzione.
    ARTICOLO 40 Mostra - mercato zootecnica di Berchidda
      1.  E' autorizzata, per l' anno 1989, l' erogazione al Comune di Berchidda della somma di lire 150.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra - mercato zootecnica (cap. 06168/01).

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
    ARTICOLO 41 Fondo pr la tutela dei livelli produttivi e occupativi Legge regionale n. 66 del 1976ARTICOLO 42 Consorzio per l' assistenza alle piccole e medie imprese
      1.  Il quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 , è sostituito dai seguenti: «

      << Il Comitato anzidetto delibera l' ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.

      I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio >> » .


      2.  All' articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 , è aggiunto il seguente comma: «<< In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un vice Presidente desginato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale >> » .
    ARTICOLO 43 Cooperative artigiane di garanzia
      1.  E' autorizzato, nell' anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall' articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , le modalità ivi previste.
    ARTICOLO 44 Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano
      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' ISOLA un contributo di lire 322.000.000 (capº 07041) per le seguenti finalità :

      - programma pilota Ogliastra per la costruzione del centro di esposizione di Villagrande Strisaili L. 72.000.000

      - integrazione finanziamento di cui all' articolo 31, comma terzo, della legge regionale n. 38 del 1982 per il centro pilota << La Cestiniera >> di Sinnai. L. 250.000.000
    ARTICOLO 45 Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio ARTICOLO 46 Interventi a favore della pesca
      1.  Per l' erogazione delle provvidenze di cui all' articolo 104 , primoe secondo comma della legge 4 giugno 1988, n. 11 , nonchè di quell previste all' art. 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2 , si farà carico, oltrechè sul capitolo 05088 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1989 e sui cpaitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche nel titolo di spesa 8.1.8/ I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983, sino alla concorrenza di lire 3.000.000.000.

      3.  Al fine di favorire la ripresa dell' attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e dellasocietà con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell' anno 1989 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all' attivazione della campagna di pesca per l' anno 1989 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l' acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
    ARTICOLO 47 Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987 ARTICOLO 48 Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi ARTICOLO 49 Centro Marino Internaizonale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento del Centro Marino Internazionale (cap. 05110/01).
    ARTICOLO 50 Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi ARTICOLO 51 Interventi sugli stagni
      1.  Per l' anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l' eliminazione della << mercerella enigmatica >> nello stagno di Danta Giusta (cap. 05078/09).

      2.  La spesa di cui al precedente comma è disposta secondo le modalità di cui alla legge 5 marzo 1953, n. 2 , mediante l' erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.

      3.  Per l' anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l' espletamento di opere di manutenzione nello stagno << S' Ena Arrubia >> di Arborea (cap. 05078/09).

      4.  La spesa di cui al precedente comma è disposta, secondo le modalità della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2 , mediante l' erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.

      6.  I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati, quanto al 30 per cento a titolo di anticipazione, e il restante 70 per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori, d' importo minimo non inferiore al 20 per cento dell' ammontare complessivo dei lavori.

      7.  E' autorizzata, nell' anno 1989, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortolì - Arbatax (cap. 05078/ 08).
    ARTICOLO 52 Progetti di riconversione della flotta peschereccia ARTICOLO 53 Ufficio regionale della fauna ARTICOLO 54 Partecipazione della Regione ad enti, consorsi e società ARTICOLO 55 Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna)
      1.[abrogazione]  Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 463/88 del 20 luglio 1988 , concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi. [4]

      2.  Le spese derivanti dall' attuazione del Programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 74.450.000.000 per l' anno finanziario 1989, in lire 62.730.000.000 per l' anno finanziario 1990 ed in lire 73.062.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992 e fanno carico ai competenti capitoli degli stessi bilanci per gli anni dal 1989 al 1992, nonchè alle disponibilità di cui ai successivi commi sesto e settimo .

      3.  Gli interventi compresi nel sottoprogramma 1 Agricoltura e pesca, relativi alle seguenti misure: <<Studi di mercato prodotti filiera ovina >>, <<Studi di mercato vini di qualità >>, <<Studio della valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali >>, <<Infrastrutture rurali >>, fanno carico per complessive lire 14.655.000.000 al fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 ; a tal fine la quota a carico della Regione Sarda, pari a complessive lire 8.670.000.000, è iscritta nei capitoli 06285 e 06285/01; la quota di lire 5.985.000.000, pari al contributo della CEE è iscritta nel capitolo 06285/01; conseguentemente sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del piano di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 ;

      P/ 1.01 - Infrastrutture rurali

      - quota regionale L. 8.051.000.000

      - quota CEE L. 5.366.000.000

      P/ 1.06 - Studi di mercato prodotti filiera ovina:

      - quota regionale L. 168.000.000

      - quota CEE L. 168.000.000

      Studi di mercato vini di qualità :

      - quota regionale L. 100.000.000

      - quota CEE L. 168.000.000

      Studi di mercato vini di qualità :

      - quota regionale L. 100.000.000

      - quota CEE L. 100.000.000

      Studio sulla valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali:

      - quota regionale L. 351.000.000

      - quota CEE l. 351.000.000

      Totale L. 14.655.000.000

      4.  La misura << Formazione ed impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura >> è affidata, per la parte relativa alla formazione, al Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA); i divulgatori agricoli formati dal CIFDA verranno inseriti, sulla base di apposita normativa regionale nelle strutture che verranno indicate in apposito programma, da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, a termini del' articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 .

      5.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi aggiuntivi agli interventi CEE per l' impiego dei divulgatori agricoli formati dal CIFDA, a norma del regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, nelle attività di divulgazione agricola negli enti di assistenza tecnica emanazione delle organizzazioni professionali agricole abilitate dal regolamento CEE n. 1760/87 ; la spesa prevista per gli anni dal 1990 al 1992 è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni (cap. 06023/02).

      7.  Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, misura: << Centri innovazione imprese (BIC) >> e al sottoprogramma 3: Turismo e Ambiente, misura: << Terme di Fondogianus >> fanno carico alle disponibilità del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna; dette disponibilità sono così individuate:
      • a)Sottoprogramma 2: Promozione Artigianato e PMI misura: Centri innovazione imprese (BIC): Programma di intervento per gli anni 1982- 1984 - Titolo di spesa 8.4.2/ I - Spese per il funzionamento degli organi di programmazione regionale, studi, convegni e pubblicazioni;
      • b)Sottoprogramma 3: Turismo ed Ambiente - misura: Terme di Fordogianus: Programma di intervento per il 1979 - Titolo di spesa 7.3.3/ I e Programma di intervento per il 1985 - Titolo di spesa 9.3.2/ I - Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali.


      9.  Al fine di favorire l' esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui al comma primo , la Regione è autorizzata ad erogare anticipi dei contributi ai beneficiari, su loro richiesta e senza oneri per gli stessi, nelle seguenti misure:

      - il 40 per cento all' atto dell' emissione del provvedimento di impegno della spesa sui singoli progetti o interventi da parte della Regione;

      - il 40 per cento sulla base dell' approvazione degli stati di avanzamento;

      - il saldo contestualmente all' atto della approvazione dello stato finale, fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti dalla vigente legislazione regionale.

      10.  Gli anticipi di cui sopra, a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, o da altra forma di garanzia regionale; l' onere per il rilascio della garanzia è a carico della Regione (capitoli 03200, 05206, 09102 e 10204).
    ARTICOLO 56 Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio
      2.  Sulle domande di cui alle citate agevolazioni finanziarie decide, in base alle direttive emanate ai termini dell' articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , un comitato istituito in ciascun istituto di credito presieduto dal presidente dell' istituto medesimo o da un suo delegato e composto:

      - dal direttore generale dell' istituto di credito o da un suo delegato;

      - da tre rappresentanti delle confederazioni del commercio e del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati dall' articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 .

    ARTICOLO 57 [abrogato] [6] Istituzione Fondo regionale compensantivo delle minori entrate per tariffe agevolate
      1.  E' istituito il Fondo regionale per le compensazioni delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori conseguenti all' applicazione di tariffe agevolate ed alla concessione di tessere di libera circolazione in base alla normativa vigente nazionale e / o regionale.

      2.  A valere su detto Fondo l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi a favore degli enti, imprese ed aziende di trasporto, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con decreto dell' Assessore dei trasporti, abbiano presentato istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione comprovante il mancato introito; il contributo verrà erogato con decreto dell' Assessore dei trasporti.

      3.  Per l' anno 1989 il relativo onere è determinato in lire 200.000.000 (cap. 13043).
    ARTICOLO 58 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984 Contributi in favore dei Comuni Province, Comunità montane e Comprensori
      1.  Dopo l' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , è inserito il seguente articolo 10 bis: «

      << I Comuni singoli o associati, le Province, le Comunità montane e i Compresori che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti dall' articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell' articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti da leggi regionali, di un contributo pari al 95 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti >> » .


      2.  Le spese per l' attuazione del presente articolo sono valutate in lire 5.000.000.000 annue (cap. 10138 e 11129).
    ARTICOLO 59 Contributi per l' apprendistato nelle imprese artigiane
      1.  Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritti all' albo di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , ed aventi sede legale in Sardegna, è concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.

      2.  Il contributo, pari a 5.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.

      3.  Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla clssificazione dell' Istituto centrale di statistica: ramo 3 << industria emanifatturiere >> e ramo 4 << industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti >>.

      4.  Il contriabuto di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.
    ARTICOLO 60 Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane
      1.  Alle imprese artigiane di cui al precedente articolo che assumano giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare pari a lire 5.000.000.

      2.  L' erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all' accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l' intero anno.
    ARTICOLO 61 Esclusione delle provvidenze
      1.  Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il livenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro.

      2.  In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell' anno, l' impresa artigiana è tenuta a restituire l' anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.
    ARTICOLO 62 Validità temporale degli interventi
      1.  Gli interventi previsti dal precedenti articoli 59 , 60 e 61 sono limitati al solo anno 1989 e la relativa spesa è quantificata in lire 8.000.000.000 (cap. 07037).
    ARTICOLO 63 Modifiche ed integrazioni all' articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 Progetti speciali
      1.  I parametri previsti dal quinto comma dell' articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , sono così modificati:

      - una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;

      - una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;

      - una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progewtti.

    ARTICOLO 64 Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5 legge regionale 11 agosto 1983, n. 16ARTICOLO 65 Cooperativa Coop. Tex di Ottana
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa Coop Tex di Ottana un contributo straordinario di lire 400.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l' adeguamento strutturale e organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 09045/01).
    ARTICOLO 66 Contributo alle Confederazioni regionali dell' artigianato
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell' artigianato sardo già ammesse ai benefici della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 , un contributo straordinario di lire 600.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell' artigianato artistico, tipico e tradizionale, previa audizione delle stesse Confederazioni.
    ARTICOLO 67 Contributo al Consorzio turistico di Oristano
      1.  Al fine di favorire il riequilibrio territoriale del movimento turistico e lo sviluppo del turismo nella Provincia di Oristano, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno finanziario 1989, un contributo straordinario al Consorzio turistico di Oristano per le spese di primo impianto.

      2.  Il contributo non potrà superare il 95 per cento della spesa e comunque non potrà essere concesso per un importo superiore a lire 300.000.000 (cap. 07013)
    ARTICOLO 68 Finanziario alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1989, lo stanziamento di lire 3.200.000.000 da corrispondere alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna( SFIRS) (capº 09040) per la copertura degli oneri derivanti dall' erogazione di finanziamenti alle consociate.

CAPO V
DISPOSIZONI DIVERSE
    ARTICOLO 69 Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
      2.  Detto stanziamento è così suddiviso:

      - lire 10.764.000.000. (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna;

      a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune secondo, i dati ISTAT;

      b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che, con le somme assegnate, ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all' ampliamento delle piante organiche conseguente all' esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 ;

      - lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali << Vittorio Emanuele >> di Cagliari e << Canopoleno >> di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all' anno scolastico 1989-1990-
    ARTICOLO 70 Contributi ai Comuni e Province ARTICOLO 71 Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, per l' anno 1989, a concedere contributi straordinari a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non capoluoghi di Provincia, da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

      2.  La spesa complessiva è determinata in lire 15.000.000.000 (cap. 04162/04) ed è ripartita fra i Comuni interessati in proporzione all' entità delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall' Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989, per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica.

      3.  La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata con decreto dell' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita attestazione sottoscritta dai sindaci e dai segretari generali dei Comuni interessati in ordine alla situazione debitoria dal medesimo comma indicata.

      4.  Il contributo per ciascun Comune non può in ogni caso superare l' importo di lire 6.000.000.000.
    ARTICOLO 72 Programma di formazione professionale
      2.  La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1989 è determinata in lire 49.800.000.000 (cap. 10001).

    ARTICOLO 73 Corsi per educatore professionale
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1989, la spesa di lire 210.000.000 per la concessione all' Università degli studi di Cagliari di un finanziamento diretto alla realizzazione, tramite la Facoltà di magistero, di un corso triennale di formazione per educatori professionali (capº 10013).
    ARTICOLO 74 Pubblica istruzione
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all' attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 , contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l' attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

      2.  La somma di cui al capitoli 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell' anno scolastico 1988-1989 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

      3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l' importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuola secondarie superiori ed alle Proivince per il completamento e l' arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; le modalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 ; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.

      4.  E' autorizzato il finanziamento di lire 650.000.000 per l' attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di propritetà regionale utilizzati dall' Ente scuole materne per la Sardegna (capº 11028).

      5.  Dello stanziamento iscritto al capitolo 11022 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata all' Istituto dei ciechi di Cagliari per la costituzione di un centro di produzione di materiale tiflodidattico a supporto dell' integrazione scolastica degli alunni privi di vista.
    ARTICOLO 75 Legge regionale n. 17 del 1950 Spese generali di organizzazione delle manifestazioni
      1.  Alla determinazione della spesa ammissibile da assumere a base, per le distinte manifestazioni, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 , le spese generali attinenti all' organizzazione delle stesse manifestazioni possono concorrere in misura non superiore al 10 per cento.

      2.  Ove non concorrano in misura eccedente il 3 per cento, il contributo su dette spese generali - che non possono comunque riguardare spese di rappresentanza e di mera liberalità - corrisposto forfettariamente.
    ARTICOLO 76 Interventi culturali
      1.  Per l' attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali, anche a carattere formativo, ovvero dirette a promuovere studi ricerche o scambi culturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all' ammontare complessivo di lire 3.000.000.000

      2.  Ai fini dell' erogazione delle somme ai singoli organismi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11102/03).
    ARTICOLO 77 Interventi per il pubblico spettacolo
      1.  Nel contesto degli interventi diretti a favorire il pubblico spettacolo di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata concedere, nell' anno 1989, un contributo di lire 460.000.000 al Centro diffusione attività culturali - Circuito teatrale regionale sardo e di lire 290.000.000 alla Cooperativa Teatro di Sardegna (cap. 11115).
    ARTICOLO 78 Partecipazione della Regione a fiere e manifestazioni culturali
      1.[abrogazione]  Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali d' interesse regionale, di cui alla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35 è autorizzata nell' anno 1989 la spesa di lire 150.000.000 (cap. 11090/ 01) per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro di Torino e Francoforte. [7]

      2.  Nel contesto degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e storico - culturale della Sardegna, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1958, n. 1 , è autorizzata nell' anno 1989, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 11111) per la partecipazione della Regione alle manifestazioni delle << Settimane europee sarde a Strasburgo >>.
    ARTICOLO 79 Impianti sportivi universitari
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno 1989 all' Università degli studi di Cagliari un contributo di lire 700.000.000 (cap. 11117) per il completamento dell' impianto sportivo universitario << Sa Duchessa >> di Cagliari.
    ARTICOLO 80 Integrazione di finanziamenti per progetti diretti alla valorizzazione di beni culturali
      1.  Al fine di dare completa attuazione ai progetti << Nuraghi >> e << Sistema informativo territoriale archeologico gallurese >>, finanziati dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai termini dell' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e di cui ai numeri 32 e 35 dell' elenco coordinato approvato con deliberazione del CIPE del 7 agosto 1986, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti concessionari finanziamenti integrativi in misura pari alla differenza tra gli importi originariamente previsti nelle convenzioni di concessione e quelli effettivamente assunti a carico del bilancio dello Stato.

      2.  Gli elaborati redatti in attuazione di detti progetti sono posti a disposizione della Regione a cura dei soggetti concessionari.

      3.  La relativa spesa è determinata in L. 3.850.000.000 per l' anno finanziario 1989 (cap. 11132).
    ARTICOLO 81 [abrogato] [8] Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali
      1.  Gli stanziamenti autorizzati per l' anno finanziario 1989 dall' articolo 113 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , al fine del restauro di movimenti e del patrimonio artistico, nonchè per il completamento, il riattamento e la dotazione di attrezzature di musei di enti locali sono così rettificati:

      - restauri (cap. 11106) lire 6.000.000.000

      - musei (cap. 11107) lire 4.000.000.000

      2.  A valere sullo stanziamento indicato nel precedente comma per il capitolo 11197 una quota pari a lire 700.000.000 è destinata al Comunew di Iglesias per il completamento del Museo del lavoro minerario e l' acquisizione degli impianti speciali e degli arredamenti.
    ARTICOLO 82 Contributi agli enti locali per l' acquisizione ed il restauro di beni di interesse artistico
      1.  A valere sull' autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell' articolo 11 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è autorizzato, nell' anno 1989 il finanziamento complessivo di lire 4.000.000.000 a favore degli enti locali per le finalità e nella misura accanrto specificata (cap. 08031/01):

      - Comune di Senorbì lire 350.000.000 per l' acquisizione ed il restauro di Villa Aresu;

      - Comune di Villasor lire 300.000.000 per l' acquisizione della Casa forte Sinilleris;

      - Provincia di Oristano lire 700.000.000 per il restauro del palazzo Arcais;

      - Comune di Posada lire 50.000.000 per l' acquisizione della Casa delle dame;

      - Comune di Ossi lire 200.000.000 per il restauro della Casa Baronale;

      - Comune di Nuoro lire 2.000.000.000 per il restauro del Teatro Eliseo;

      - Comune di Tortolì lire 200.000.000 per l' acquisizione e la ristrutturazione dell' ex seminario vescovile;

      - Comune di Calangianus lire 200.000.000 per la realizzazione di un auditorium annesso al convento seicentesco.
    ARTICOLO 83 Campionati mondiali di calcio 1990 - Provvedimenti per manifestazioni collaterali
      1.  Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio nel 1990, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l' anno 1989 e di lire 1.500.000.000 per l' anno 1990 (cap. 07001/02).

      2.  per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la concessione di contributi fino al cento per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di enti pubblici promotori ed organizzatori di manifestazioni collaterali di grande richiamo turistico; è autorizzata altresì , l' esecuzione diretta da parte della Amministrazione regionale di manifestazioni ed iniziative connesse agli stessi campionati.

      3.  Le domande per ottenere i contributi di cui al precente comma, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di spesa, devono essere presentate all' Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
    ARTICOLO 84 Finanziamento campagne anticendi
      1.  Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne anticendi nell' anno 1989, già stabiliti dall' articolo 130 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , sono rideterminati nei seguenti importi:

      - capitolo 05040 - Spese per il personale lire 6.500.000.000

      - capitolo 05041 - Finanziamenti ai Comuni lire 6.900.000.000

      - Capitolo 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese Lire 9.000.000.000

      2.  Per l' anno finanziario 1990, gli stessi finanziamenti sono determinati, rispettivamente, in lire 6.800.000.000, lire 7.200.000.000 e lire 10.000.000.000.
    ARTICOLO 85 Agevolazioni sugli interessi di preammortamento
      1.  Agli interventi realizzati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e delle leggi regionali recanti stanziamenti integrativi alla predetta legge è assicurata la agevolazione sugli interessi di preammortamento maturati dalla scadenza del biennio successivo, alla prima erogazione in acconto di mutuo sino al 30 giugno 1988.

      2.  L' onere relativo all' agevolazione ultrabiennale è assunto dalla Regione avvalendosi, per gli interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 dello stanziamento disposto dall' articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 , integrato, nell' anno 1989, della somma di lire 600.000.000 (cap. 08115/02) e, per gli interventi autorizzati con leggi regionali, degli stanziamento di rispettiva competenza.
    ARTICOLO 86 Indagine classificazione acque
      1.  E' autorizzato, nell' anno finanziario 1989, lo stanziamrnto di lire 1.000.000.000 da destinare all' acquisizione delle strumentazioni necessarie per l' effettuazione delle indagini relative alla classificazione delle acque destinate alla potabilizzazione, in adempimento delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 (cap. 05006/01).
    ARTICOLO 87 Contributo straordinario all' Ente autonomo del Flumendosa
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno finanziario 1989, all' Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 per l' abbattimento dei prezzi di cessione dell' acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro - elettrico (cap. 08226).
    ARTICOLO 88 Centro regionale agrario sperimentale
      1.  Dello stanziamento iscritto al capitolo 06272/01 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989 una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata dal Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) all' acquisizione di una propria sede; per lo stesso fine è autorizzata, nell' anno 1990, l' ulteriore spesa di lire 1.500.000.000.
    ARTICOLO 89 Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
      1.  I finanziamenti da erogare, nell' anno 1989, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio - cultu rali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

      - Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale

      L. 75.000.000

      - Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale << Luigi Canepa >> di Sassari

      L. 160.000.000

      - Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale << Giuseppe Verdi >> di Alghero

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11077 - Sezione operante n Cagiari dell' Istituto superiore di educazione fisica di L' Aquila

      L. 830.000.000

      - Capitolo 1080 - Istituto sardo per la stora della resistenza e dell' autonomia

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11092 - Centro per i servizi culturali

      L. 1.100.000.000

      - Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM).

      L. 200.000.000.

      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai sottoelencati organismi socio - culturali, un contributo annuo nella misura a fianco di ciascuno indicata, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna:

      - Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

      L. 350.000.000

      - Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

      L. 230.000.000

      - Capitolo 10023 - Comitato regionale dell' ente nazionale sordomuti

      L. 160.000.000

      - Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna

      L. 105.000.000

      - Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico << Gesù Nazareno >> di Sassari

      L. 350.000.000.

      3.  E' altresì autorizzata, nell' anno 1989, l' erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socioculturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

      - Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli sub - normali di Cagliari L. 100.000.000

      - Capitolo 10070 - Associazione handicappati di Senorbi

      L. 150.000.000

      - Capitolo 11074/01 - Ente concerti Oristano

      L. 150.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Ente musicale di Nuoro

      L. 250.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Scuola civica di musica - Nuoro

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Ente concerti - Sassari

      L. 500.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Organismo permanente diffusione musica Sassari

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Associazione polifonica S. Cecilia Sassari

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Corale L. Canepa - Sassari

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Corale Porrino - Nuoro

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/01 - Spazio musica - Cagliari

      L. 100.000.000

      - Capitolo 11084/ 01 - Sotziedari pro sa limba sarda

      L. 100.000.000

      - Capitolo 12044 - Associazione regionale sarda per la lotta contro la talassemia

      L. 120.000.000

      - Capitolo 10069 - Opera nazionale mutilati ed invalidi civili di Cagliari

      L. 100.000.000

      - Capitolo 10045/01 UNICEF ripartito in egual misura ai comitati provinciali

      L. 60.000.000.
    ARTICOLO 90 Interventi socio - assistenziali ad esaurimento
      1.  Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 56 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , al fine di consentire il pagamento degli impegni assunti e l' impiego degli stanziamenti pregressi, i residui esistenti in conto dei capitoli di spesa concernenti interventi socio - assistenziali sono utilizzati, nel corso dell' esercizio finanziario 1989, dall' Assessore regionale all' igiene e sanità sulla base delle norme vigenti sini al 31 dicembre 1988.
    ARTICOLO 91 Contributi agli elettori emigrati
      1.  L' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 è sostituito dal seguente: «

      << L' Amministrazione regionale, in attesa dell' emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:

      a) lire 400.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall' Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;

      b) lire 500.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell' area europea;

      c) lire 800.000 agli elettori provenienti dai paesi extraeuropei. Analoghe agevolazioni competono anche per la partecipazione ai referendum popolari indetti ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 , e successive modificazioni >> » .


      2.  La relativa maggiore spesa è valutata in lire 2.500.000.000 (cap. ' 2145).

      3.[sostituzione]  Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali  [abrogazione] nell' ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato  [10] . [9]

      4.[sostituzione]  La legge finanziaria dell' anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l' ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi [11]
    ARTICOLO 92 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1988ARTICOLO 93 Contributi alle imprese per adeguamento scarichi
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su fondi propri, contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, i cui impianti siano stati attivati anche successivamente alla data del 1° gennaio 1975, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per il necessario adeguamento degli scarichi.

      3.  Per l' attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991 (cap. 05015).
    ARTICOLO 94 Premio Solinas e scuola di cinematografia
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata, per l' anno 1989, ad erogare un contributo di lire 100.000.000 al Comune di La Maddalena per la organizzazione del Premio << Solinas >> ed un contributo di pari importo alla Scuola di cinematografia << Solinas >> per il funzionamento (cap. 11102/ 01).
    ARTICOLO 95 Adeguamento del contributo annuale << Premio Iglesias >>
      1.  Il contributo, di cui alla legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 , concernente la concessione di un contributo annuale all' associazione << Lao Silesu >> per la organizzazione del << Premio Iglesias >> è elevato a lire 200.000.000 annui (cap. 01001).
    ARTICOLO 96 Università della terza età
      1.  Il contributo per le Università della terza età previsto dall' articolo 141 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , è rideterminato per ciascuno degli anno 1989 e 1990 in lire 590.000.000 come appresso suddivisi (capº 11079/01):

      - Cagliari lire 220.000.000;

      - Sassari lire 170.000.000;

      - Nuoro lire 100.000.000;

      - Oristano lire 100.000.000.
    ARTICOLO 97 Contributo all' associazione per l' istituzione della Libera università nuorerse
      1.  l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' associazione per l' istituzione della Libera università nuorese un contributo di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l' anno 1989 e lire 2.000.000.000 per l' anno 1990 per l' avvio delle attività previa presentazione di apposito programma (capº 11079/02).
    ARTICOLO 98 Contributo alla Facoltà di teologia
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Pontificia facoltà di teologia della Sardegna un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento (cap. 11085).
    ARTICOLO 99 Ricoveri fuori della Regione Legge Regionale n. 14 del 1986ARTICOLO 100 Fondo sociale ARTICOLO 101 Rimborsi alle Unità sanitarie locali
      1.  Per l' erogazione dei rimborsi alle Unità sanitarie locali delle spese sostenute per assicurare la continuità dell' assistenza ecnomico - sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati pschici residenti in Sardegna, di cui agli articoli 9, primo comma ,e 12 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500.000.000 (cap. 12125) nell' anno finanziario 1990, in conseguenza della mancata applicazione, nell' anno 1987, del secondo comma di detto articolo 9 .
    ARTICOLO 102 Interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici ARTICOLO 103 Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1ARTICOLO 104 Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati
      2.  La maggiore spesa è valutata in lire 100.000.000 annue (cap. 12001/01).
    ARTICOLO 105 Contributo all' Associazione italiana per l' assistenza agli spastici
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Associazione italiana per l' assistena agli spastici, sezioni di Cagliari, un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l' acquisto ed il rinnovo delle attrezzature (cap. 12001/07).
    ARTICOLO 106 Fondo integrativo trattamento quiescenza del personale dell' Amministrazione regionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 , una sovvenzione straordinaria di lire 15.000.000.000 nell' anno 1989 (cap. 02100).
    ARTICOLO 107 Indennità ai componenti del Comitato regionale per la programmazione
      2.  Il maggior onere conseguente all' applicazione di cui al presente articolo è valutato in annue lire 13.000.000 (cap. 03002).

      3.  Dopo cinque assenze consecutive ingiustificate i componenti del Comitato regionale per la programmazione sono considerati decaduti.
    ARTICOLO 108 Legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 Divieto di cumulo delle agevolazioni
      3.  L' importo di quest' ultima non può , in ogni caso, superare l' 85 per cento della somma complessiva ritenuta ammissibile alla fruizione dei benefici di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 medesima.
    ARTICOLO 109 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31
      2.  nello stesso articolo 2 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma: «"Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e, per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di attività svolto"» .

      3.  Nell' articolo 3 della medesima legge regionale sono soppresse le parole da «"Presidente della Giunta"» fino a «"su proposta"» e sono aggiunte «"previa deliberazione della Giunta regionale" » .
    ARTICOLO 110 Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19
      1.[abrogazione]  Nell' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 dopo la frase «"strutture e uffici in almeno tre province" » è aggiunto «"purchè siano firmate dirette di contratti collettivi nazionali di lavoro e nei due anni precedenti quello di presentazione della domanda, di cui al successivo articolo 3, abbiano avuto almeno dodici dipendenti per anno e non meno di due per Provincia, regolarmente iscritti al libro paga" » . [12]

      2.[abrogazione]  All' articolo 4 della medesima legge regionale , modificato dall' articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , è aggiunto il seguente comma: «"Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, a partire dall' anno successivo a quello di svolgimento delle elezioni pwer il rinnovo delle commissioni provinciali dell' artigianato, la ripartizione dei contributi fra le singole confederazioni delle imprese artigiane è disposta in proporzione ai voti da ciascuna di esse riportati sempre che abbiano ottenuto l' elezione di non meno di 10 rappresentanti e conseguito una presenza minima di due rappresentanti in almeno tre commissioni provinciali"» . [13]

      3.  Nella medesima legge regionale n. 19 del 1986 dopo l' articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis: «

      "L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura massima del settanta per cento e nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio, i contributi previsti dalla presente legge sulla base dei contributi deliberati per l' attuazione dei programmi di attività dell' anno precedente" » .
    ARTICOLO 111 Integrazione alla Legge Regione 23 gennaio 1986, n. 20ARTICOLO 112 Modifiche alla Legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 . Turnoi di chiusura giorni festivi e ferie annuali
      1.  Il primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 , è modificato dal seguente: «"Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l' apertura di un numero di impianti in misura non inferiore ai venticinque per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l' apertura di un impianto; in caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati con il più vicino impianto di altro comune limitrofo" » .
    ARTICOLO 113 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14ARTICOLO 114 [abrogato] [14] Regolamentazione dell' istituto del subappalto nell' esecuzione di lavori pubblici
      1.  L' articolo 21 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è così sostituito: " «
        1.  Per i lavori pubblici da appaltarsi o affidarsi in concessione ovvero appalti od affidati in concessione, nel territorio della Regione Sardegna, direttamente dall' Amministrazione regionale o indirettamente attraverso le aziende regionali anche un ordinamento autonomo, subordinati a parere, approvazione o assenso della Regione medesima, o finanziati in tutto od in parte dagli enti regionali, dalle Province, dai Comuni, dagli Organismi comprensoriali, dai Consorzi di bonifica o dai Consorzi industriali, è vietato all' appaltatore di aedere o subappaltare totalmente l' opera assunta sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del contratto principale.

        2.  Qualora l' opera comprenda diverse tipologie di lavoro il subappalto può essere concesso limitatamente ai movimenti di terra ed alle parti per le quali sia richiesto l' intervento di mezzi o manodopera specializzata.

        3.  Il subappalto o i cottimi, quando ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dovranno essere sempre autorizzati dalla stazione appaltante previo accertamento delle condizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modifiche ed integrazioni.

        4.  L' importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo non potrà superare il 50 per cento dell' importo dei lavori appaltati.

        5.  L' eventuale diniego dell' autorizzazione, nei casi sopra citati, dovrà essere comunque motivato.

        6.  Nell' esecuzione dei subappalti, l' impresa subappaltatrice, con cui è solidamente responsabile l' impresa sunappaltante, è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori i contratti collettivi nazionali e locali di lavoro del settore, le disposizioni in materia assicurativa e contributiva, le norme di sicurezza e di igiene del lavoro.

        7.  In caso di inadempienza accertata agli obblighi contributivi e retributivi, la stazione appaltante procederà ad una detrazione del 20 per cento sul pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

        8.  Il pagamento dell' impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la stessa non abbia adempiuto integralmente ai propri obblighi
      » ".
    ARTICOLO 115 contributi per attività formativa
      1.  Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli enti che abbiano svolto in regime di convenzione con la Regione autonoma della sardegna, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 , attività formativa dall' anno 1983 all' anno 1988, possono richiedere, a ripianamento dei propri bilanci, un contributo "una tantum", a copertura delle spese sostenute per la gestione dell' attività predetta, non rientranti nelle singole previsione dello specifico finanziamento stanziato o non riconosciuto a carico della Regione a chiusura del relativo rendiconto.

      2.  Per le finalità di cui al precedente comma è stanziata nel cap. 10013-01, la somma di L. 1.500.000.000.
    ARTICOLO 116 Riconoscimento periodo di servizio ai fini della pensione
      1.  Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 , dopo l' articolo 26 è istituito il seguente: «

      "Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all' entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 , i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria ai fini di pensione, ancorchè ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrative degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro, sono ricosciuti utili per la corresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purchè riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzioni a favore del Fondo medesimo » .


      2.  Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dall' Amministrazione regionale e pubblicate sul "Notiziario ufficiale del personale regionale".
    ARTICOLO 117 Differimenti e soppressione di spese
      1.  E' autorizzato il differimento di autorizzazioni di spese per complessive lire 62.900.000.000 dell' anno 1989 all' anno e per complessive lire 180.200.000.000 dell' anno 1989 all' anno 1991, come indicato nella tabella D allegata alla presente legge.

      3.  L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 27.000.000.000 prevista dall' articolo 95 della legge regionale 4 giugno 1988 n. 11 , per i finanziamenti, nel' anno 1989, a favore della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS cap. 09040), dell' Ente minerario sardo( EMSA cap. 09016/02) e della Società investimenti programma alimentare sardo (SIPAS capº 09037/02) è soppressa.

    ARTICOLO 118 Copertura finanziaria
      1.  Le spese derivanti dall' applicazione dela presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:

      anno finanziario 1989

      422.467.000.000

      anno finanziario 1990

      255.536.000.000

      anno finanziario 1991

      335.347.000.000

      anno finanziario 1992

      155.147.000.000

      anno finanziario 1993-2002

      96.400.000.000

      anno finanziario 2003-2004

      83.563.000.000

      anno finanziario 2005-2007

      13.928.000.000

      anno finanziario 2008

      22.428.000.000

      anni successivi

      13.928.000.000

      2.  Agli oneri relativi all' anno finanziario 1989 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, col ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, primo comma, lettera b) , e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.

      4.  Agli oneri relativi all' anno finanziario 1991 si fa fronte con le risorse di natura permanente di cui ai precedenti commi secondo e terzo, e con la cessazione dell' onere previsto dall' articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), nonchè con le assegnazioni della CEE, come indicato nella succitata tabella F; con le risorse proprie, di natura permanente, di cui al precedente primo comma , si fa fronte, altresì , unitamente alle assegnazioni della CEE, agli oneri previsti per gli anni successivi.
    ARTICOLO 119 Entra in vigore
      1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 maggio 1989 Melis
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