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LEGGE REGIONALE n° 2 del 29 gennaio 1994
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1994)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 4 del 31 gennaio 1994 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 31-01-1994

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge :


CAPO I
Disposizione di carattere finanziario
    ARTICOLO 1 Autorizzazione alla contrazione di mutui
      3.  L' ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a) , non può decorrere da date anteriore al 1° luglio 1994; quello di cui alla lettera b) , rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio 1995 e al 1° gennaio 1996;  [abrogazione]  quello di cui alla lettera c) da data anteriore al 1° gennaio 1995   [7]  [sostituzione]  quelli di cui alla lettera c) rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio 1995, al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1997.   [8] .

      5.  Gli oneri relativi alla stipulazione ed all' ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:

       [abrogazione] 1994 lire 119.018.000.000   [9]  [sostituzione] 1994 lire 119.348.000.000  [10]

       [abrogazione] 1995 lire 278.172.000.000  [11]  [sostituzione] 1995 lire 284.572.000.000  [12]  [sostituzione]  1996 lire 304.958.000.000   [13]  [abrogazione]  dal 1996 al 2008 lire 290.613.000.000   [14]  [sostituzione] dal 1997 al 2008 lire 316.263.000.000  [15]  [abrogazione]  2009 lire 187.468.000.000   [16]  [sostituzione] 2009 lire 213.118.000.000  [17]  [abrogazione]  2010 lire 33.110.000.000   [18]  [sostituzione] 2010 lire 52.780.000.000  [19]  [abrogazione]  2011 lire 13.204.000.000   [20]  [sostituzione] 2011 lire 25.174.000.000  [21]

      6.  Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall' anno 1997, con le successive leggi di bilancio.

      7.  L' autorizzazione a contrarre i mutui relativi all' anno 1994 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi: le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali, a determinare le risultanze finali dell' esercizio 1994; l' autorizzazione può essere rinnovata nell' anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall' articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983 .
    ARTICOLO 2 Norme sulla tesoreria regionale ARTICOLO 3 Fondi speciali
      1.  Nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.

      2.  I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
      • a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali cap. 03016)

        anno 1994 lire 26.300.000.000

        anno 1995 lire 17.080.000.000

        anno 1996 lire 12.380.000.000
      • b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

        anno 1994 lire 134.600.000.000

        anno 1995 lire 145.700.000.000

        anno 1996 lire 160.700.000.000
    ARTICOLO 4 Determinazione di spese
      3.  A termini dell' articolo 13, primo comma, lettera e) di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 , gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1994 e per il triennio 1994/1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.
    ARTICOLO 5 Modifiche alla LR n. 11 del 1983 Norme in materia di contabilità
      1.  Dopo l' articolo 26 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , è successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: " «Art. 26 bis - (Fondi di rotazione) -
        1.  Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco di fondi di rotazione o assimilati, nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, l' importo degli impegni vigenti ed i pagamenti assunti nell' esercizio
      » ".


      2.[abrogazione]  Nell' articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , sono introdotti, dopo il secondo comma , i seguenti: «

      "Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali - ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento - per l' esecuzione di opere immobiliari di competenza dell' Assessorato della difesa dell' ambiente e dei lavori pubblici, si provvede mediante utilizzazione di appositi fondi di riserva istituiti rispettivamente negli stati di previsione della spesa di detti Assessorati.

      Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa sono disposti rispettivamente dagli Assessori della difesa dell' ambiente e dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta su proposta degli Assessori medesimi, di concerto con L' Assessore della programmazione, bilancio, credito e addetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti." » .
      [22]


CAPO II
Disposizioni in materia di opere pubbliche
    ARTICOLO 6 Edilizia abitativa e sanitaria e rinnovo tecnologico
      2.  Per l' esecuzione di opere di edilizia sanitaria è autorizzata la complessiva spesa di lire 70.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l' anno 1994 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (capº 08070/ 03); nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal COnsiglio regionale il 22 marzo 1991.

    ARTICOLO 7 Interventi nel settore idrico
      1.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l' anno 1994, di lire 30.000.000.000 per l' anno 1995 e di lire 60.000.000.000 per l' anno 1996, per la rateizzazione di interventi nello schema idrico del Flumendosa nell' ambito del programma di riassetto del sistema idrico del bacino del basso Flumendosa (cap. 08069/11).

      2.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l' emergenza idrica, a termini della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32 (capº 08035/13).
    ARTICOLO 8 Sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque degli invasi
      1.  Per la realizzazione e la gestione di un progetto pilota per la predisposizione di un sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque nei laghi artificiali della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.700.000.00 (cap. 08227), così ripartita

      anno 1994 lire 3.060.000.000

      anno 1995 lire 820.000.000

      anno 1996 lire 820.000.000

      3.  Per la verifica e il controllo dell' attuazione è istituita un' apposita Commissione interassessoriale composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione, Difesa dell' ambiente e Lavori pubblici.
    ARTICOLO 9 Contributi straordinari all' Ente Sardo Acquedotti e Fognature e all' Ente Autonomo del Flumendosa
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1994, all' Ente Sardo Acquedotti e Fognature( ESAF) i seguenti contributi straordinari:

      - lire 4.600.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 600.000.000 alla copertura dei costi di avviamento della gestione e per lire 4.000.000.000 all' esecuzione dei più urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche dei comuni già aderenti al consorzio acquedottistico del Sulcis (cap. 08225/ 02);

      - lire 8.000.000.000, finalizzati, rispettivamente, per lire 5.000.000.000 all' abbattimento dei prezzi dell' acqua degli enti locali che presentino piani di risanamento (cap. 08225) e di lire 3.000.000.000 per la realizzazione di opere di canalizzazione (cap. 08225/ 01).

      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno finanziario 1994, all' Ente Autonomo di Flumendosa( EAF), un contributo straordinario di lire 5.950.000.000, di cui lire 3.350.000.000 per l' abbattimento dei prezzi di cessione dell' acqua delle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).
    ARTICOLO 10 Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi ARTICOLO 11 Stabilimenti termali
      1.  Al fine del completamento e della valorizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 10.000.000.000 per l' anno 1996 (cap. 08082).

      2.  Nella ripartizione degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
    ARTICOLO 12 Porti turistici
      1.  Per l' esecuzione di interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico, comprese le attrezzature ed i servizi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 40.000.000.000 per l' anno 1996 (cap. 08180); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore del turismo, artigianato e commercio, a termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 11 , e successive modificazioni.
    ARTICOLO 13 Mattatoi
      1.  E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 12.000.000.000, in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 1995 e 1996 (cap. 08073/ 01), per l' attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione ed al completamento di mattatoi, per l' adeguamento degli stessi alla normativa comunitaria; il relativo programma d' intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dei lavori pubblici d' intesa con l' Assessore dell' igiene e sanità , a termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazioni.
    ARTICOLO 14 Viabilità
      1.  Per l' attuazione di un programma di opere di viabilità , con priorità per quelle a carattere sovracomunale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64.000.000.000, di cui lire 13.500.000.000 per il 1994, lire 14.500.000.000 per il 1995 e lire 36.000.000.000 per il 1996 (cap. 08042/ 07).

      2.  Nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.

    ARTICOLO 15 Altri interventi in materia di lavori pubblici
      2.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 500.000.000 quale finanziamento aggiuntivo agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (capº 08115/ 04).

      4.  Per la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione degli abitati di Gairo e Osini è autorizzata, nell' anno 1994, l' ulteriore spesa di lire 80.000.000 (cap. 08146/ 01).

      5.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 per la corresponsione delle somme necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti da ulteriori lavori eseguiti nelle strade vicinali per cause di forza maggiore (cap. 08195).

      6.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 200.000.000, per il completamento di opere stradali atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (cap. 08215).

    ARTICOLO 16 Programma regionale di opere pubbliche ARTICOLO 17 [abrogato] [24] Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche - LR n. 24 del 1987
      1.  I termini previsti dall' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all' impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l' attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all' edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata agli enti di cui all' articolo 1 della citata legge regionale, prima dell' entrata in vigore della presente legge, ancorchè scaduti, sono prorogati:
      • a)al 30 giugno 1994, se versati dalla Regione antecedentemente alla data del 31 dicembre 1991 e qualora alla data del 31 dicembre 1993 sia stato già approvato il relativo progetto;
      • b)al 31 dicembre 1994, se versati dalla Regione in data successiva al 31 dicembre 1991.
    ARTICOLO 17 [sostituzione] [25] Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche - LR n. 24 del 1987
      1.  I termini previsti dall' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni, relativi all' impegnabilità dei fondi versati dalla Regione per l' attuazione di programmi di opere pubbliche, compresi quelli relativi all' edilizia scolastica, la cui esecuzione sia stata delegata dagli enti di cui all' articolo 1 della citata legge regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge, ancorchè scaduti, sono prorogati al 31 dicembre 1994 .

CAPO III
Disposizione in materia di altre attività economiche
    ARTICOLO 18 Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo ARTICOLO 19 Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Centro europeo di imprese ed innovazione BIC - Sardegna un contributo di lire 500.000.000, nell' anno 1994, per il suo funzionamento (cap. 09045/ 10).

    ARTICOLO 20 Contributi in conto occupazione alle imprese industriali
      1.  Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , è autorizzato l' ulteriore stanziamento complessivo di lire 45.000.000.000, in ragione di lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 09047).

      2.  Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 11-2-02/ I del Programma d' intervento 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 21 Commesse industriali
      1.  Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48 , è autorizzata, nell' anno 1994, l' ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per l' abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, sulle anticipazioni concesse alle imprese industriali (capº 09050/ 01).
    ARTICOLO 22 Contributi per l' abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali ARTICOLO 23 Operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali
      2.  I mutui previsti, in termini aggiuntivi rispetto al contributo, per i soggetti che hanno avviato iniziative ai sensi della predetta legge regionale n. 28 del 1984 , possono essere concessi con la garanzia regionale prevista dalla stessa legge e liquidati dai competenti istituiti di credito ai fini della ripresa produttiva, anche nell' impossibilità di procedere a formale ipoteca sugli immobili realizzati in aree avute in concessione per un periodo non inferiore alla durata del mutuo.
    ARTICOLO 24 Attuazione dell' intesa di programma per la Sardegna centrale Abrogazione della LR n. 1 del 1993ARTICOLO 25 Portualità industriale
      1.  Per l' acquisto di mezzi di movimentazione di banchine, a fine del completamento operativo dei porti industriali della Sardegna di interesse nazionale ed internazionale è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000, in ragione di lire 13.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 24.000.000.000 per il 1996 (cap. 08181); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore dei lavori pubblici di concerto con l' Assessore dei trasporti, a termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazione e integrazioni.
    ARTICOLO 26 Fondo garanzia sussidiaria per il finanziamento al commercio ARTICOLO 27 Modifica della LR n. 40 del 1993 Interventi a favore dell' industria alberghiera
      2.  I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.
    ARTICOLO 28 Modifica della LR n. 51 del 1993 Provvidenze a favore dell' artigianato sardo ARTICOLO 29 Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 1982 e n. 9 del 1985 - Servizi di linea
      2.  L' ammontare della sanzione amministrativa da comminare al viaggiatore sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento irregolare, previsto nell' articolo 17 della stessa legge regionale n. 16 del 1982 , è rideterminato, entro i limiti minimo e massimo, pari rispettivamente, a dieci e trenta volte la tariffa evasa, con decreto dell' Assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le aziende esercenti il trasporto pubblico di linea.

    ARTICOLO 30 [abrogato] [27] Aziende di trasporto
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/ 01) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 , per il ripiano dei disavanzi di esercizio.

      2.  E' autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 (cap. 13026) per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti previsti dalla legge n. 151 del 1981 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    ARTICOLO 30 [sostituzione] [28] Aziende di trasporto
      1.  Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche o private dei contributi per conseguire l' equilibrio economico dei bilanci, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/ 01).

      2.  E' altresì autorizzato nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi per investimenti previsti dall' articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982 (capº 13026).
    ARTICOLO 31 Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore delle società di gestione degli aeroporti isolani a prevalente capitale pubblico, contributo per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture e per l' acquisizione di attrezzature, ai fini del miglioramento dei servizi aeroportuali  [sostituzione] Nel caso in cui le società siano a partecipazione pubblica non prevalente, i contributi di cui sopra potranno essere erogati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture ricadenti sul pubblico demanio.  [29] .

      1 bis.[sostituzione]  Qualora le società di gestione non siano costituite, o non abbiano la concessione delle strutture aeroportuali, i contributi possono essere concessi ad enti locali, dando la preferenza agli enti che siano già intervenuti sugli aeroporti. [30]

      2.  Per la ripartizione dei contributi alle  [abrogazione] società di cui al precedente comma  [31]  [sostituzione]  società ed enti di cui ai commi 1 e 1 bis  [32] , la Giunta regionale approva, su proposta dell' Assessore ai trasporti, un programma pluriennale di riparto dei fondi, a termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni.

      3.  Qualora il contributo sia concesso per la realizzazione o per il completamento di opere pubbliche, ovvero per la costruzione di opere o impianti fissi, l' Assessore regionale dei trasporti provvede all' erogazione del contributo con le modalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

      4.  I contributi per l' acquisto di attrezzature sono erogati con decreto dell' Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l' avvenuto acquisto e collaudo.

      5.  L' onere relativo all' applicazione degli interventi di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 22.000.000.000 in ragione di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 4.000.000.000 per l' anno 1996 (cap. 13053).
    ARTICOLO 32 Rifinanziamento degli interventi ex legge n. 268 del 1974
      1.  Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d' intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 :
      • a)programma d' intervento per gli anni 1982 - 1984, approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 - paragrafo 3.4. - Interventi per lo sviluppo turistico - lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 8.3.4./ I), per la realizzazione di opere turistiche;
      • b)programma per l' anno 1985, approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagini e studi - lire 2.000.000.000 per l' anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 9.3.3./ I);
      • c) programma per gli anni 1988- 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:

        1 - paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica - lire 2.640.000.000 per l' anno 1994 (titolo di spesa 11- 3- 10/ I), a favore del Centro Marino Internazionale (IMC), per l' attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;

        2 - paragrafo 2.4 - Infrastrutture industriali - lire 13.000.000.000 per l' anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 11- 2- 04/ I), per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.



CAPO IV
Interventi in materia di occupazione
    ARTICOLO 33 Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984 Occupazione giovanile
      2.[abrogazione]  A decorrere dall'  [abrogazione] anno 1995  [34]  [sostituzione] 1 gennaio 1996  [35] , l' attuazione della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli interventi in agricoltura, è demandata all' Agenzia regionale del lavoro, istituita dalla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 ; gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994. [33]

      3.  Per gli interventi urgenti per favorire l' occupazione, di cui alla allegata tabella I, in attuazione della legge regionale n. 28 del 1984 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

      anno 1994 lire 66.500.000.000

      anno 1995 lire 61.000.000.000

      anno 1996 lire 61.000.000.000

      4.  Per i fini di cui al comma 3 possono essere autorizzati, con successiva legge finanziaria, ulteriori stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella succitata tabella I.

      5.  Alle pratiche in istruttoria a valere sulla legge regionale n. 28 del 1984 , s applicano le direttive approvate con deliberazione della giunta regionale n. 30/7 del 26 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l' estensione, per coloro che lo richiedano, dei benefici derivanti dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7 .
    ARTICOLO 34 Finanziamento ai Comuni ex legge n. 28 del 1984
      2.  Le spese per l' applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 7.000.000.000 così ripartire:

      capitolo 10138 Servizi socialmente utili lire 3.500.000.000

      capitolo 11129 Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali lire 3.500.000.000.

      3.  I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1993 degli interventi di cui all' articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984 , adottano con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1993, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l' anno 1993; a tal fine è attrezzata nell' anno 1994, la spesa di lire 4.180.000.000 (cap. 10138).
    ARTICOLO 35 Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1988 Politiche attive del lavoro
      2.[abrogazione]  Il terzo comma dell' articolo 38 della legge regionale n. 33 del 1988 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: " «
        3.  Il direttore è scelto tra il personale della Pubblica Amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e/ o pluriennale comprovata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse
      » ".
      [36]
    ARTICOLO 36 [abrogato] [37] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro ai sensi dell' articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
      • a)alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
      • b)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
      • c)all' estensione ed alla cura del verde urbano.


      3.  Per la ripartizione dei fondi e per la procedura di attuazione dell' intervento, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo 94.

      4.  I Comuni sono tenuti a presentare le richieste, corredate dalla descrizione del progetto o dei progetti che intendono realizzare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e di bilancio.

      5.  L' inizio dell' esecuzione del progetto o dei progetti deve avvenire entro i successivi 60 giorni dall' avvenuta richiesta di cui al precedente comma 4 , che vale unicamente come comunicazione, sia al fine della attribuzione dei fondi, sia ai fini del coordinamento.

      6.  L' attività di coordinamento è svolta tramite l' agenzia regionale del lavoro e consiste, essenzialmente, nell' assistenza amministrativa e nell' eventuale indicazione di procedure e metodologie di intervento, utili ai fini dell' ottimizzazione dei risultati d' insieme, su scala regionale e territoriale.

      7.  La spesa prevista per l' attuazione del presente articolo è determinata in  [abrogazione] lire 100.000.000.000  [40]  [sostituzione] lire 98.000.000.000  [41] per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (cap. 10136).
    ARTICOLO 36 [abrogato] [42] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
      • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali, eslusi quelli di natura ordinaria;
      • b)alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
      • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
      • d)alla estensione ed alla cura del verde urbano.


      2.  Per la ripartizione dei fondi ai Comuni, in ogni caso da impegnare entro dodici mesi dall' erogazione, si applicano, fino all' approvazione di una legge organica sulle politiche attive del lavoro, le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni.

      3.  L' attività di assistenza e coordinamento è svolta dall' Assessorato regionale competente in materia di lavoro.
    ARTICOLO 36 [abrogato] [43] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
      • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
      • b)alla salvaguardia, valorizzazione nonchè gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
      • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
      • d)alla cura ed estensione del verde urbano nonchè del patrimonio boschivo comunale.


      2.  L' Amministrazione regionale provvede ad accreditare ai comuni le relative somme dopo l' approvazione del programma di ripartizione dello stanziamento disponibile.

      3.  Lo stanziamento disponibili è ripartito tra i comuni come segue:

      a)  per il 35 per cento in parti uguali;

      b)  per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;

      c)  per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.

      4.  I progetti sono approvati secondo le disposizioni vigenti in materia di controllo sugli atti degli enti locali e, oltre a contenere l' indicazione dei soggetti, organismi e modalità di attuazione, devono prevedere una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare. La restante quota potrà essere utilizzata per la copertura di tutti gli altri oneri.

      5.  I comuni devono dare comunicazione dell' avvenuto inizio dei lavori entro 180 giorni dalla data di accredito dei fondi, contestualmente alla trasmissione di una scheda - programma, contenente i dati del progetto.

      6.  Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori i comuni devono certificare il corretto utilizzo delle somme accreditate e trasmettere la scheda riassuntiva dei dati del progetto realizzato.

      7.  I comuni inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dello stanziamento delle annualità successive.
    ARTICOLO 36 [sostituzione] [44] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
      • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
      • b)alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologi e storici;
      • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
      • d)alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.


      2.  Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:
      • a)per il 35 per cento in parti uguali;
      • b)per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
      • c)per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.


      3.  Gli stanziamenti sono trasferiti ai comuni secondo le modalità della legge regionale n. 25 del 1993 , e successive modificazioni.

      4.  I comuni sono tenuti a coordinare le risorse loro assegnate con gli altri interventi destinati a favorire l'occupazione e lo sviluppo locale.

      5.  Gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell' articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, possono essere utilizzati dai comuni per le finalità e secondo le modalità di cui all' articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998.

      6.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di 100.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 04021/02).

      7.  I fondi assegnati ai comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.

      8.  Al fine di conseguire la migliore operatività dell'intervento previsto dal presente articolo la Regione garantisce ai comuni ogni utile supporto di ordine amministrativo e tecnico e, ove ritenuto opportuno, emana specifiche direttive di indirizzo e di coordinamento.
    ARTICOLO 37 Attività di ricerca
      1.  Al fine di promuovere l' impiego con contratti a termine in attività di ricerca di giovani nei laureati inoccupati  [sostituzione] e disoccupati  [45] , nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitori nato in Sardegna, è autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996,  [abrogazione] da erogarsi per metà in parti uguali alle due Università sarde e per metà a consorzi, enti, istituti e società di ricerca  [46]  [sostituzione] da erogarsi per metà alle Università sarde, garantendo una quota pari al 15 per cento alle sedi decentrate, e per metà a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca d' impresada erogarsi alle Università sarde, a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca e a imprese aventi sedi operative in Sardegna   [47] (cap. 03034/ 01).

      2 bis.[sostituzione]  Le disponibilità eventualmente sussistenti a seguito dell' applicazione dei criteri di cui al comma 1 sono ripartite sulla base di un programma aggiuntivo di intervento da approvarsi con le modalità previste dal comma 2 . [50]

      3.  Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988 - 1990 approvato dal approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 38 Progetti speciali finalizzati all' occupazione
      2.  Le azioni 8 - progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale - e 9 - studi finalizzati - del "Programma dei progetti speciali finalizzati a favorire l' occupazione, relativi agli articoli 92e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, sono soppresse.

      3.  Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 ; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all' assunzione degli impegni.
    ARTICOLO 39 Borse di studio - LR n. 28 del 1984
      1.  A decorrere dall' anno 1994, la competenza in materia di borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corso post - universitari, di cui agli articoli 21, 22e 23 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport (cap. 11139).

      3.  L' Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, già competente alla spesa di cui al comma 1 , continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli 03071 e 03071/ 01.

CAPO V
Disposizioni in materia di attività sociali e culturali
    ARTICOLO 40 Integrazione del fondo sanitario nazionale
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento complessivo di lire 365.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

      2.  A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/92, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell' anno 1994, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l' assistenza psichiatrica.
    ARTICOLO 41 [abrogato] [52] Maggiori oneri a carico dei bilanci delle UUSSLL per il 1994
      1.  A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12113, una quota pari a lire 15.000.000.000 è riservata alla copertura di maggiori oneri che si determineranno nel corso dell' anno 1994, a carico dei bilanci delle UUSSLL in dipendenza di nuove assunzioni in deroga autorizzate sulla base della legislazione vigente.

    ARTICOLO 42 Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuto nell' uomo
      1.  L' onere derivante dall' applicazione della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 8 , relativa alla disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell' uomo è valutato in annue lire 500.000.000; al relativo onere si fa fronte con quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.
    ARTICOLO 43 Sussidi agli infermi di mente
      1.  Per l' erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell' articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1986, n. 44 , è autorizzata, i conto degli anni decorsi, la spesa di lire 85.000.000.000 (cap. 12001/ 08) così suddivisa:

      anno 1994 lire 50.000.000.000

      anno 1995 lire 15.000.000.000

      anno 1996 lire 20.000.000.000
    ARTICOLO 44 Piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali
      1.  In deroga a quanto disposto dagli articoli 1e 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 , è sospeso, nell' anno 1994, il finanziamento ai Comuni relativamente al piano dei contributi per le strutture socio - assistenziali.

      2.  Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata, per l' anno 1994, la complessiva spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 12001/ 02); il programma di spesa è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale à termini dell' articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
    ARTICOLO 45 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 1988
      3.  Per l' anno 1994, si prescinde l' autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all' articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988 , purchè tali strutture risultino attivate da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell' Assessorato regionale competente, l' avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.
    ARTICOLO 46 Contributo all' istituto dei ciechi di Cagliari
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1994, all' Istituto dei ciechi di Cagliari un contributo di lire 278.000.000, per le spese di gestione relative all' anno 1993 (cap. 11073).
    ARTICOLO 47 Programma di formazione professionale
      2.  La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1994 è determinata in lire 65.000.000.000 (cap. 10001).

    ARTICOLO 48 Pubblica istruzione
      1.  Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell' anno scolastico 1993- 1994 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
    ARTICOLO 49 Interventi a favore delle Università
      1.  E' autorizzata nell' anno 1994 la spesa di lire 20.000.000.000 per l' erogazione di contributi per interventi di edilizia universitaria (cap. 11077); il relativo programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente in materia, ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni.

      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Università di Sassari un contributo complessivo di lire 2.300.000.000 (cap, 11066) in ragione di lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 finalizzato al potenziamento dei servizi di informatizzazione e di lire 500.000.000 nell' anno 1994 per l' acquisto della sede per il dipartimento di storia.

      3.  L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo di lire 40.000.000.000 (cap. 03034/ 01), in ragione di lire 5.000.000.000 per l' anno 1994, di lire 10.000.000.000 per l' anno 1995 e di lire 25.000.000.000 per l' anno 1996, per l' acquisizione di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari compresi la ristrutturazione, la costruzione e l' ampliamento; i relativi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.03/ I del programma d' intervento per gli anni 1988- 1990, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 50 Scuole materne non statali
      1.  A rendicontazione dei contributi di cui agli articoli 3 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 , modificata dall' articolo 111 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 le scuole materne non statali beneficiarie devono presentare al termine dell' anno scolastico, e comunque entro il 31 dicembre successivo, l' elenco analitico delle pezze giustificative e delle spese sostenute per il funzionamento e per il personale della scuola materna nell' anno scolastico, corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la loro rispondenza alla normativa vigente e la indicazione del domicilio fiscale presso il quale saranno custodite.

      2.  Le scuole materne beneficiarie dei contributi di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 e successive modificazioni, sono tenute alla conservazione presso il domicilio fiscale di tutta la documentazione contabile relativa alle sovvenzioni regionali per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell' anno scolastico cui si riferisce.

      3.  Le risultanze del rendiconto di cui al comma 1 sono approvate dall' Assessore regionale competente e notificate alla scuola materna entro un anno dal deposito del rendiconto. Il riscontro di irregolarità nell' attestazione di cui al comma 1 , oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti determina la rifusione con interessi, dei danni provocati all' erario e l' automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.

      4.  L' Assessorato è tenuto a predisporre la modulistica che deve essere utilizzata obbligatoriamente dall' anno scolastico 1993- 1994 per gli adempimenti di cui al comma 1 . Di detta modulistica è data pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

      5.  A favore dei beneficiari di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 e dell' articolo 11 della legge regionale n. 11 del 1988 , su richiesta dei medesimi, l' Assessore regionale della pubblica istruzione, con l' avvio dell' anno scolastico, è autorizzato, in mancanza dell' approvazione del piano di ripartizione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 31 del 1984 , a disporre l' erogazione di un' anticipazione finanziaria nella misura dell' 80 per cento del contributo concesso per l' anno scolastico precedente. Detta concessione è subordinata alla certificazione di riapertura della scuola.
    ARTICOLO 51 Interventi socio - culturali

CAPO VI
Disposizioni a favore degli enti locali
    ARTICOLO 52 [abrogato] [53] Fondo perequativo per lo sviluppo e la realizzazione dei servizi comunali
      1.  Per concorrere nella spesa per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali gestiti in forma consorziata od associata è istituito un fondo perequativo con la dotazione complessiva di lire 9.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per l' anno 1994, lire 3.000.000.000 per l' anno 1995 e lire 4.000.000.000 per l' anno 1996 (capº 04018/ 02).

      2.  Possono beneficiare degli interventi di cui al precedente comma i consorzi o le associazioni di Comuni con popolazione di ameno duemila abitanti ed i cui Comuni consorziati od associati  [abrogazione] non abbiano ciascuno più di duemila abitanti  [54]  [sostituzione] non abbiano più di 10.000 abitanti  [55] . I costi di gestione dei servizi finanziabili col predetto fondo sono:
      • a)adduzione e distribuzione di acque pubbliche
      • b)raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
      • c)raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
      • d)distribuzione di gas;
      • e)farmacie;
      • f)case di riposo e di ricovero;
      • g)asili - nido;
      • h)impianti sportivi;
      • i)mattatoi pubblici;
      • l)mense, comprese quelle ad uso scolastico.
      • m)[sostituzione]consorzi turistici. [56]


      3.  Il contributo corrisposto per ciascun servizio gestito in forma consorziata od associata non può eccedere l' importo di lire 10.000 per abitante.

      4.  Il riparto annuale del fondo di cui al comma 1 è disposto dall' Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell' anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le associazioni di Comuni abbiano presentato entro il 30 giugno.

      5.  Una quota non superiore a lire 500.000.000 della dotazione, relativa all' anno 1994, del fondo di cui al comma 1 , è destinata al finanziamento delle spese da sostenersi, nel medesimo anno, da consorzi od associazioni di Comuni già costituiti, che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo 1994.
    ARTICOLO 53 Destinazione dei fondi regionali giacenti presso Comuni
      2.  L' accertamento dell' importo dei fondi di cui al primo comma e l' eliminazione degli eventuali residui passivi destinati all' utilizzo dei fondi medesimi ai quali non corrispondono effettive obbligazioni di spesa, è effettuato dagli stessi Comuni in sede di approvazione del conto consuntivo dell' anno 1993  [sostituzione] ovvero dell' anno 1994  [57] .

      3.  La destinazione dei fondi di cui al comma 1 è deliberata dai Consigli comunali contestualmente all' applicazione al bilancio di previsione dell' esercizio 1994  [sostituzione] ovvero dell' esercizio 1995  [58] di una quota dell' avanzo di amministrazione di importo pari a quello accertato nei modi indicati al comma 2 . Ove il risultato di amministrazione sia di segno negativo, non si fa luogo alla destinazione a nuovi dei fondi regionali anzidetti, che restano definitivamente acquisiti dal Comune a parziale ripiano del disavanzo stesso.

      4.[abrogazione]  Le somme iscritte nel bilancio dell' anno 1994, ai sensi del comma 3 , non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1995, devono essere riversate all' Amministrazione regionale entro il 31 gennaio 1996 a cura diretta dei funzionari competenti ad ordinare le spese ai sensi dell' articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del regolamento di contabilità di ciascun Comune. [59]

      4.[sostituzione]  Le somme iscritte nel bilancio dell' anno 1994, ovvero dell' anno 1995, ai sensi del comma 3 , non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1996, devono essere riversate all' Amministrazione regionale entro il 31 gennaio 1997, a cura diretta dei funzionari competenti ad ordinare le spese ai sensi dell' articolo 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , e del regolamento di contabilità di ciascun comune. [60]
    ARTICOLO 54 Rimborsi per funzioni ex ONMI
      1.  I rimborsi relativi alle spese sostenute negli anni decorsi per lo svolgimento delle funzioni esercitate dalle province in esecuzione del RDL 8 maggio 1927, n. 798 , nonchè per l' espletamento dei servizi già di competenza della soppressa Opera Nazionale Maternità Infanzia (ONMI) trasferite alle Regioni con legge 23 dicembre 1975, n. 698 , sono disposti dall' Amministrazione regionale alle Province, sulla base delle delibere di ripartizione delle spese anticipate dalle stesse Amministrazioni, esecutive a termini di legge e rese esecutorie dal Prefetto, ai sensi dell' articolo 1 del RDL 16 luglio 1925, n. 1328 .

      2.[abrogazione]  Per le attività socio - assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI, le Amministrazioni provinciali, a partire dal 1994, predispongono un programma di attività da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale, à termini dell' articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni. [61]

      3.  Le procedure di rimborso di cui al comma 1 sono estese ai Comuni nei quali risultano in attività asili nido già gestiti dalla soppressa ONMI, per gli anni dal 1982 al 1990.
    ARTICOLO 55 Concorso interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da consorzi industriali
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fra Comuni ed ai consorzi industriali contributi in conto interessi dovuti per mutui contratti con enti di credito per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento e la ristrutturazione di impianti per la depurazione delle acque reflue e delle relative condotte di raccordo con le reti fognarie, nonchè per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pertinenza dei Comuni consorziati e dei consorzi industriali medesimi.

      3.  Per l' applicazione del presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d' impegno (cap. 04019/ 01):

      lire 5.000.000.000 dall' anno 1994 al 2008;

      lire 5.000.000.000 dall' anno 1995 al 2009;

      lire 10.000.000.000 dall' anno 1996 al 2010.
    ARTICOLO 56 Finanziamenti ai Comuni di Cagliari e Sassariper i convitti - DPR 19 giugno 1979, n. 348
      1.  Lo stanziamento jiscritto in conto del capitolo 11032 per l'anno 1994 è ripartito tra i Comuni di Cagliari e Sassari, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente, presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1994 -1995.

CAPO VII
Disposizioni diverse
    ARTICOLO 57 Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate
      1.  I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n, 31 , e 28 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 , possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1994 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario e edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (cap. 03120, 03121 e 03122).
    ARTICOLO 58 Fiore sardo
      1.  Una quota pari a lire 400.000.000 del contributo a favore dell' Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna (cap. 06270/ 01) è destinata al finanziamento di un programma di ricerca per la valorizzazione del formaggio denominato "Fiore Sardo".
    ARTICOLO 59 [abrogato] [62] Aziende foreste demaniali
      1.  Nello Statuto dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 , modificato dalla legge regionale 5 luglio 1977, n. 19 , al punto 1 è inserita la seguente lettera: " «
    • h)perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l' acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa, di società private
    • » ".


      2.  Per sostenere gli oneri derivanti dall' attività di cui al precedente comma è autorizzata, nell' anno 1994, l' erogazione di un contributo di lire 2.000.000.000 alla precitata Azienda (cap. 05036).
    ARTICOLO 59 [sostituzione] [63] Aziende delle foreste demaniali
      1.  Nello statuto dell' Azienda delle foreste demaniali della regione Sarda, approvato con legge regionale 29 febbraio 1956 n. 6 , modificato dalla legge regionale 5 luglio 1972, n. 19 , al numero 1) è inserita la seguente lettera: h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l' acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa di società pubbliche, private o miste, previa autorizzazione legislativa della regione.

      2.  Per sostenere gli oneri derivanti dall' attività di cui al comma 1 è autorizzata, nell' anno 1994, l' erogazione di un contributo di lire 2.000.000.000 a favore della precitata Azienda per l' acquisto di partecipazioni azionarie e per le spese di gestione della SARFOR Sardegna Forestale SpA (capº 05036).

      3.[sostituzione]  Il programma di spesa è approvato dal Consiglio di amministrazione dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda à termini dell'articolo 5 dello Statuto dell' Azienda medesima approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 , e successive modificazioni ed integrazioni. [65]
    ARTICOLO 60 Perizie dei lavori di sistemazione idraulico - forestali
      1.  Le perizie dei lavori di sistemazione idraulico - forestali eseguiti in economia da parte degli uffici forestali del Servizio ripartimentale delle foreste e dell' Azienda foreste demaniali non sono soggette al parere degli uffici o comitati previsti dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni.
    ARTICOLO 61 Interventi immediata in occasione di calamità naturali o di eccezionale avversità atmosferiche
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 10.000.000 per la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse (capº 05111/ 23).

      2.  Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento dei servizio regionale della Protezione civile sullo stato di emergenza in atto.

      3.  La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali delegati, secondo le cadenze e le modalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.
    ARTICOLO 62 Modifiche all' art. 2 della LR n. 17 del 1993 Piano antincendi
      1.  Il comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è integrato nel seguente modo: «" In deroga alla disposizione di cui sopra, gli ordini di accreditamento relativi all' attuazione del Piano antincendi sono disposti in unica soluzione entro trenta giorni dall' entrata in vigore della legge finanziaria della Regione "» .
    ARTICOLO 63 Interventi sugli stagni ARTICOLO 64 Proroga dei benefici per la sospensione dell' attività di pesca negli stagni
      2.  L' onere complessivo derivante dall' attuazione del presente articolo è valutato in lire 800.000.000 (capº 05086).
    ARTICOLO 65 Ufficio regionale della fauna
      1.  Per l' attuazione di quanto disposto dall' articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 , l' Assessore regionale della difesa dell' ambiente è autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
    ARTICOLO 66 Carta geologica
      1.  Ad integrazione dell' assegnazione statale relativa al programma generale per la cartografia geologica (CARG), è autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 660.000.000 per la realizzazione della carta geologica, in scala 1: 50.000, dei territori comunali di Muravera e Jerzu (cap. 09012).
    ARTICOLO 67 [abrogato] [66] Alienazione di beni patrimoniali
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, preferibilmente attraverso le forme contrattuali del pubblico incanto o della licitazione privata, propri beni non destinati ad usi collettivi generali ovvero di interesse ambientale o culturale non funzionalmente utilizzabili dell' Amministrazione regionale.

      2.  Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione consiliare, approva le relative direttive di attuazione.

      3.  Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all' individuazione dei beni da alienare.

      4.  La determinazione del valore di mercato dei beni da alienare viene effettuata dall' Ufficio tecnico erariale.

      5.  L' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica provvede a tutti i successivi adempimenti per l' attivazione e la definizione della vendita dei beni di cui al comma 3 .
    ARTICOLO 68 Fondo accordi sindacali
      1.  Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 , relativo agli oneri derivanti dall' applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell' Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014), relativamente al triennio 1994- 1996, sono determinati in lire 11.793.000.000 per l' anno 1994, in lire 23.470.000.000 per l' anno 1995 ed in lire 33.044.000.000 per l' anno 1996.
    ARTICOLO 69 Convegni e pubblicazioni
      1.  A decorrere dall' anno 1994, le competenze in materia di convegno e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d' intervento, indicate nella normativa regionale relativa agli interventi di cui ai capitoli elencati nella tabella F), allegata alla presente legge, sono attribuite all' Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, il quale propone alla Giunta regionale, à termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni, un programma coordinato degli interventi.

      2.  A tal fine, nel bilancio della Regione per l' anno 1994 sono istituiti i capitoli 02159 e 02159/01 denominati: "Organizzazione e partecipazione all' organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonchè pubblicazioni e simili", rispettivamente per " spese" e per " contributi".

      3.  La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata, rispettivamente, per l' anno 1994 in lire 2.2350.000.000 ed in lire 900.000.000, per l' anno 1995 in lire 1.000.000.000 ed in lire 450.000.000 per l' anno 1996 in lire 1.500.000.000 ed in lire 450.000.000; alla dotazione dei medesimi capitoli per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

      4.  Gli organi già competenti alla spesa di cui al comma 1 , continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli di propria competenza di cui alla predetta tabella F).
    ARTICOLO 70 [abrogato] [67] Studi, ricerche e collaborazioni
      1.  A decorrere dall' anno 1994, le competenze in materia di studi, progetti, ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d' intervento, indicate nella normativa regionale relativa agli interventi di cui ai capitoli elencati nella tabella G), allegata alla presente legge, sono attribuite all' Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio - Centro regionale di programmazione, il quale propone alla Giunta regionale, à termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , un programma coordinato degli interventi.

      2.  A tal fine, nel bilancio della Regione per l' anno 1994 sono istituiti i capitoli 03057 e 03058, denominati: "studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili", rispettivamente per "spese" e per "contributi".

      3.  La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata, rispettivamente per l' anno 1994 in lire 5.000.000.000 ed in lire 470.000.000; per l' anno 1995 in lire 2.500.000.000 ed in lire 450.000.000 e per l' anno 1996 in lire 3.000.000.000 ed in lire 450.000.000; alla dotazione dei medesimi capitoli per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

      4.  Gli organi già competenti alla spesa di cui al comma 1 , continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli di propria competenza di cui alla predetta tabella G).

      5.[abrogazione]  Dello stanziamento recato dal capitolo 03057 per l' anno 1994, la somma di lire 500.000.000 è destinata all' erogazione di un contributo all' Università degli studi di Cagliari per la stipula di una convenzione con la Stazione astronomica di Cagliari, per l' effettuazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un grande telescopio in Sardegna. [68]

    ARTICOLO 71 Attribuzione competenze al Centro regionale di programmazione ARTICOLO 72 Abrogazione di norme ARTICOLO 73 Copertura finanziaria
      1.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994- 1995- 1995.
    ARTICOLO 74 Entrata in vigore
      1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 gennaio 1994Cabras

Note di vigenza

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