Indice della legge
- ARTICOLO 1 - Bilancio pluriennale
- ARTICOLO 2 - Determinazione spese carattere pluriennale
- ARTICOLO 3 - Fondi globali
- ARTICOLO 4 - Progetti di rilevante interesse economico
- ARTICOLO 5 - Quarto programma Capo I legge regionale n. 45 del 1976
- ARTICOLO 6 - Modifica all' articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
- ARTICOLO 7 - Applicazione Capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
- ARTICOLO 8 - Interventi a favore delle Università
- ARTICOLO 9 - Opere di consolidamento e protezione degli abitati
- ARTICOLO 10 - Valorizzazione dell' area termale di Sardara
- ARTICOLO 11 - Infrastrutture turistiche
- ARTICOLO 12 - Strade di interesse provinciale
- ARTICOLO 13 - Restauro palazzo viceregio di Cagliari
- ARTICOLO 14 - Interventi sulle opere d' invaso e trasporto delle acque
- ARTICOLO 15 - Interventi per i teatri
- ARTICOLO 16 - Edilizia ospedaliera
- ARTICOLO 17 - Ripiano debiti Ordinari diocesani
- ARTICOLO 18 - Formazione catasto strade provinciali e censimento circolazione
- ARTICOLO 19 - Espropriazione per opere pubbliche
- ARTICOLO 20 - Abitato di Tratalias
- ARTICOLO 21 - Aree fabbricabili e loro urbanizzazione primaria
- ARTICOLO 22 - Modalità concessione mutui edilizia agevolata
- ARTICOLO 23 - Ricostruzione e risanamento abitazioni malsane o precarie
- ARTICOLO 24 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 , fondo per l' edilizia abitativa
- ARTICOLO 25 - Destinazione della quota derivante dalla <<legge pluriennale per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura>>
- ARTICOLO 26 - Rifinanziamento del piano zone interne
- ARTICOLO 27 - Interventi su terre pubbliche
- ARTICOLO 28 - Procedure di spesa per le strade vicinali e gli acquedotti rurali
- ARTICOLO 29 - Acquedotti rurali
- ARTICOLO 30 - Contributi per piani di trasformazione aziendale
- ARTICOLO 31 - Integrazioni all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
- ARTICOLO 32 - Progetto ortofrutticolo impianto di surgelazione
- ARTICOLO 33 - Realizzazione di un impianto per la lavorazione di semi oleosi (DICOVISA)
- ARTICOLO 34 - Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC
- ARTICOLO 35 - Completamento frigomacello di Chilivani e locali Mostra zootecnica di Brechidda
- ARTICOLO 36 - Contributi per impianti cooperativi
- ARTICOLO 37 - Consorzio regionale latterie sociali Sardegna
- ARTICOLO 38 - Consorzio sardo caseario
- ARTICOLO 39 - Ristrutturazione degli oleifici sociali
- ARTICOLO 40 - Concorso interessi su mutui di miglioramento
- ARTICOLO 41 - Saldo d' impegni relativi a contributi per l' irrigazione
- ARTICOLO 42 - Fondo trasformazione passività cooperative agricole
- ARTICOLO 43 - Interventi a favore delle aziende agricole
- ARTICOLO 44 - Fondo regionale per la prevenzione degli incendi
- ARTICOLO 45 - Ammasso grano duro
- ARTICOLO 46 - Forfettazione spese generali
- ARTICOLO 47 - Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli
- ARTICOLO 48 - Norme procedurali per la concessione dell' indennità compensativa
- ARTICOLO 49 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi Legge regionale n. 66 del 1976
- ARTICOLO 50 - Infrastrutture industriali ed artigianali
- ARTICOLO 51 - Consorzio garanzia fidi
- ARTICOLO 52 - Consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell' artigianato
- ARTICOLO 53 - Carta geologica della Sardegna
- ARTICOLO 54 - Carta geologica della Sardegna
- ARTICOLO 55 - Contributo straordinaro alla Stazione sperimentale del sughero
- ARTICOLO 56 - Mercati agro - alimentari
- ARTICOLO 57 - Garanzia fidejussoria cooperative giovanili settore turismo
- ARTICOLO 58 - Pubblica istruzione
- ARTICOLO 59 - Musei regionali e di enti locali
- ARTICOLO 60 - Celebrazioni per le ricorrenze relative a GB Tuveri e a A. Gramsci e premio internazionale di cinematografia <<Solinas>> e <<Premio Ezio Vanoni - Progettare il futuro>>
- ARTICOLO 61 - Adeguamento del contributo annuale per il << Premio Iglesias >>
- ARTICOLO 62 - Contributi per attività culturali, artistiche e sportive - attività anno 1985 -
- ARTICOLO 63 - Ente lirico di Cagliari
- ARTICOLO 64 - Sport
- ARTICOLO 65 - Finanziamenti ai comuni per assistenza e beneficenza
- ARTICOLO 66 - Case e centri di assistenza per persone anziane
- ARTICOLO 67 - Ricoveri fuori della Regione Legge regionale n. 14 del 1986
- ARTICOLO 68 - Modifica dell' articolo 98 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
- ARTICOLO 69 - Contributi alle associazioni di volontariato
- ARTICOLO 70 - Contributo a favore dei comuni per il trasporto degli handicappati
- ARTICOLO 71 - Attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori
- ARTICOLO 72 - Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
- ARTICOLO 73 - Sovvenzioni al fondo integrativo trattamento quiescenza
- ARTICOLO 74 - Applicazione del regolamento dei servizi e settori istituiti a sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
- ARTICOLO 75 - Modalità per la corresponsione delle competenze al personale dell' Amministrazione regionale e degli enti strumentali
- ARTICOLO 76 - Integrazione LR n. 17 del 1981 Piani territoriali di coordinamento
- ARTICOLO 77 - Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici
- ARTICOLO 78 - Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
- ARTICOLO 79 - Strutture fisse antincendio
- ARTICOLO 80 - Opere e attrezzature per l' Ufficio regionale della fauna
- ARTICOLO 81 - Comitati caccia
- ARTICOLO 82 - Impianti depurazione molluschi eduli lamellibranchi
- ARTICOLO 83 - Interventi per la ripresa della attività peschereccia
- ARTICOLO 84 - Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento verificatesi nel periodo dal 1o gennaio al 20 gennaio 1987
- ARTICOLO 85 - Contributo straordinario all' Istituto superiore regionale etnografico
- ARTICOLO 86 - Contributo straordinario funzionamento E.A.F.
- ARTICOLO 87 - Piano straordinario triennale a favore dell' occupazione
- ARTICOLO 88 - Programma di formazione professionale
- ARTICOLO 89 - Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
- ARTICOLO 90 - Contributo alla Cooperativa << Carta Meloni >> di Santulussurgiu
- ARTICOLO 91 - Contributo al Centro studi << Alcide De Gasperi >> di Sassari
- ARTICOLO 92 - Contributi alle Università della terza età
- ARTICOLO 93 - Contributo per istituzione sezione sarda CONFEMILI
- ARTICOLO 94 - Tutela sanitaria attività sportive
- ARTICOLO 95 - Piano per l' eradicazione della peste suina africana - Legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6
- ARTICOLO 96 -
Integrazione all'
articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1982
<<Contributi agenti aziende private autoservizi pubblici di linea>>
- ARTICOLO 97 - Copertura finanziaria
- ARTICOLO 98 - Entrata in vigore
ARTICOLO 1 Bilancio pluriennaleARTICOLO 2 Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l' anno 1987, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l' anno 1987 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l' importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
ARTICOLO 3 Fondi globali
Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell' anno 1987.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo: - a)fondo speciale spese correnti (fondi regionali - capº 03016) lire 84.415.000.000;
- b)
fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - capitolo 03017) lire 16.500.000.000.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 4 Progetti di rilevante interesse economico
Per il finanziamento dei progetti di cui all'
articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12
, è autorizzata nell' anno 1987, la spesa di lire 50.000.000.000 così ripartita:
Cap. 05012/01 lire 20.000.000.000
Cap. 06250/01 lire 20.000.000.000
Cap. 08029/02 lire 10.000.000.000
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, o qualora posteriore, dall' entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma gli enti interessati presentano all' Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio la proposta di finanziamento dei relativi progetti.
Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d' intervento nel Mezzogiorno di cui alla
legge 1° dicembre 1983, n. 651
, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
ARTICOLO 5Quarto programma Capo I legge regionale n. 45 del 1976ARTICOLO 6 Modifica all' articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44ARTICOLO 7 Applicazione Capo IV della legge regionale n. 45 del 1976
Per la concessione delle provvidenze di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
, sono autorizzate, nell' anno 1987, le seguenti spese:
- lire 4.000.000.000 per i servizi acquedottistici e per gli impianti di potabilizzazione (cap. 08030);
- lire 3.000.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 3.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).
I contributi suddetti sono estesi alla gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi anche ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.
Le domande per i contributi di cui sopra devono essere inoltrate:
- all' Assessorato dei lavori pubblici per quanto concerne la gestione di servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione;
- all' Assessorato della difesa dell' ambiente per quanto concerne la gestione dei servizi di fognature e degli impianti di depurazione e smaltimento di rifiuti solidi.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della totalità delle domande pervenute agli Assessorati di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dei lavori pubblici e dell' Assessore della difesa dell' ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le quote di spettanza agli enti stessi con l' applicazione delle tariffe stabilite dalle
leggi 10 maggio 1976 n. 319
;
24 dicembre 1979, n. 650
, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
, nonchè dalle indicazioni e direttive del <<Piano regionale di risanamento delle acque>> e del << Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi >>.
ARTICOLO 8 Interventi a favore delle Università
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 2.000.000.000, da destinare, in ragione di lire 1.000.000.000 alla Università di Cagliari per il potenziamento delle attrezzature didattiche tecnico - scientifiche e lire 1.000.000.000 all' Università di Sassari per la ristrutturazione e il completamento della facoltà di magistero (cap. 11025).
ARTICOLO 9 Opere di consolidamento e protezione degli abitati
E' autorizzata, per la realizzazione di un programma di opere di consolidamento e protezione degli abitati, la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 (cap. 08142/01) così ripartita:
anno 1987 lire 10.000.000.000
anno 1988 lire 10.000.000.000
A detta spesa si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d' intervento nel Mezzogiorno di cui alla
legge 1° dicembre 1983, n. 615
ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
ARTICOLO 10 Valorizzazione dell' area termale di Sardara
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Sardara la somma di lire 3.000.000.000 per l' attuazione del progetto di valorizzazione dell' area termale di Sardara (vap. 07072).
ARTICOLO 11 Infrastrutture turisticheARTICOLO 12 Strade di interesse provinciale
E' autorizzata, nell' anno 1987, l' ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di costruzione, sistemazione e miglioramento di strade di interesse provinciale (cap. 08042/03); lo stanziamento è utilizzato per il completamento di opere inserite in precedenti programmi.
Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d' intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1o dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
Con la stessa quota si fa fronte alla spesa di lire 10.000.000.000 già prevista per l' anno 1987 dall'
articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, con carico ai mezzi propri della Regione per la costruzione sistemazione e miglioramento di strade di interesse provinciale (capitolo 08042/ 03).
ARTICOLO 13 Restauro palazzo viceregio di Cagliari
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Amministrazione provinciale di Cagliari un contributo di lire 3.000.000.000 in ragione di lire 1.500.000.000 per ognuno degli anni 1987 e 1988 per il restauro del palazzo viceregio di Cagliari (08004/01.)
ARTICOLO 14 Interventi sulle opere d' invaso e trasporto delle acque
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08035/06) per l' effettuazione di studi ed indagini e per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 20 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, relativamente all' attuazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di controllo sistematico su opere d' invaso e di trasporto delle acque.
ARTICOLO 15 Interventi per i teatri ARTICOLO 16 Edilizia ospedaliera
Per l' attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture ospedaliere è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000 (cap. 08070/01) così ripartita:
anno 1987 lire 12.000.000.000
anno 1988 lire 8.000.000.000.
ARTICOLO 17 Ripiano debiti Ordinari diocesani
Per il ripiano dei debiti contratti dagli Ordinari diocesani della Sardegna con la Cassa depositi e prestiti per l' acquisizione di mutui finalizzati alla costruzione di edifici di culto, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19
, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, direttamente alla Casda depositi e prestiti, oltre a quelli previsti dall'
articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, ulteriori contributi straordinari fino all' ammontare complessivo di lire 150.000.000 relativi al pagamento delle annualità scadute, ivi compresi gli oneri per ritardato pagamento (cap. 08034/01).
ARTICOLO 18 Formazione catasto strade provinciali e censimento circolazioneARTICOLO 19 Espropriazione per opere pubbliche
L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi professionali anche a tecnici esterni per la definizione degli adempimenti connessi alle espropriazioni per opere pubbliche di competenza dell' Assessorato dei lavori pubblici ivi comprese quelle inerenti alle funzioni esercitate nelle materie trasferite o delegate dallo Stato alla Regione ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
; per detti incarichi è autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 08247).
L' autorizzazione di cui al precedente comma è estesa alle opere pubbliche di competenza dell' Assessorato della difesa dell' ambiente; le relative spese gravano sulle quote di spese generali previste dai relativi progetti.
ARTICOLO 20 Abitato di Tratalias
A parziale modifica di quanto disposto nel
quarto comma dell' articolo 24 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40
, gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario competente, acceso a termini del richiamato
articolo 24
, sono utilizzati per sopperire oltre che alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi anche per sopperire ad altri oneri comunque connessi agli interventi di ricostruzione dell' abitato di Tratalias.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
ARTICOLO 21 Aree fabbricabili e loro urbanizzazione primaria
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 10 miliardi (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III. 2 del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983, relativi all' acquisizione da parte dei Comuni di aree edificabili, nonchè all' esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974
, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/ I del citato programma d' intervento.
Alla spesa prevista dal presente articolo si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d' intervento nel Mezzogiorno di cui alla
legge 1° dicembre 1983, n. 651
ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
ARTICOLO 22 Modalità concessione mutui edilizia agevolata ARTICOLO 23 Ricostruzione e risanamento abitazioni malsane o precarie
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 5 miliardi (cap. 08097/01) per la concessione delle agevolazioni relative alla ricostruzione e risanamento di abitazioni malsane o precarie previste dal paragrafo III. 2 lettera A, del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, approvato dal CIPE l' 8 giugno 1983.
Lo stanziamento di cui al
primo comma
è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale prevista dall'
articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268
, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/ I del programma d' intervento di cui allo stesso precedente comma.
ARTICOLO 24 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 , fondo per l' edilizia abitativa
Per la realizzazione dei fini di cui alla
legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32
, ad integrazione delle somme già previste dall'
articolo 1
della sopraccitata legge è disposto un ulteriore finanziamento di lire 40.000.000.000 in ragione di lire 20.000.000.000 per ognuno degli anni 1987 e 1988 (cap. 08112).
Il contributo sugli interessi di preammortamento di cui all'
art. 2, quarto comma, della citata legge regionale n. 32
, è da intendersi concesso limitatamente ad un periodo di due anni a decorrere dalla prima erogazione del mutuo, in aggiunta al contributo per 18 semestralità sugli interessi di ammortamento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
ARTICOLO 25 Destinazione della quota derivante dalla <<legge pluriennale per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura>>
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l' applicazione della
legge 8 novembre 1986, n. 752
, per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate, nell' anno 1987 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
- a)
contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021).
lire 150.000.000
- b)
esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell'
articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42
(cap. 06026/02)
lire 35.000.000.000
- c)
contributi per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l' ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della
legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46
, e successive modificazioni (cap. 06051)
lire 16.000.000.000
- d)
contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'
articolo 17 della legge 27 ottobre 1986, n. 910
(
art. 35 della LR 7 maggio 1981, n. 14
;
art. 9 della LR 12 novembre 1982, n. 38
, e
art. 39 della LR 27 giugno 1986, n. 44
) (cap. 06086)
lire 10.000.000.000
- e)iniziative dirette dell' Amministrazione regionale per promuovere l' incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150) lire 1.500.000.000
- f)
promozione dell' incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)
lire 500.000.000
- g)
acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'
articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454
(cap. 06163)
lire 7.000.000.000
- h)
concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'
articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(cap. 06167)
lire 1.500.000.000
- i)
concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro - alimentari, di contributi fino all' ottanta per cento della spesa ammessa, per l' acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla
legge regionale 9 novembre 1950, n. 47
, e successive modificazioni; dall'
articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24
, e dall'
articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
(cap. 06222)
lire 2.000.000.000
- l)
riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)
lire 5.500.000.000
- m)
riduzione dei costi di gestione dell' irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)
lire 1.500.000.000
- n)
concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)
lire 3.000.000.000
- o)
completamento dei programmi di strade vicinali, finanziati ai sensi delle
leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 20
, e
n. 26
, e successive modificazioni (capº 08195/01)
lire 10.000.000.000
- p)
infrastrutture da realizzare nell' ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale mediante incremento del titolo di spesa P/ 1.01 del fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
(cap. 06285/01)
lire 19.000.000.000
ARTICOLO 26 Rifinanziamento del piano zone interne
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 22 miliardi (cap. 06285) per incrementare il fondo per l' attuazione del piano d' intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
; tale somma è destinata:
- per lire 13.000.000.000 al titolo di spesa P/1.01 relativo al finanziamento delle infrastrutture da realizzare nell' ambito delle zone di sviluppo agro - pastorale;
- per lire 6.000.000.000 al titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'
articolo 4 della Legge regionale 3 febbraio 1981, n.5
, (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli);
- per lire 3.000.000.000 al titolo di spesa P/1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati; i finanziamenti verranno prioritariamente assegnati a quei comuni che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenteranno all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro - pastorale i progetti esecutivi e documenteranno la disponibilità dell'area su cui realizzare i ricoveri.
ARTICOLO 27 Interventi su terre pubbliche
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06089) per la realizzazione delle strutture ed infrastrutture dirette alla valorizzazione dei terreni di proprietà degli enti pubblici a termini dell'
articolo 38 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
.
ARTICOLO 28 Procedure di spesa per le strade vicinali e gli acquedotti rurali
Nell'
articolo 39 della legge regionale 27 giugno 1986 n. 44
, le locuzioni del terzo e quarto comma
«<<spesa riconosciuta per l' esecuzione dell' opera in sede di concessione>> »
e
«<<spesa ritenuta ammissibile>> »
sono sostituite da:
«<<spesa indicata nei programmi d' intervento di cui al primo comma>> »
(capitoli 06086 e 06086/01).
ARTICOLO 29 Acquedotti rurali
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di L. 500.000.000 per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01).
ARTICOLO 30 Contributi per piani di trasformazione aziendale
Sono comunque prioritariamente finanziati ai sensi del sopracitato
articolo 5
i progetti già presentati nelle singole province prima che si proceda secondo quanto previsto dal precedente comma.
ARTICOLO 31 Integrazioni all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
Dopo il
primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28
, concernente provvedimenti urgenti per favorire l' occupazione è inserito il seguente comma:
«
<<E' ammessa al contributo la dotazione di scorte vive nella misura del 30 per cento del fabbisogno aziendale. La parte non coperta dal contributo può fruire dei benefici di cui al successivo terzo comma>>
»
.
ARTICOLO 32 Progetto ortofrutticolo impianto di surgelazione
E' autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di L. 500.000.000 (cap. 06242) per la dotazione di capitale di esercizio all' impianto di surgelazione previsto dal progetto di promozione per il comparto ortofrutticolo.
ARTICOLO 33 Realizzazione di un impianto per la lavorazione di semi oleosi (DICOVISA)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla DICOVISA di Assemini la somma di L. 2.000.000.000, per la costruzione di un impianto per la lavorazione dei semi oleosi provenienti dalla distillazione delle vinacce e da altri semi oleosi coltivati (cap. 06237).
ARTICOLO 34 Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000.000.000 sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine dei vini DOC posseduti dalle cantine sociali di Oliena, Sanluri, Flussio e alla cantina sociale della vernaccia di Oristano (cap. 06233).
ARTICOLO 35 Completamento frigomacello di Chilivani e locali Mostra zootecnica di Brechidda
Ai fini del completamento dell' impianto di pretattamento dello scarico fognario e della realizzazione dei locali da destinare ad uffici, acquisto pesa, recinzione e sistemazione piazzali e viabilità del frigomacello di Chilivani, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.400.000.000 con la seguente specifica destinazione (cap. 06243):
1) depuratore per la predepurazione, L. 700.000.000;
2) realizzazione uffici, recinzione, sistemazione piazzali e viabilità , L. 700.000.000.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare al Comune di Berchidda, un contributo straordinario di L. 300.000.000 per il completamento dei locali destinati alla Mostra zootecnica (cap. 06168).
ARTICOLO 36 Contributi per impianti cooperativi
Alla spesa si fa fronte con quota dell' assegnazione spettante alla Regione per l' attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d' intervento nel Mezzogiorno di cui alla
legge 1° dicembre 1983, n. 651
, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
ARTICOLO 37 Consorzio regionale latterie sociali Sardegna
Al fine di consentire al Consorzio regionale latterie sociali Sardegna di far fronte al pagamento dei prodotti derivanti dal latte ovino, ceduti dalle cooperative socie nelle precedenti campagne, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, al predetto ente, la somma necessaria allo scopo anzidetto.
Alla relativa spesa, autorizzata sino all' importo di L. 3.400.000.000, si provvede con lo stanziamento del capitolo 06097/03 del bilancio della Regione per l' anno 1987. Il recupero dell' anticipazione avverrà mediante versamento sul capitolo 36202 dello Stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione.
ARTICOLO 38 Consorzio sardo caseario
Al fine di consentire al Consorzio sardo caseario, avente sede a San Gavino, di riacquistare la necessaria liquidità , l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa di cui sopra un contributo sui danni subiti per le perdite e il deprezzamento del formaggio pecorino da tavola, che, a causa delle crisi di mercato nel periodo 1983 - 1985, non sia stato tempestivamente esitato.
Il contributo non potrà superare il 30 per cento del danno e comunque non potrà essere concesso per una somma superiore a lire 1.000.000.000.
Alla relativa spesa si provvede con lo stanziamento del capitolo 06230/02 del bilancio della Regione per l' anno 1987.
ARTICOLO 39 Ristrutturazione degli oleifici sociali ARTICOLO 40 Concorso interessi su mutui di miglioramento
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l' applicazione della <<legge pluriennale per l' attuazione di interventi programmati in agricoltura>> e destinate al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento, ai sensi della
legge 27 dicembre 1977, n. 984
, e dell'
articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14
, è autorizzata nell' anno 1987, l' iscrizione della somma di L. 16.818.000.000 relativa alle annualità 1986 e 1987.
E' altresì autorizzato, per gli anni dal 1987 al 2000, l' ulteriore limite d' impegno di L. 19.030.000.000 (capº 06068).
ARTICOLO 41 Saldo d' impegni relativi a contributi per l' irrigazione
Ad integrazione della somma stanziata dal bilancio di previsione della Regione nell' anno 1984 per l' erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell' irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della
legge regionale 14 maggio 1984, n. 21
, è autorizzato l' ulteriore stanziamento di L. 170.000.000 (cap. 06262/01).
ARTICOLO 42 Fondo trasformazione passività cooperative agricole
I mutui per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, previsti dall'
articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14
, e successive modificazioni, potranno essere concessi, dagli istituti di credito autorizzati, anche col concorso regionale nel pagamento degli interessi.
A tal fine è istituito, per gli anni dal 1987 al 1997, un limite di impegno di lire 5.600.000.000, che dovrà essere versato al fondo previsto dalla medesima norma indicata nel precedente comma (cap. 06223).
A parziale modifica della legge istitutiva, il fondo medesimo potrà essere gestito da più istituti di credito.
ARTICOLO 43 Interventi a favore delle aziende agricole
L' importo massimo di mutuo concedibile ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1979, nº 60
, viene elevato a lire 400.000.000 per le aziende singole ed a lire 1.200.000.000 per le cooperative agrarie, con un' integrazione di lire 50.000.000 per ogni socio oltre il nono.
La concessione del mutuo viene estesa, in deroga alle limitazioni previste dagli ultimi due commi dell' articolo 6 della legge summenzionata, ai tecnici agricoli che conducono od intendano codurre aziende agricole.
ARTICOLO 44 Fondo regionale per la prevenzione degli incendi ARTICOLO 45 Ammasso grano duro
Nell' anno finanziario 1987 sono autorizzate le seguenti spese per gli interventi appresso indicati: Nell' anno finanziario 1987 sono autorizzate le seguenti spese per gli interventi appresso indicati: - a)
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta e conservazione e vendita del grano duro (cap. 06216)
lire 1.400.000.000
- b)
contributi sulle spese di gestione e trasporto per l' ammasso e la conservazione del grano duro (capº 06217)
lire 1.350.000.000
ARTICOLO 46 Forfettazione spese generali ARTICOLO 47 Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli
Le spese per l' attuazione della
legge regionale 17 novembre 1986, n. 62
, sono valutate in annue lire 600.000.000 e fanno carico al bilancio della Regione per l' anno 1987 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi (capº 06334).
ARTICOLO 48 Norme procedurali per la concessione dell' indennità compensativa
Il
terzo comma dell' articolo 44 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19
, è così modificato:
«
<< Sulla base degli elenchi comunali delle domande gli organismi comprensoriali e le comunità montane determinano il fabbisogno finanziario ed inoltrano la richiesta dei fondi all' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale che provvede al loro versamento nei limiti delle disponibità di bilancio e subordinatamente alla presentazione, da parte dei medesimi enti, dei prospetti concernenti i dati utili ai fini del rimborso della quota a carico del FEOGA >>
»
.
ARTICOLO 49 Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi Legge regionale n. 66 del 1976ARTICOLO 50 Infrastrutture industriali ed artigianali
E' autorizzata, nell' anno finanziario 1987, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 così ripartita:
- lire 5.000.000.000 per la realizzazione, nelle zone industriali di interesse regionale, delle dotazioni infrastrutturali previste dai relativi piani tecnico - economici di cui al paragrafo 2.3, lettera a) , del programma d' intervento per l' anno 1985 della
legge 24 giugno 1974, n. 268
(cap. 08205/01);
- lire 5.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II. 5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
legge 24 giugno 1974, n. 268
, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale (cap. 09051).
Per il sopra indicato intervento non si applicano i limiti previsti nella lettera c) del già citato paragrafo II. 5 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.
Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'
articolo 2 della legge 24 giugno 1974, nº 268
per essere attribuiti al titolo di spesa 9.2.03/I del programma di intervento per l'anno 1985 di detta legge.
Alla spesa complessiva di lire 10.000.000.000, previsto dal presente articolo, si fa fronte con quota dell'assegnazione spettante alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d'intervento nel Mezzogiorno di cui alla
legge 1° dicembre 1983, n. 651
, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.
ARTICOLO 51 Consorzio garanzia fidi
Le provvidenze di cui agli
articoli 51e 52
della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26
, sono estese ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra imprese cooperative, ivi comprese quelle intersettoriali, operanti in tutti i comparti produttivi e di servizio.
ARTICOLO 52 Consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell' artigianato
Nell' anno finanziario 1987 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 200.000.000 per la concessione dei contributi una tantum di cui al precedente comma in favore di consorzi di garanzia fidi operanti nel settore del commercio (cap. 07063/01).
ARTICOLO 53 Carta geologica della Sardegna
Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative <<monografie>>, è autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 450.000.000 (cap. 09003).
ARTICOLO 54 Carta geologica della Sardegna
Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 09004).
ARTICOLO 55 Contributo straordinaro alla Stazione sperimentale del sughero
E' autorizzata per l' anno 1987, l' erogazione di un contributo straordinario di lire 700.000.000 (cap. 09015/ 02) da destinare alla Stazione sperimentale del sughero per l' acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche e per l' acquisto e il miglioramento di terreni.
ARTICOLO 56 Mercati agro - alimentari
Nella composizione del capitale delle suddette società devono essere assicurate, la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, dei comuni e della Camera di commercio competenti per territorio, nonchè la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro - alimentare. La Regione sottoscrive all' atto della costituzione delle società di cui al
primo comma
una quota azionaria paritaria rispetto a quelle sottoscritte dai comuni e dalle camere di commercio. Per l' attuazione dei precedenti commi è autorizzata nell' anno 1987, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 07048).
E' autorizzata la spesa complessiva di L. 16.000.000.000 di cui lire 10.000.000.000 nell' anno 1987 e L. 6.000.000.000 nell' anno 1988 per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 20 per cento degli investimenti fissi realizzati dalle società consortili di cui al
primo comma
del presente articolo (cap. 07049).
ARTICOLO 57 Garanzia fidejussoria cooperative giovanili settore turismoARTICOLO 58 Pubblica istruzione
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni e agli organismi preposti all' attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della
legge regionale 25 giugno 1984, n. 31
, contributi per complessive lire 700.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l' attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.
La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell' anno scolastico 1986- 1987 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell' anno 1987, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l' arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento sopraccitato verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli
articoli 3, lettera d),e 9
della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26
, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell'
articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31
.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell' anno 1987 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di Lire 4.000.000.000 (cap. 11078/01).
E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 600.000.000, per l' attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall' Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028). L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, continuativamente, alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio ai sensi della
legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1
; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'
articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348
, ad erogare annualmente contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonchè ad erogare spese per l' attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105/01 del bilancio della Regione.
I rendiconti delle Opere universitarie devono essere pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 59 Musei regionali e di enti locali
E' autorizzata, per la realizzazione di musei regionali e di enti locali, la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 così ripartita:
- capitolo 11106
anno 1987 lire 1.500.000.000
anno 1988 lire 1.500.000.000
- capitolo 11107
anno 1987 lire 1.500.000.000
anno 1988 lire 1.500.000.000
ARTICOLO 60 Celebrazioni per le ricorrenze relative a GB Tuveri e a A. Gramsci e premio internazionale di cinematografia <<Solinas>> e <<Premio Ezio Vanoni - Progettare il futuro>>
E' autorizzata, nell' anno 1987, l' erogazione di finanziamenti per complessive lire 400.000.000, di cui lire 270.000.000 per l' organizzazione delle celebrazioni relative al 50° anniversario della morte di Antonio Gramsci ed al centenario della morte di Giovanni Battista Tuveri, lire 80.000.000 per l' organizzazione del << Premio Solinas >> di cinematografia internazionale e lire 50.000.000 all' Associazione culturale << Partecipazione e solidarietà >> di Cagliari per il finanziamento del << Premio Ezio Vanoni - Progettare il futuro >> (cap. 11102).
E' autorizzata altresì , nell' anno 1987, l' erogazione della somma di lire 66.000.000 per far fronte al disavanzo di pari importo verificatosi nella realizzazione dell' edizione 1986 del << Premio Solinas >> di cinematografia internazionale (cap. 11102/01).
ARTICOLO 61 Adeguamento del contributo annuale per il << Premio Iglesias >>
Il contributo, di cui alla
legge regionale 26 novembre 1985, n. 29
, concernente la concessione di un contributo annuale all' Associazione <<Lao Silesu>> per l' organizzazione del << Premio iglesias >> è elevato a lire 80.000.000 annui (cap. 01001).
ARTICOLO 62 Contributi per attività culturali, artistiche e sportive - attività anno 1985 -
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle organizzazioni di spettacolo, culturali, artistiche e sportive, comprese nei programmi 1985 della
legge regionale 21 giugno 1950, n. 17
, a fronte dei disavanzi realizzati a seguito delle attività svolte nello stesso anno 1985 e per le quali non vi sia stata erogazione di contributi da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in caso di residua disponibilità dello stanziamento, ad integrare i contributi concessi per la realizzazione delle manifestazioni ricomprese nel programma della suddetta
legge regionale n. 17 del 1950
relativo all'esercizio finanziario 1986.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore competente previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito di presentazione di: - a)domanda in bollo;
- b)relazione dell'attività svolta corredata da eventuale documentazione illustrativa;
- c)riepilogo delle spese sostenute e delle entrate realizzate;
- d)documentazione attestante le spese sostenute.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata, nell?anno 1987, la spesa di lire 4.000.000.000 (cap. 11115/02).
ARTICOLO 63 [abrogato]
[1]
Ente lirico di Cagliari
Il contributo regionale di cui al capitolo 11074 è subordinato, per l' anno 1987 e per quelli successivi, alla presentazione, da parte dell' Ente lirico di Cagliari, di un programma di attivit' a e del rendiconto dell' attività svolta dallo stesso Ente nell' anno precedente. Il programma ed il rendiconto devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 64 Sport
Per la realizzazione della rete dei centri sportivi articolati di cui all'
articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, nell' anno 1987 ed in quelli successivi, con propri fondi, al pagamento degli onorari ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti (cap. 11122).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
ARTICOLO 65 Finanziamenti ai comuni per assistenza e beneficenza
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1987, ai comuni, la somma di lire 13.475.000.000 per l' esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (capº 02132).
Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:
- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.
ARTICOLO 66 Case e centri di assistenza per persone anziane
E' autorizzata, per la concessione dei finanziamenti previsti dalla
legge regionale 10 settembre 1975, n. 52
, ai fini della costruzione, acquisto, ampliamento, adattamento e riparazione di case e centri di assistenza per persone anziane, la spesa complessiva di lire 12.000.000.000 così ripartita:
- capitolo 10080:
anno 1987 lire 3.000.000.000
anno 1988 lire 3.000.000.000
- capitolo 10081:
anno 1987 lire 3.000.000.000
anno 1988 lire 3.000.000.000
ARTICOLO 67 Ricoveri fuori della Regione Legge regionale n. 14 del 1986
A parziale modifica del
quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14
, le anticipazioni delle spese di viaggio sono concesse, in favore degli aventi diritto, per importi inferiori a lire 900.000, purchè gli stessi non risultino titolari di reddito familiare imponibile ai fini dell' IRPEF, per l' anno precedente, non superiore a lire 16.000.000.
Ai fini della determinazione del reddito familiare di cui al comma precedente, il reddito di lavoro dipendente è diminuito nella misura del 40 per cento (capº 12088).
ARTICOLO 68 Modifica dell' articolo 98 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
A parziale modifica di quanto previsto dall'
articolo 98 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, le disponibilità presenti sul capitolo 12178 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 sono utilizzate dall' Amministrazione regionale per la concessione, in favore delle Unità Sanitarie Locali, di finanziamenti destinati all' acquisizione di attrezzature tecnicosanitarie di avanzata tecnologia.
In sede di prima applicazione delle presenti norme ed a valere sulle disponibilità comunque esistenti, la Amministrazione regionale può estendere l' intervento finanziario anche ai casi di acquisizione in corso, ivi comprese quelle avviate attraverso operazioni di <<leasing>>, semprechè queste ultime vengano definite con il riscatto finale del bene entro il corrente esercizio.
ARTICOLO 69 Contributi alle associazioni di volontariato
A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12011 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni di volontariato operanti senza scopo di lucro nel campo dell' assistenza agli infermi, contributi finalizzati all' acquisizione di beni strumentali, con esclusione di beni immobili, destinati al perseguimento dei fini assistenziali previsti dallo statuto associativo.
All' assegnazione ed all' erogazione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con la stessa procedura in atto per l' applicazione della
legge regionale 27 giugno 1949, n. 1
, in quanto compatibile.
ARTICOLO 70 Contributo a favore dei comuni per il trasporto degli handicappati
La maggior spesa è valutata in lire 490.000.000 annue.
ARTICOLO 71 Attività di studio e di ricerca da parte delle organizzazioni dei lavoratori
Le provvidenze di cui alla
legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49
, sono erogate in deroga alle finalità di cui all'
articolo 1
come incentivo all' approfondimento ed individuazione dei problemi economici e sociali della Sardegna, legati allo sviluppo (cap. 10024).
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
ARTICOLO 72 Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
Detto stanziamento è così suddiviso:
1) per lire 7.750.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:
a) per lire 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
b) per lire 1.750.000.000 in proporzione all' estensione territoriale dei comuni; fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
2) lire 250.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali << Vittorio Emanuele >> di Cagliari e << Canopoleno >> di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all' anno scolastico 1987-1988.
ARTICOLO 73 Sovvenzioni al fondo integrativo trattamento quiescenza
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla
legge regionale 5 maggio 1965, n. 15
, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 nell' anno 1987 (cap. 02100).
ARTICOLO 74 Applicazione del regolamento dei servizi e settori istituiti a sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
Nelle more dell' attuazione dei processi di mobilità verticale previsti dall' accordo contrattuale per il triennio 1985-1987, gli incarichi di coordinamento di cui all'
articolo 18 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
, ed al relativo regolamento di esecuzione, sono attribuiti con riferimento alle posizioni giuridiche antecedenti all' accordo medesimo, in conformità della disciplina degli
articoli 20
,
22
e
23
della stessa legge regionale n. 51
.
Per gli effetti dell'
articolo 14 di detta legge
, i rappresentanti del personale di ciascun servizio in seno al Consiglio dei servizi sono designati - in deroga alla norma citata ed in sede di prima applicazione della medesima - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Ove tali designazioni non pervengano entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio dei servizi può egualmente esercitare le attribuzioni ad esso conferite dalla legge.
ARTICOLO 75 Modalità per la corresponsione delle competenze al personale dell' Amministrazione regionale e degli enti strumentali
A decorrere dall' inizio del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale e gli enti pubblici strumentali della Regione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33
, nonchè l' Ente autonomo del Flumendosa, corrispondono le competenze dovute al personale dagli stessi dipendente a qualunque titolo mediante accreditamento su conto corrente bancario.
A tale fine, il personale medesimo è tenuto a comunicare i dati relativi al suddetto conto corrente nei termini utili che sono indicati da apposite direttive generali delle amministrazioni di appartenenza.
Nei confronti del personale che non abbia fatto pervenire le comunicazioni di cui al precedente comma, i pagamenti delle competenze sono disposti mediante emissioni di assegni circolari non trasferibili.
ARTICOLO 76 Integrazione LR n. 17 del 1981 Piani territoriali di coordinamento
La spesa per l' attuazione del presente articolo, valutata in annue lire 400.000.000, fa carico sullo stanziamento del capitolo 04160 del bilancio per l' anno finanziario 1987 e sui bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 77 Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici
Per l' assunzione degli oneri derivanti dalle prestazioni rese alla Regione da organi tecnici dello Stato e dell' ENEL, ENI, ENEA e CNR ai sensi degli
articoli 9e 15
della legge 29 maggio 1982, n. 308
, e dal punto 9) della delibera CIPE assunta l' 8 giugno 1983 è autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 350.000.000 (capp. 06071, 08069/ 05 e 09044/ 01).
ARTICOLO 78 Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64
, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con lo stanziamento iscritto nel capitolo 05078 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente del bilancio della Regione per l' anno 1987, sono realizzati con le modalità previste dall' articolo 4 della stessa legge.
Gli interventi di cui agli
articoli 2 e 4
della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64
, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.
ARTICOLO 79 Strutture fisse antincendio
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi (cap. 05054) così ripartita:
anno 1987 lire 2.000.000.000
anno 1988 lire 2.500.000.000
ARTICOLO 80 Opere e attrezzature per l' Ufficio regionale della fauna
E' autorizzata, per la realizzazione di opere e per l' acquisto di attrezzature inerenti l' attività dell' Ufficio regionale della fauna, la spesa complessiva di lire 5.000.000.000 (cap. 05101/01) così ripartita:
anno 1987 lire 2.000.000.000
anno 1988 lire 3.000.000.000
ARTICOLO 81 Comitati caccia
Nelle more della costituzione degli Ispettorati ripartimentali di Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte, rispettivamente, dai capi degli Ispettorati ripartimentali di Cagliari, Nuoro e Sassari.
ARTICOLO 82 Impianti depurazione molluschi eduli lamellibranchi ARTICOLO 83 Interventi per la ripresa della attività peschereccia
Al fine di favorire la ripresa dell' attività peschereccia l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 300.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e delle società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell' anno 1987 la pesca del tonno per l' adeguamento delle necessarie attrezzature (cap. 05098).
L' erogazione del contributo è subordinata anche alla presentazione del rendiconto relativo alla gestione per il 1986.
ARTICOLO 84 Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento verificatesi nel periodo dal 1o gennaio al 20 gennaio 1987
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum per lire 1.000.000.000 a favore dei pescatori e molluschicoltori che abbiano subito danni alle barche da pesca e da lavoro, ai motopescherecci, nonchè a tutte le attrezzature di bordo e agli impianti a terra a causa delle mareggiate conseguenti alle bufere di vento verificatesi nel periodo dal 1° al 20 gennaio 1987.
L' ammontare del contributo non potrà superare il 50 per cento della perdita economica riferita alle imprese singole e societarie.
Per le cooperative la misura del contributo non potrà superare l' 80 per cento.
Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti i richiedenti devono presentare all' Assessorato della difesa dell' ambiente apposita domanda, con la documentazione dei danni subiti e accertati dalle autorità locali marittime o comunali ed in assenza di questa una dichiarazione personale e del legale rappresentante, sostitutiva dell' atto di notorietà, indicante sia l' attività svolta, che deve corrispondere a quelle previste dal presente articolo, il periodo in cui si è svolto l' evento dannoso ed il danno complessivo subito dalle barche, dalle attrezzature e dagli impianti a terra (capº 05098/01).
[abrogazione]
E' altresì autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione degli impianti delle peschiere, degli impianti di stabulazione e dei canali di alimentazione che risultassero danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al
primo comma
(cap. 05098/02).
[2]
ARTICOLO 85 Contributo straordinario all' Istituto superiore regionale etnografico
Ad integrazione del finanziamento disposto dall'
articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44
, è autorizzato l' ulteriore contributo di lire 2.000.000.000, in ragione di 1.000.000.000 per ognuno degli anni 1987 e 1988, all' Istituto superiore regionale etnografico per la costruzione della sede (cap. 11060/ 02).
ARTICOLO 86 Contributo straordinario funzionamento E.A.F.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno finanziario 1987, all' Ente autonomo del flumendosa (EAF) un contributo straordinario di complessive lire 3.700.000.000 di cui lire 2.500.000.000 finalizzate all' abbattimento dei prezzi di cessione dell' acqua alle utenze (cap. 08226) e lire 1.200.000.000 per la realizzazione di uno studio sui problemi dell' eutrofizzazione del sistema Flumendosa - Campidano (cap. 08226/01).
ARTICOLO 87 [abrogato]
[3]
Piano straordinario triennale a favore dell' occupazione
Al fine di incentivare l' occupazione l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, tramite il Fondo sociale di cui alla
legge regionale 7 aprile 1965, n. 10
, la somma di lire 60.000.000.000 per ciascun anno 1987, 1988 e 1989 (sulla base del programma di ripartizione predisposto dall' Assessore del lavoro approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge).
[abrogazione]
Le somme di cui al precedente comma verrano ripartite tra i comuni secondo il seguente criterio:
- 70 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1985;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1985.
[4]
[sostituzione]
Le somme di cui al precedente comma verranno ripartite tra i comuni secondo il seguente criterio:
- 35 per cento in parti uguali fra tutti i comuni;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1985;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1985
[5]
I comuni utilizzeranno tali finanziamenti, anche integrandoli con proprie risorse, per l' avviamento al lavoro dei disoccupati anche con forme di turnazione che garantiscano il massimo livello occupazionale, e prevalentemente mediante la esecuzione in economia diretta delle opere ammesse a finanziamento.
Il rapporto e l' avviamento al lavoro saranno regolati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, il trattamento economico sarà quello previsto per i lavori degli scavi archeologici di cui alla
legge regionale 7 aprile 1965, n. 10
, e successive modificazioni ed integrazioni.
I finanziamenti dovranno essere finalizzati:
- alla realizzazione, riattamento e manutenzione di opere di pubblica utilità (strade comunali, consortili, di penetrazione agraria, fognature, reti idriche, manutenzioni edifici pubblici e beni di interesse turistico, archeologico e culturale, pulizia centri urbani, spiagge, valorizzazione terre pubbliche e rimboschimento;
- alla effettuazione di indagini e rilevamento di dati socioeconomici che i comuni intendono acquisire per una migliore conoscenza della loro realtà ;
- allo svolgimento di servizi socialmente utili il cui finanziamento non sia previsto da leggi regionali e statali.
[abrogazione]
L' Amministrazione regionale effettuerà i controlli sull' utilizzo delle somme; a tal fine i comuni entro il 30 gennaio di ciascun anno dovranno presentare, pena la non concessione degli ulteriori finanziamenti, relazione dettagliata contabile degli interventi compiuti e sul numero dei disoccupati impegnati (cap. 10136) relativi all' anno precedente.
[6]
[sostituzione]
L' amministrazione regionale effettuerà i controlli sull' utilizzo delle somme; a tal fine i comuni entro il 30 gennaio di ciascun anno dovranno presentare, pena la non concessione degli ulteriori finanziamenti, relazione sullo stato dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale sul numero dei disoccupati impiegati (cap. 10136) relativi all' anno precedente
[7]
ARTICOLO 87 [sostituzione]
[8]
Piano straordinario triennale a favore dell' occupazione
L' Amministrazione regionale, al fine di incentivare l' occupazione, è autorizzata ad erogare ai Comuni che predispongano progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorse locali, la somma di lire 100.000.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 (cap. 10136), tramite il fondo sociale di cui alla
legge regionale 7 aprile 1965, n. 10
.
Le somme di cui al precedente comma sono ripartite ed assegnate ai Comuni secondo il seguente criterio:
- 35 per cento in parti uguali;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1986;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1986.
La ripartizione viene predisposta dall' Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed approvata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
I finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo la disciplina del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti pubbliche e private.
[abrogazione]
I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad l' utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- una quota non inferiore all' 80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
[9]
[sostituzione]
I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l' utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare,
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione.
[10]
I progetti possono essere attuati dai Comuni o da Organismi dei quali il Comune è parte, sia attraverso la forma della partecipazione diretta a Consorzi fra soggetti pubblici e privati, sia attraverso forme di convenzionamento con soggetti imprenditoriali affidatari del progetto.
L' avviamento ed il rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, sono regolati dalla legislazione vigente; per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria del settore privato applicabili
[abrogazione] in via diretta od analogica
[11]
per profili professionali similari.
[abrogazione] Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
[12]
Al fine di attivare la procedura di cui all'
articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
, i progetti sono esaminati dalla commissione regionale o circoscrizionale competente, previo esame con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro anche mediante la stipula delle convenzioni ivi previste.
Le convenzioni devono stabilire i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare d' intesa con la Regione, eventuali forme di turnazione tra disoccupati le quali non possono essere comunque inferiori a 8 mesi nel caso di assunzioni a tempo pieno o a 12 mesi nel caso di assunzione a tempo parziale.
L' Amministrazione regionale opera il coordinamento ed effettua i controlli sull' utilizzo delle somme e sull' attuazione dei progetti. La Regione cura, inoltre, le necessarie forme di integrazione e di sostegno dei progetti, sia operando adeguati interventi di assistenza tecnica di valore generale da garantire su scala regionale o territoriale d' area, sia operando i necessari raccordi ed interventi con le attività di formazione professionale specificatamente finalizzate.
[sostituzione] La non ultimazione dei lavori relativi a cantieri anni finanziari non esclude la approvazione ed il finanziamento di progetti relativi ad anni finanziari successivi
[13]
I Comuni, entro il 30 settembre di ciascun anno, devono presentare,
[abrogazione] pena l' esclusione dai finanziamenti nelle successive annualità
[14]
, una relazione sullo stato di attuazione dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale approvato; detto termine del 30 settembre si intende definito anche in relazione al primo adempimento già fissato al 30 gennaio 1987 relativamente al primo anno di operatività degli interventi di cui al presente articolo.
I Comuni che non abbiano proceduto alla totale o parziale utilizzazione dei fondi loro destinati in forza del presente articolo in conto dell' annualità 1987 possono utilizzare detti stanziamenti in modo conforme alla disciplina di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 88 Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1987 è determinata in lire 37.000.000.000 (capº 10001).
ARTICOLO 89 Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio - culturali
I finanziamenti da erogare, nell' anno 1987, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio - culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata: I finanziamenti da erogare, nell' anno 1987, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio - culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10020 Centri servizi sociali
lire 225.000.000
- Capitolo 10030 Consulta femminile regionale
lire 75.000.000
- Capitolo 11065 Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale << Luigi Canepa >> di Sassari
lire 130.000.000
- Capitolo 11066 Istituto artistico musicale << Giuseppe Verdi >> di Alghero
lire 50.000.000
- Capitolo 11077 Sezione operante in Cagliari dell' Istituto superiore di educazione fisica di l' Aquila lire 700.000.000
- Capitolo 11080 Istituto sardo per la storia della resistenza e dell' autonomia
lire 40.000.000
- Capitolo 11092 Centri per i servizi culturali
lire 800.000.000
- Capitolo 11098 Istituto di studi e programmi per il mediterraneo (ISPROM)
lire 100.000.000
E' altresì autorizzata, nell' anno 1987, l' erogazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio - culturali per lo svolgimento dei rispetti compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10032 Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC)
lire 330.000.000
- Capitolo 10033 Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro( ANMIL)
lire 220.000.000
- Capitolo 10034 Comitato regionale dell' ente nazionale sordomuti
lire 150.000.000
- Capitolo 10036 Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna
lire 100.000.000
- Capitolo 10037 Istituto medico pedagogico << Gesù Nazareno >> di Sassari
lire 260.000.000
- Capitolo 10068 Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari
lire 50.000.000
- Capitolo 11074/01 Associazione musicale << Per Elisa >> di Ozieri ed Ente concerti di Oristano
lire 140.000.000
- Capitolo 11079 Università cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari
lire 100.000.000
- Capitolo 11084/01 Ente musicale di Nuoro
lire 100.000.000
ARTICOLO 90 Contributo alla Cooperativa << Carta Meloni >> di Santulussurgiu
Alla Cooperativa culturale << Carta Meloni >> - Istituto superiore liceo linguistico - Santolussurgiu - è concesso un contributo straordinario di lire 100.000.000, per completamento e riadattamento locali e acquisto attrezzature scolastiche didattiche (cap. 11083/01).
ARTICOLO 91 Contributo al Centro studi << Alcide De Gasperi >> di Sassari
E' autorizzato per l' anno 1987 l' erogazione di un contributo di lire 50.000.000 al Centro studi << Alcide De Gasperi >> con sede in Sassari per l' attività di studio per la pubblicazione degli atti relativi al Movimento cattolico in Sardegna (cap. 11102/02).
ARTICOLO 92 Contributi alle Università della terza età
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 da ripartire a favore delle Università della terza età di Cagliari, Sassari e Oristano nella seguente misura: Cagliari 125.000.000, Sassari 125.000.000 e Oristano 50.000.000 (cap. 11079/01).
ARTICOLO 93 Contributo per istituzione sezione sarda CONFEMILI
Al fine di favorire l' istituzione di una sezione sarda del CONFEMILI (Comitato nazionale federativo minoranze linguistiche) l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1987, ad erogare un contributo di lire 50.000.000 (cap. 11131).
Detta somma verrà accreditata a presentazione, da parte della istituita sezione sarda del CONFEMILI, del programma di attività e del preventivo di spesa relativi al primo anno di funzionamento della sezione stessa.
ARTICOLO 94 Tutela sanitaria attività sportive
A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12078 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Centri provinciali della Federazione medico sportivo italiana, contributi tesi a favorire un idoneo completamento delle prestazioni di tutela sanitaria delle attività sportive dell' intero territorio regionale.
La concessione del contributo di cui al presente articolo viene disposta con decreto dell' Assessore regionale all' igiene e sanità da adottarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale assunta su proposta dell' Assessore medesimo e previa presentazione, da parte del Consiglio regionale della FMSI, dei bilanci di previsione per l' esercizio di competenza riferiti a ciascuno dei centri provinciali operanti in Sardegna, accompagnati da una dettagliata relazione sull' attività programmata.
Il pagamento del contributo concesso ai sensi del
precedente secondo comma
viene disposto, con decreto dell' Assessore all' igiene e sanità , a consuntivo, avuto riguardo ai risultati conseguiti nell' esercizio 1987, e desumibili dalla relazione generale sull' attività svolta e dai rendiconti annuali, per ciacsun Centro provinciale interessato, che il Consiglio regionale della FMSI dovrà presentare entro il 30 giugno del 1988.
ARTICOLO 95 Piano per l' eradicazione della peste suina africana - Legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6ARTICOLO 96
Integrazione all'
articolo 8 della legge regionale n. 16 del 1982
<<Contributi agenti aziende private autoservizi pubblici di linea>>
ARTICOLO 97 Copertura finanziaria
Alle nuove o maggiori spese derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato nell' allegata tabella C, con risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1987.
Alle ulteriori maggiori spese previste per l' anno 1988, rispetto a quelle autorizzate per l' anno 1987, quantificate in lire 51.500.000.000 (
artt. 5 , primo comma
,
79
e
80
) si fa fronte col maggior gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche derivante dal loro naturale incremento.
ARTICOLO 98 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 febbraio 1987 Melis