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LEGGE REGIONALE n° 6 del 7 aprile 1995
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1995).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 12 del 7 aprile 1995 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 7-04-1995

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
    ARTICOLO 6 Programma straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti ex art. 16, LR 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria)
      1.  E' autorizzata la complessiva spesa di lire 96.050.000.000, di cui lire 63.500.000.000 per il 1995, lire 17.000.000.000 per il 1996 e lire 15.550.000.000 per il 1997 per l' attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti indicati dall' articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap. 08015/ 03), e per la realizzazione dei progetti obiettivo di cui commi seguenti.

      3.  I progetti obiettivo devono rispettare gli atti di programmazione della Regione e gli indirizzi generali deliberati dalla Giunta regionale; essi vengono predisposti tenendo conto delle indicazioni che possono essere fornite, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni comunali e approvati dalle Province considerando anche la misura di cofinanziamento che viene garantita dai comuni interessati.

      4.  I progetti obiettivo vengono comunicati, entro quindici giorni, all' Assessore regionale competente per materia il quale, nei successivi venti giorni, propone alla Giunta regionale il cofinanziamento, anche con le disponibilità di cui al comma 1 , di quelli che risultano conformi con gli atti di programmazione e gli indirizzi generali di cui al comma 3 , e provvede, ove possibile all' acquisizione del cofinanziamento da parte dell' Unione europea e dai privati.

      5.  L' attuazione dei progetti obiettivo è di competenza delle Province.
    ARTICOLO 7 Programma di opere di competenza regionale
      1.  E' autorizzata la complessiva spesa di lire 52.500.000.000, di cui lire 34.500.000.000 per il 1995 e lire 18.000.000.000 per il 1996, per l' attuazione di un programma pluriennale di opere di competenza della Regione, secondo quanto indicato all' articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (cap. 08029/ 05).

    ARTICOLO 8 Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla LR 6 settembre 1976, n. 45 e dell' articolo 10 della LR 22 aprile 1987, n. 24ARTICOLO 9 Recupero e riversamento di fondi ex lege regionale 6 settembre 1976, n. 45 Opere pubbliche degli enti locali
      1.  E' disposto, nell' anno 1995, il versamento della somma di lire 60.000.000.000 alle entrate del bilancio della regione proveniente dalle giacenze esistenti sul conto corrente unico di tesoreria relativo alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (opere pubbliche di competenza degli enti locali) (cap. 36127/ E); nell' anno 1997 detta somma è riversata allo stesso conto corrente (cap. 08015/ 02).
    ARTICOLO 10 Edilizia abitativa e agevolata
      2.  Il limite d' impegno autorizzato dall' articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 , e successive modifiche e integrazioni, è rideterminato, per gli anni 1995, 1996 e 1997, in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all' anno 2011 con l' annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109)
    ARTICOLO 11 Definizione agevolata delle violazioni edilizie
      1.  Le disposizioni di cui al capo III della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 , e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nei termini di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia.

      3.  I termini contenuti nelle disposizioni richiamate dal presente articolo e decorrenti dall' entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 1985 , o dalle leggi regionali di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

      4.  Sono ammesse ad istruttoria le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell' oblazione, presentate nei termini previsti dalla normativa statale.

      5.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi titolo devono presentare al comune competente la documentazione prevista al comma 3 dell' articolo 40, della legge regionale n. 23 del 1985 , qualora non sia stata già allegata al momento di presentazione della domanda. E' data facoltà ai sindaci di richiedere ulteriori elaborati integrativi.

      6.  Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il versamento della prima rata di anticipazione degli oneri concessori, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale. Gli importi successivi dell' anticipazione e l' importo finale degli oneri concessori è calcolato ai sensi degli articoli 42,43e 44 della legge regionale n. 23 del 1985 .

      7.  Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i comuni dovranno determinare la modalità di calcolo degli oneri concessori per quelle zone dello strumento urbanistico per le quali, in tutto o in parte, non sono previste a regime tabelle di riferimento.

      8.  Entro la stessa data i comuni dovranno stabilire le modalità di pagamento del conguaglio degli oneri concessori.
    ARTICOLO 12 Porti turistici
      1.  Le autorizzazioni di spesa previste per l' esecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico dall' articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , sono rideterminate in lire 15.000.000.000 per l' anno 1995, in lire 10.000.000.000 per l' anno 1996 ed in lire 40.000.000.000 per l' anno 1997 (cap. 08180).
    ARTICOLO 13 Viabilità
      2.  Lo stanziamento relativo alla grande viabilità , autorizzato dall' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 , è destinato ad assicurare l' obbligatoria valutazione di impatto ambientale della strada statale 131 "Carlo Felice" e lo studio della funzionalità dell' intera infrastruttura, atto ad evidenziare i lotti funzionali di intervento e la configurazione funzionale e strutturale delle intersezioni fondamentali.
    ARTICOLO 14 Contributo straordinario all' Ente Autonomo del Flumendosa
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1995, all' Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), i seguenti contributi straordinari:

      - lire 6.100.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 3.500.000.000 all' abbattimento dei prezzi di cessione dell' acqua alle utenze e per lire 2.600.000.000 al ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226);

      - lire 1.500.000.000 finalizzato al rimborso all' Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) delle forniture idriche nelle dighe dell' alto Flumendosa (cap. 08226/ 01).

      2.  L' autorizzazione di spesa di lire 3.500.000.000 disposta, per l' anno 1995, dall' articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , quale contributo a favore dell' EAF, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del " sistema Flumendosa - Campidano", è rideterminata in lire 1.500.000.000 (cap. 08226/ 02).
    ARTICOLO 15 Opere idriche
      1.  E' autorizzata la complessiva spesa di lire 59.000.000.000 in ragione di lire 14.000.000.000 per l' anno 1995, di lire 27.000.000.000 per l' anno 1996 e di lire 18.000.000.000 per l' anno 1997 per la realizzazione di un programma relativo alla costruzione e/ o al completamento di invasi e delle relative opere idriche (cap. 08052).

    ARTICOLO 16 Opere pubbliche - spese generali ARTICOLO 17 Completamento del canale navigabile dell' aeroporto Cagliari - Elmas
      1.  Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17 , è autorizzata, nell' anno finanziario 1995, l' ulteriore spesa di lire 200.000.000 (cap. 05111/ 03).
    ARTICOLO 18 Completamento degli interventi di risanamento edilizio LR 5 novembre 1987, n. 45
      1.  Per il completamento degli interventi necessari al recupero delle abitazioni ed al risanamento edilizio - urbanistico di cui alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 45 , è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 400.000.000 (cap. 08259).
    ARTICOLO 19 Calamità e dissesti geologici - Risanamento edilizio - urbanistico
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi in favore dei Comuni finalizzati ai casi più urgenti di risanamento edilizio - urbanistico derivanti da pubbliche calamità e da dissesti geologici (cap. 08259/ 01).

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
    ARTICOLO 20 Interventi vari in agricoltura
      1.  per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 , sono autorizzati gli ulteriori limiti d' impegno di lire 2.000.000.000 e di lire 8.700.000.000, le cui annualità sono iscritte, rispettivamente, nei bilanci della Regione dall' anno 1995 all' anno 2011 e dall' anno 1997 all' anno 2013 (cap. 06060).

      3.  Il limite d' impegno di lire 2.000.000.000, previsto dall' articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 , è rideterminato in lire 1.500.000.000; è istituito, per le finalità di cui allo stesso articolo, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800.000.000, con annualità decorrenti dal 1997 al 2013 (cap. 06220).

      6.  E' autorizzata, nell' anno 1995, lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi e sussidi diretti alla costruzione ed al riattamento di strade interpoderali (cap. 06086/ 02).

      7.  Per effetto della mancata attuazione dei commi 1e 2 dell' articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 , è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 3.000.000.000 per la realizzazione del sistema informativo dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale e dei propri uffici periferici (cap. 06342/ 01).
    ARTICOLO 21 Rete di contabilità aziendale
      1.  Una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06281 del bilancio regionale per l' anno 1995 è destinata, per la prosecuzione della diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola, alla copertura delle spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra l' Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) e le organizzazioni professionali agricole.
    ARTICOLO 22 Marchiatura dei capi bovini
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli oneri derivanti dalle operazioni di marchiatura dei bovini maschi e della vacche nutrici, oggetto di domanda di premio ai sensi del regolamento CEE n. 2066/ 92 del 30 giugno 1992 , da effettuarsi per conto dell' Ente di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA).

      2.  L' onere per l' applicazione dei presente articolo è valutato in annue lire 350.000.000 (cap. 06309/ 01).

      3.  I relativi rimborsi devono essere versati alle entrate del bilancio regionale.
    ARTICOLO 23 Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate
      1.  I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1987, n. 31 , e 28 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 , possono essere contratti, per la parte residua, entro il 31 dicembre 1995 ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nei bimestri in cui avviene la stipulazione (capp. 03120, 03121 e 03122).
    ARTICOLO 24 Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - Integrazione regionale
      1.  In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato per l' erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle Legge 8 novembre 1986, n. 752 e 27 dicembre 1977, n. 984 , è autorizzato, con mezzi propri della Regione, l' ulteriore limite d' impegno di lire 3.980.000.000, le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1995 al 2005 (cap. 06068/ 01).
    ARTICOLO 25 Competenza dell' Istruttoria e della concessione dei contributi per OMF

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI
    ARTICOLO 36 Programma di formazione professionale
      2.  La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1995 è determinata in lire 50.000.000.000 (cap. 10001).

    ARTICOLO 37 [abrogato] [1] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , è così sostituito: " «
        1.  L' Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i Comuni della Sardegna e rivolto:
        • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali, eslusi quelli di natura ordinaria;
        • b)alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
        • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali, di archeologia industriale e mineraria;
        • d)alla estensione ed alla cura del verde urbano.


        2.  Per la ripartizione dei fondi ai Comuni, in ogni caso da impegnare entro dodici mesi dall' erogazione, si applicano, fino all' approvazione di una legge organica sulle politiche attive del lavoro, le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni.

        3.  L' attività di assistenza e coordinamento è svolta dall' Assessorato regionale competente in materia di lavoro.
      » ".


      2.  La spesa prevista per l' attuazione del presente articolo è determinata in lire 110.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 (cap. 10136).
    ARTICOLO 37 [abrogato] [2] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , è così sostituito: " «
        1.  L' Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
        • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
        • b)alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
        • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
        • d)alla cura ed estensione del verde urbano nonchè del patrimonio boschivo comunale.


        2.  L' Amministrazione regionale provvede ad accreditare ai comuni le relative somme dopo l' approvazione del programma di ripartizione dello stanziamento disponibile.

        3.  Lo stanziamento disponibili è ripartito tra i comuni come segue:

    • a)per il 35 per cento in parti uguali;
    • b)per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
    • c)per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.
      • 4.  I progetti sono approvati secondo le disposizioni vigenti in materia di controllo sugli atti degli enti locali e, oltre a contenere l' indicazione dei soggetti, organismi e modalità di attuazione, devono prevedere una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare. La restante quota potrà essere utilizzata per la copertura di tutti gli altri oneri.

        5.  I comuni devono dare comunicazione dell' avvenuto inizio dei lavori entro  [abrogazione] 180 giorni   [3]  [sostituzione] 365 giorni  [4] dalla data di accredito dei fondi, contestualmente alla trasmissione di una scheda - programma, contenente i dati del progetto.

        6.  Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori i comuni devono certificare il corretto utilizzo delle somme accreditate e trasmettere la scheda riassuntiva dei dati del progetto realizzato.

        7.  I comuni inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dello stanziamento delle annualità successive.
      » ".
    ARTICOLO 37 [sostituzione] [5] Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      1.  L' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , è così sostituito: " «
        1.  L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
        • a)alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
        • b)alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologi e storici;
        • c)al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
        • d)alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.


        2.  Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:

    • a)per il 35 per cento in parti uguali;
    • b)per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
    • c)per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.
      • 3.  Gli stanziamenti sono trasferiti ai comuni secondo le modalità della legge regionale n. 25 del 1993 , e successive modificazioni.

        4.  I comuni sono tenuti a coordinare le risorse loro assegnate con gli altri interventi destinati a favorire l'occupazione e lo sviluppo locale.

        5.  Gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell' articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , e successive modifiche e integrazioni, possono essere utilizzati dai comuni per le finalità e secondo le modalità di cui all' articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 .

        6.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di 100.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 04021/02).

        7.  1 fondi assegnati ai comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.

        8.  Al fine di conseguire la migliore operatività dell'intervento previsto dal presente articolo la Regione garantisce ai comuni ogni utile supporto di ordine amministrativo e tecnico e, ove ritenuto opportuno, emana specifiche direttive di indirizzo e di coordinamento.
      » ".
    ARTICOLO 38 Occupazione giovanile - LR 7 giugno 1984, n. 28
      2.  Per gli interventi urgenti per favorire l' occupazione, di cui all' allegata tabella G) gli stanziamenti autorizzati dal comma 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale n. 2 del 1994 , sono rideterminati in lire 76.500.000.000 per l' anno 1995, in lire 49.500.000.000 per l' anno 1996 ed in lire 63.000.000.000 per l' anno 1997.
    ARTICOLO 39 Finanziamento ai Comuni ed attribuzioni di competenza ex lege regionale 7 giugno 1984, n. 28
      2.  Le spese per l' applicazione del precedente comma sono quantificate in lire 5.000.000.000 (cap. 10138).

      3.  I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1994 degli interventi di cui all' articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984 , adottato con formale deliberazione della Giunta regionale, che non abbiano potuto attivare il servizio entro il 31 dicembre 1994, possono ottenere il contributo nella misura prevista per l' anno 1994; a tal fine è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 3.500.000.000 (cap. 10138).
    ARTICOLO 40 Modifiche all' articolo 37 della LR 29 gennaio 1994, n. 2
      1.  Nel comma 1 dell' articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , l' espressione «"da erogarsi per metà in parti uguali alle due Università sarde e per metà a consorzi, enti, istituti e società di ricerca"» è sostituita dalla seguente: «"da erogarsi per metà alle Università sarde, garantendo una quota pari al 15 per cento alle sedi decentrate, e per metà a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca d' impresa"» (cap. 03034/ 01).

      2.  Nell' articolo 37 della legge regionale n. 2 del 1994 dopo il comma 2 , è aggiunto il seguente comma: " «
        2 bis.  Le disponibilità eventualmente sussistenti a seguito dell' applicazione dei criteri di cui al comma 1 sono ripartite sulla base di un programma aggiuntivo di intervento da approvarsi con le modalità previste dal comma 2.
      » "
    ARTICOLO 41 Università di Cagliari - Proroga dell' utilizzazione dei fondi
      1.  Il contributo previsto dal capitolo 11070 del bilancio della Regione per l' anno 1994 può essere utilizzato dall' Università di Cagliari anche per gli interventi effettuati nell' anno 1995.
    ARTICOLO 42 Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali
      2.  La spesa derivante dall' applicazione del presente articolo è valutata, per l' anno 1995, in lire 10.000.000.000 (cap. 11129).
    ARTICOLO 43 Competenze delle Province in materia di formazione professionale ARTICOLO 44 Rinnovi delle borse di studio - LR 7 giugno 1984, n. 28
      1.  Lo stanziamento recato dal capitolo 11139 del bilancio della Regione per l' anno 1995, finalizzato all' assegnazione ed al rinnovo delle borse di studio di cui agli articoli 21, 22e 23 della legge regionale 7 giugno 1984 , e successive modifiche e integrazioni, può essere utilizzato anche per i rinnovi delle borse di studio relativi all' anno accademico 1994- 1995.
    ARTICOLO 45 Competenza della Regione in materia di diritto allo studio
      1.  Nell' articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 , l' espressione «"attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola"» è sostituita dalla seguente: «"attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici, con gli organi collegiali e con il Ministero della Pubblica Istruzione ed i suoi uffici periferici"» .
    ARTICOLO 46 Edilizia universitaria
      2.  A completamento dell' intervento previsto dal comma 2 dell' articolo 49, della legge regionale n. 2 del 1994 , l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Università di Sassari, nell' anno 1995, la somma di lire 500.000.000 per l' acquisto della sede del dipartimento di storia ( cap. 11066).
    ARTICOLO 47 Interventi per i corsi e le scuole universitarie di Nuoro
      1.  Il contributo annuo di lire 750.000.000, autorizzato dall' articolo 25, comma 1 , primo alinea, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 , a favore dell' Università degli Studi di Cagliari per l' attuazione del nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro, è destinato, a partire dall' anno 1995 e fino all' attivazione del corso stesso, agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario della Sardegna - ERSU - per l' erogazione di servizi e/ o di contributi mensa e alloggio agli studenti frequentanti i corsi e le scuole attivate a Nuoro dalle Università di Cagliari e Sassari (cap. 1089/ 03).

      3.  Una quota, pari a lire 1.000.000.000, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11099 del bilancio della Regione per l' anno 1995, è destinata all' erogazione di un contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro, per il finanziamento dei corsi di laurea e per il funzionamento dei corsi della Scuola a fini speciali in Pubblica Amministrazione e Governo locale e dei corsi per assistenti sociali con sede in Nuoro, à termini dell' articolo 83, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 .

    ARTICOLO 48 Interventi vari in materia di pubblica istruzione
      1.  Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11032 per l' anno 1995 è ripartito tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente, presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all' anno scolastico 1995/ 1996. La predetta procedura si applica in modo permanente per la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per gli anni successivi.

      2.  Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell' anno scolastico 1994- 1995 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
    ARTICOLO 49 Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario
      1.  E' autorizzata a favore degli Enti per il diritto allo studio universitario della Sardegna (ERSU) l' erogazione di un finanziamento, per l' anno 1995, di lire 600.000.000 finalizzato all' assegnazione, limitatamente all' anno accademico 1994- 1995, di contributi alloggio agli studenti che, non avendo usufruito del posto o del contributo alloggio sulla base dei bandi emanati dagli ERSU per l' anno accademico 1994- 1995, sono in possesso dei requisiti che avrebbero consentito l' accesso ai predetti benefici sulla base dei bandi relativi all' anno accademico 1993- 1994 (capº 11078- 03).

      2.  Le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1 , sono stabilite dagli ERSU con apposito bando.

    ARTICOLO 50 [abrogato] [6] Provvedimenti in materia di attività culturali
      1.[abrogazione]  Il comma 1 dell' articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è sostituito dal seguente: " «
        1.  Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995- 1997 al capitolo 11102/ 03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all' articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 , una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia nei quali abbiano sede enti o associazioni musicali e teatrali, regolarmente costituiti, non beneficiari di contributi regionali. Detti contributi, finalizzati alla programmazione di interventi in campo musicale e teatrale, sono suddivisi tra i Comuni in proporzione alla popolazione residente alla data del 32 dicembre dell' anno precedente a quello di finanziamento. I Comuni interessati devono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della ripartizione da parte della Giunta regionale, suddividere i fondi tra gli enti o associazioni musicali e teatrali che non godano già di altre provvidenze e che non ne abbiano beneficiato nel triennio precedente. A decorrere dall' anno finanziario 1995 i finanziamenti concessi a favore dei predetti enti musicali e teatrali possono essere utilizzati dagli stessi enti anche nei due anni successivi a quello di finanziamento.
      » ".
      [7]

      1.[sostituzione]  Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 è sostituito dal seguente: «

      " Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/ 1997 al capitolo 11102/ 03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all' articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, nº 1 , una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia, per garantire l' autonoma programmazione di attività di pubblico spettacolo, comprensiva delle eventuali spese per teatri ed altri spazi destinati alle manifestazioni di pubblico spettacolo, in regola con le norme in materia di agibilità . Ai fini della concessione del contributo, i Comuni interessati dovranno presentare all' Assessorato regionale della Pubblica Istruzione un programma di spesa, finalizzato all' organizzazione di attività di pubblico spettacolo ed approvato a norma di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il corrente anno 1995, e di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali di bilancio per gli anni successivi; in detto programma non potranno essere ricompresi contributi per manifestazioni oggetto di sostegno diretto da parte dell' Amministrazione regionale. Lo stanziamento di lire 2.000.000.000 verrà suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di finanziamento ed erogato per l' 80 per cento all' atto della concessione e per il residuo dopo l' approvazione del rendiconto di spesa. Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L' Assessorato della Pubblica Istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco. " » .
      [8]

      2.  I finanziamenti concessi in conto del capitolo 11102/03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello di finanziamento.

      4.  A valere sugli stanziamenti iscritti nel capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, al Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro per spese di funzionamento.

      5.[abrogazione]  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo di lire 180.000.000 per l' anno 1995 e di lire 50.000.000 per gli anni successivi, per il funzionamento dell' Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato ed il marchesato (cap. 11088/ 02). [9]

    ARTICOLO 51 [abrogato] [10] Completamento di musei di enti locali
      1.  Per il completamento delle strutture e dell' allestimento dei musei di enti locali, già avviati alla data del 1 giugno 1993, è autorizzata l' erogazione di contributi, in misura non superiore all' 80 per cento della spesa ammessa; alla restante quota provvedono gli enti beneficiari del contributo medesimo, i quali potranno avvalersi delle somme loro conferite à termini dell' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 .

      2.  A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di lire 11.000.000.000 così ripartita (cap. 11107/ 02):

      anno 1995 lire 5.000.000.000

      anno 1996 lire 3.000.000.000

      anno 1997 lire 3.000.000.000

    ARTICOLO 52 Modalità di anticipazione e di rendicontazione dei contributi per lo sport ARTICOLO 53 Integrazione del fondo sanitario nazionale
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, lo stanziamento complessivo di lire 576.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 1214/ 01, 12133/ 02 e 12139/ 02).

      2.  A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/ 02 e 12139/ 02 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende - USL e aziende ospedaliere, nel corso dell' anno 1995, rispettivamente le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l' assistenza psichiatrica.
    ARTICOLO 54 Istituzione del servizio di pronto soccorso del Consiglio regionale.
      1.  E' autorizzato a favore dell' azienda - USL n. 8 il finanziamento annuo di lire 100.000.000 per l' istituzione ed il funzionamento del servizio di pronto soccorso nel palazzo del Consiglio regionale (cap. 12214/ 01).
    ARTICOLO 55 LR 27 agosto 1992, n. 15 - Infermi di mente
      3.  La spesa per l' attuazione del precedente comma 2 è valutata in lire 150.000.000 annue (cap. 02102).
    ARTICOLO 56 Contributi ai Comuni per rette di ricovero in strutture socio - assistenziali
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 a favore dei Comuni interessati per far fronte agli oneri di ricovero presso strutture socio - assistenziali di utenti già ricoverati nei centri di riabilitazione con rette a carico del Servizio Sanitario Nazionale; detta spesa è corrisposta ai Comuni interessati con vincolo di destinazione ed anticipata per consentire la stipula delle convenzioni con le strutture socio - assistenziali (cap. 12001/ 07).

      2.  Agli oneri derivanti ai Comuni per l' accoglienza in strutture socio - assistenziali di nuove dimissioni di utenti dai centri di riabilitazione si provvede attraverso il decurtamento del finanziamento regionale dell' azienda - USL interessata, nella misura corrispondente all' onere sostenuto presso il centro di riabilitazione.
    ARTICOLO 57 Servizi socio - assistenziali
      3.  Nelle more del completamento delle procedure concorsuali e della relativa immissione in ruolo di cui ai precedenti commi, i Comuni, per l' esercizio delle funzioni socio - assistenziali, possono stipulare convenzioni con operatori sociali.

      4.  I Comuni che nell' anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all' articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 , possono richiedere all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e assistenza sociale, per l' anno 1995, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l' assunzione di operatori sociali.

      5.  L' onere derivante dall' applicazione del comma precedente è valutato in lire 3.000.000.000 e grava sul capitolo 12001/ 01 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1995. Dall' anno 1996 gli stanziamenti dello stesso capitolo confluiscono nel fondo di cui alla lettera c) dell' articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 .

      6.  Il termine di cinque anni previsto per l' adeguamento delle strutture destinate ai servizi socio - assistenziali è prorogato di ulteriori tre anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria di cui all' articolo 24 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988 con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.

      7.  Il termine di tre anni, previsto per l' adeguamento del livello delle prestazioni da erogarsi nelle strutture di cui al precedente comma, è prorogato di ulteriori due anni dalla data di scadenza del decreto di autorizzazione provvisoria, di cui all' articolo 24 del predetto DPGR n. 12 del 1989.

      8.  Per l' anno 1995 si prescinde dall' autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - assistenziali di cui all' articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988 , purchè tali strutture risultino attivate da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell' Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l' avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

      9.  Una quota non superiore al cinquanta per cento dello stanziamento previsto dal capitolo 12001/ 06 di bilancio della regione per l' anno 1995 può essere impiegata, nello stesso anno, per la stipula di convenzioni di collaborazione e di consulenze finalizzate alla predisposizione del secondo Piano regionale socio - assistenziale.
    ARTICOLO 58 Modifica alla LR 26 gennaio 1995, n. 5 - Riforma sanitaria
      1.  Il comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 , è sostituito dal seguente: " «
        5.  Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 2 si provvede, inoltre, all' individuazione della sede legale di ciascuna azienda - USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende - USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre Aziende - USL l' Assessore regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca in seduta congiunta, per una data compresa nei venti giorni successivi, presso la città con il maggior numero di abitanti secondo l' ultimo dato ISTAT, la conferenza dei sindaci dei Comuni ricompresi nella istituenda azienda - USL. Unitamente alla convenzione, invita la stessa conferenza dei sindaci a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell' azienda - USL in cui sono destinati a confluire i Comuni interessati. Il Presidente dell' Assemblea è eletto a maggioranza. Immediatamente dopo l' elezione, il Presidente dispone per le formalità procedurali da seguire per la redazione del verbale delle operazioni relative al successivo voto. Le assemblee - o gli altri organi previsti dal citato articolo 4 - formulano a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi.
      » ".
    ARTICOLO 59 Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali
      1.  A carico dei sottolencati capitoli dello stato di previsione dell' Assessorato dell' igiene e sanità e assistenza sociale del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1995 - la cui denominazione risulta modificata a seguito della approvazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 - è ammessa l' attribuzione di somme anche in favore delle Unità Sanitarie Locali, in relazione al periodo precedente la loro cessazione, nel quale hanno esercitato le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale: 12032, 12032/ 02, 12032/ 03, 12032/ 04, 12104, 12113, 12122, 12126, 12131/ 01, 12133, 12133/ 01, 12133/ 02, 12134/ 01, 12135, 12139/ 01, 12139/ 02 e 12164/ 01.
    ARTICOLO 60 [abrogato] [14] LR 23 dicembre 1993, n. 54 - art. 9, comma 2, Provvidenze a favore dei non vedenti
      1.  Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54 è sostituito dal seguente: " «
        2.  Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 , sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna e con iscritti e sedi in almeno tre province aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della predetta legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 del bilancio della Regione è ripartito sulla base del numero dei ciechi iscritti registrati al 31 dicembre 1994.
      » ".
    ARTICOLO 61 Programma annuale di intervento in favore dell' immigrazione ARTICOLO 62 Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale
      2.[abrogazione]  Il saldo del contributo è erogato dopo la presentazione del rendiconto, corredato di tutti i documenti giustificativi. [17]

      2.[sostituzione]  Il saldo del contributo di cui al comma 1 è erogato dietro presentazione del rendiconto munito dei relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati. [18]

CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
    ARTICOLO 63 Fondo regionale di garanzia - LR 30 aprile 1991, n. 13ARTICOLO 64 Fondo accordi sindacali ARTICOLO 65 Sistema di monitoraggio e valutazione della spesa
      1.  E' autorizzata la realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione della spesa regionale; detta attività è svolta dall' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - d' intesa con la Ragioneria Generale della Regione e con la collaborazione della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali.

      2.  L' Assessore della programmazione presenta alla Giunta regionale il rapporto annuale, indicando per ogni programma esaminato le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi.

      3.  La spesa derivante dall' applicazione del presente articolo è valutata in annue lire 1.000.000.000 (cap. 030070).
    ARTICOLO 66 Concorso sugli interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali ARTICOLO 67 Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche
      1.  E' autorizzata la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse.

      2.  Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della difesa dell' ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione Civile sullo stato di emergenza in atto.

      4.  Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000; la quantificazione della spesa per gli anni successivi è determinata con legge di bilancio (cap. 05111/ 23).
    ARTICOLO 68 Smaltimento rifiuti
      1.  Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all' articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, di cui lire 20.000.000.000 per l' anno 1995 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (cap. 05012/ 03).

      2.  IL relativo programma di intervento, predisposto sulla base delle priorità e degli interventi già realizzati, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente in materia, à termini dell' articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modifiche e integrazioni.
    ARTICOLO 69 Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione
      2.  L' onere relativo al presente articolo è valutato in lire 3.000.000.000 annue (cap. 09025).
    ARTICOLO 70 [abrogato] [19] Albo professionale istruttori nautici - deroga
      1.  In deroga all' articolo 8 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 , l' attestato di abilitazione all' esercizio dell' attività professionale di istruttore nautico, per il conseguimento della licenza amministrativa di esercizio e l' iscrizione al relativo albo, può essere rilasciato fino all' espletamento delle prove d' esame di abilitazione di cui all' articolo 6 della legge, sulla base dei requisiti generali e degli ulteriori requisiti specifici previsti dalla suddetta legge.

      2.  Nella tabella A della legge regionale n. 26 del 1988 il punto 5.3 è sostituito dal seguente: «

      "5.3 - Per gli » «" Istruttori di pratica subacquea"» «: Brevetto di istruttore subacqueo, riconosciuto a livello internazionale, rilasciato da organizzazioni didattiche sia italiane che straniere e con attività consolidate e documentate nell' ambito dell' Unione Europea."» .
    ARTICOLO 71 Carta geologica e progetto SINA
      1.  Ad integrazione del contributo statale relativo al programma generale per la cartografia geologica (CARG) è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 1.100.000.000 per la realizzazione di n. 6 fogli geologici in scala 1: 50.000 denominati: F411 " Bocche di Bonifacio", F428 " Arzachena", F566 " Assemini", F557 " Cagliari", F564 " Carbonia", F565 " Capoterra" e per il completamento della porzione a mare dei fogli F541 " Jerzu" e F519 " Muravera" (cap. 09012).

      2.  Per il completamento del progetto relativo al sistema informativo regionale per la gestione dei dati ambientali e per il controllo della qualità delle acque (Progetto SINA) è autorizzata, con proprie risorse, la spesa complessiva di lire 3.800.000.000, in ragione di lire 600.000.000 per l' anno 1995 e di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (cap. 05015/ 17).
    ARTICOLO 72 Interventi sul Sulcis - Iglesiente
      1.  In attuazione dell' accordo di programma concernente il Piano specifico di sviluppo minerario energetico del Sulcis - Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 giugno 1994, n. 204, e dell' accorso di programma concernente il Piano di risanamento per il disinquinamento del Sulcis - Iglesiente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 1994, n. 144, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvede, con effetto dalla data di stipula del medesimo, alle spese di funzionamento del Comitato di cui al predetto accordo.

      2.  La misura delle indennità di gettoni di presenza da attribuire ai componenti del Comitato di coordinamento ed a quelli della segreteria del comitato medesimo  [abrogazione] sono determinate con deliberazione della Giunta regionale  [20]  [sostituzione] è determinata dalle leggi vigenti  [21] .

      3.  AI medesimi componenti, con riferimento alle sedute ovvero - per l' espletamento dell' attività del Comitato - a riunioni, sopralluoghi, ispezioni, congressi di studio, attinenti direttamente o indirettamente all' oggetto dell' accordo, aventi luogo in località diverse da quelle di residenza, competono l' indennità di trasferta e i rimborsi in misura pari a quelle previsti, rispettivamente alle lettere b) , e c), dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 .

      4.  Alle mansioni di segreteria dei Comitati si provvede col personale in servizio presso gli Assessorati regionali competenti, e se necessario con altro personale dell' Amministrazione regionale assegnato temporaneamente, anche a tempo parziale, agli uffici degli Assessorati competenti con decreto dell' Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

      5.  L' Amministrazione regionale, è inoltre, autorizzata a provvedere, direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall' IMI, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l' affidamento di incarichi di consulenza qualificata di naturata tecnico - ingegneristica, necessari per la predisposizione e l' affidamento della concessione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 .

      6.  Per l' attuazione dei precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per l' anno 1995, di lire 250.000.000 per l' anno 1996 e di lire 150.000.000 per l' anno 1997 (cap. 09038).

      7.  Per l' attuazione dell' accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 144 del 1994, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente o mediante rimborso di quanto anticipato dall' ENEA, alle spese già sostenute o da sostenersi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e per l' affidamento di incarichi di consulenza qualificata di natura tecnico - scientifica ed amministrativa necessari per l' attuazione degli interventi del Piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis - Iglesiente.

      8.  E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, per il finanziamento degli oneri derivanti dall' applicazione dell' accordo di programma per l' attivazione del Piano di risanamento del Sulcis - Iglesiente, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 1994 n. 144, in attuazione dell' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993 (cap.
    ARTICOLO 73 Sistema Informativo del Turismo (SIRT)
      1.  E' autorizzata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 la spesa di lire 500.000.000 per la gestione e l' adeguamento del Sistema Informativo Regionale del Turismo (SIRT) (capº 07078/ 02).
    ARTICOLO 74 Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali ARTICOLO 75 Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 Trasferimenti di risorse agli enti locali
      1.  Il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 , è sostituito dal seguente: " «
        1.  In attuazione dei principi contenuti nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ( Statuto Speciale per la Sardegna) e nella legge 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:
        • a)fondo per il funzionamento degli enti, per l' espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
        • b)fondo per gli investimenti;
        • c)fondi per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali, del diretto allo studio e per lo sviluppo dello sport;
        • d)fondo per le politiche attive del lavoro
      » ".


      2.  Dopo il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 , è aggiunto il seguente: «

      "2 bis: I fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti come segue:

      - fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l' 88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento, alle Comunità Montane il 4 per cento;

      - fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l' 81,5 per cento, alle Province il 18 per cento, alle Comunità Montane lo 0,5 per cento." » .


      3.  Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1993 è sostituito dal seguente: " «
        2.  All' utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 ed in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione regionale e di settore previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984, n. 31, e 9 giugno 1989, n. 36 e delle relative modifiche e integrazioni.
      » ".


      4.  In regime di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, dalla legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni sono disposti, in forma anticipata, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge regionale di approvazione.

      5.  Per l' anno 1995, al riparto del fondo di cui alla lettera c), comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 , così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede in proporzione alle assegnazioni cumulativamente disposte nell' anno 1994 sugli stanziamenti dei capitoli confluiti nello stesso fondo relativi ai servizi socio - assistenziali, al diritto allo studio ed allo sviluppo dello sport.

      6.  L' articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993 è sostituito dal seguente: " «Art. 5 -
        1.  Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:
        • a)per il 35 per cento in parti uguali;
        • b)per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
        • c)per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell' impiego.


        2.  I Comuni utilizzano le risorse trasferite sul fondo di cui al al comma 1, ai sensi del precedente comma 3 dell' articolo 1 e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell' Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

        3.  I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.
      » ".


      7.  All' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1993 è aggiunto il seguente comma: " «
        2 bis.  L' Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie e il mantenimento del livello dei contributi assegnati a ciascun ente.
      » ".
    ARTICOLO 76 Piani urbanistici comunali in adeguamento dei piani territoriali paesistici. ARTICOLO 77 Recupero ambientale delle aree minerarie dismesse - Legge 221/ 90
      1.  Ad integrazione del contributo statale relativo alla predisposizione di progetti di recupero ambientale in diverse aree minerarie dismesse della provincia di Cagliari, è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 2.041.000.000 per la realizzazione dei progetti di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree interessate dalle concessioni minerarie dismesse nei comuni di Buggerru, Burcei, San Vito, Sinnai, Fluminimaggiore e Domusnovas (cap. 09013/ 01).
    ARTICOLO 78 Attività di controllo e di lotta contro gli insetti nocivi
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 2.500.000.000 quale finanziamento straordinario alle Province da destinare alle attività di controllo e di lotta contro gli insetti e gli organismi nocivi (cap. 05065/ 01).

      2.  Alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle Province.
    ARTICOLO 79 Differimento dei termini delle richieste di contributo per i servizi aerei di terzo livello ARTICOLO 80 Procedure per il finanziamento degli aeroporti isolani Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
      2.  La predetta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge (cap. 13053).

      3.  Dopo il comma 1 dell' articolo 31 della legge regionale n. 2 del 1994 è inserito il seguente: " «
        1 bis.  Qualora le società di gestione non siano costituite, o non abbiano la concessione delle strutture aeroportuali, i contributi possono essere concessi ad enti locali, dando la preferenza agli enti che siano già intervenuti sugli aeroporti.
      » ".


      4.  Nel comma 2 del medesimo articolo le parole «"società di cui al precedente comma"» sono sostituite da «"società ed enti di cui ai commi 1 e 1 bis."» .
    ARTICOLO 81 Progetti speciali finalizzati all' occupazione - Modifiche alla LR 30 giugno 1993, n. 27
      1.  I progetti speciali finalizzati all' occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , e successive modifiche e integrazioni, e agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , per i quali non sia stato emesso il decreto di finanziamento, possono essere finanziati soltanto se risultino permanere l' attualità dell' interesse pubblico e l' utilità sociale dell' intervento.

      2.[abrogazione]  Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Nei successivi trenta giorni deve essere emesso il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente. [22]

      2.[sostituzione]  Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta Regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro il 30 novembre 1995. Nei successivi trenta giorni deve essere messo il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente. [23]

      3.  Il comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 27 del 1993 è sostituito dal seguente: " «
        1.  Il Presidente della Giunta regionale può delegare le proprie competenze di attuazione agli Assessori competenti nei settori ai quali si riferiscono i progetti e può , altresì , delegare il coordinamento operativo dell' intervento all' Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
      » ".
    ARTICOLO 82 Modifiche alla LR 24 ottobre 1988, n. 33 - Politica attiva del lavoro
      2.  Il comma 2 sexies dell' articolo 21 della legge regionale n. 33 del 1988 , introdotto dall' articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993 , è sostituito dal seguente: " «
        2 sexies.  Nelle more dell' acquisizione dei documenti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies e delle verifiche sui medesimi documenti nonchè sugli elementi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo a condizione che il beneficiario garantisca l' Amministrazione stessa mediante fidejussione primaria della durata di un anno, rinnovabile tacitamente per un altro anno, rilasciata da un Istituto di credito o da una compagnia di assicurazione. In tale caso la misura del contributo è elevata forfettariamente dell' 1 per cento. L' importo della garanzia da rilasciarsi a favore della Regione è pari al contributo da erogarsi, aumentato del 40 per cento di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessori conseguenti alla eventuale mancata restituzione del contributo.
      » ".
    ARTICOLO 83 Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela
      1.  Al fine di consentire la migliore e più efficace programmazione degli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali nonchè della stessa immagine della Regione, la relativa competenza è attribuita, a partire dall' entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza della Giunta regionale.

      2.  Detti interventi, in attesa dell' emanazione di una nuova e coordinata normativa, sono attuati a termini delle disposizioni del presente articolo e delle leggi vigenti cui fanno capo le attività previste nei capitoli e titoli di spesa elencati nella tabella H) allegata alla presente legge.

      3.  Al fine dell' individuazione delle attività da inserire nei programmi di cui ai precedenti commi, gli Assessorati regionali formulano alla Presidenza della Giunta le proposte relative ai rispettivi settori d' intervento.

      4.  Il programma generale degli interventi nonchè quelli settoriali ed intersettoriali e le relative dotazioni finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni; in caso di particolare urgenza è consentito il finanziamento di stralci di detti programmi.

      5.  I programmi di cui al precedente comma considerano anche la spesa per l' individuazione e la pubblicizzazione di un unico marchio riguardante le caratteristiche ambientali e culturali, nonchè la produzione di beni e servizi della Sardegna.

      6.  Per l' attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l' anno 1995 il capitolo 01090 denominato "Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell' immagine della Sardegna", con la dotazione di lire 16.270.000.000 per l' anno 1995, di lire 15.200.000.000 per l' anno 1996 e di lire 16.700.000.000 per l' anno 1997.

      7.  Alle dotazioni del fondo di cui al capitolo 01090 per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge di bilancio.

      8.  Sono fatti salvi gli impegni assunti, entro l' entrata in vigore della presente legge, sui capitoli elencati nella tabella H) di cui al comma 2 che permangono nel bilancio regionale fino ad esaurimento dei rispettivi residui; ai relativi pagamenti provvedono gli organi già competenti all' assunzione degli impegni.

      9.  La Giunta regionale emana le opportune direttive agli enti strumentali della Regione al fine del più efficace coordinamento delle iniziative assunte dagli stessi per l' attuazione degli interventi considerati nel presente articolo; allo stesso fine ulteriori direttive sono impartite ai rappresentati della Regione componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui la stessa Regione abbia acquisito partecipazioni.
    ARTICOLO 84 Azienda Foreste Demaniali
      1.  E' autorizzata nell' anno 1995, l' erogazione di un contributo straordinario di lire 3.500.000.000 a favore dell' Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda per l' acquisto del vivaio Campulongu (OR) con annesse pertinenze e relativo patrimonio forestale in Sardegna di proprietà della Società agricola forestale (SAF) (cap. 05036/ 01).

    ARTICOLO 85 Associazioni pro - loco
      1.  A valere sulle disponibilità del capitolo 07012 del bilancio della Regione per l' anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per il pagamento di debiti pregressi delle associazioni pro - loco.

    ARTICOLO 86 Copertura finanziaria
      1.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/ 1997.
    ARTICOLO 87 Entrata in vigore
      1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 7 aprile 1995Palomba

Note di vigenza

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