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LEGGE REGIONALE n° 9 del 15 febbraio 1996
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 6 del 17 febbraio 1996

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 17-02-1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
DIsposizioni di carattere finanziario
    ARTICOLO 1 Autorizzazione alla contrazione di mutui
      3.  L' ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a) , non può decorrere da data anteriore al 1 luglio 1996; quello di cui alla lettera b) , da date anteriore al 1 gennaio 1997 per i mutui autorizzati nell' anno 1996 e da data anteriore al 1 gennaio 1998 per quello autorizzato nell' anno 1997; l' ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) da data anteriore al 1 gennaio 1997.

      4.  I mutui possono essere stipulati per la durata massima dell' ammortamento di quindici anni, ad un tasso di interesse fisso o variabile non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione, comprensivo di diritti e commissioni.

      5.  Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l' iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

      6.  Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

      7.  Gli oneri relativi alla stipulazione ed all' ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi:

      1996 lire 171.738.000.000

      1997 lire 475.764.000.000

      dal 1998 al 2010 lire 493.803.000.000

      2011 lire 350.621.000.000

      2012 lire 19.539.000.000

      8.  L' autorizzazione a contrarre i mutui relativi all' anno 1996 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell' esercizio 1996; l' autorizzazione può essere rinnovata nell' anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall' articolo 37 della legge regionale n. 11 del 1983 .
    ARTICOLO 2 Norme sulla tesoreria regionale
      1.  In presenza di effettive esigenze di cassa l' Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere agli istituti tesorieri scoperti di conto corrente da regolare alle condizioni previste nella vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria. A tal fine è autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 5.000.000.000; alla spesa per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (cap. 03149).
    ARTICOLO 3 Fondi speciali
      1.  Nelle tabella A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1996, 1997 e 1998.

      2.  I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
      • a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap 03016)

        anno 1996 lire 2.750.000.000

        anno 1997 lire 230.250.000.000

        anno 1998 lire 234.750.000.000
      • b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali cap. 03017)

        anno 1996 lire 222.000.000.000

        anno 1997 lire 199.800.000.000 anno

        1998 lire 320.800.000.000
    ARTICOLO 4 Determinazione di spese
      2.  A termini dell' articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1996 e per il triennio 1996/ 1998, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

      3.  A termini dell' articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 1983 , gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1996 e per il triennio 1996/ 1998, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

CAPO II
Disposizioni in materia di opere pubbliche
    ARTICOLO 5 Programma di opere di competenza regionale
      1.  Per la prosecuzione del programma pluriennale di opere di competenza regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti (cap. 08029/ 05):

      1996 lire 2.000.000.000

      1997 lire 10.000.000.000

      1998 lire 19.000.000.000
    ARTICOLO 6 Proroga dei termini per l' utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali n. 45 del 1976 e n. 24 del 1987
      1.  Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all' attuazione del sesto programma triennale (1991- 1993) di opere pubbliche, di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l' attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

      2.  Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l' attuazione dei programmi di cui al comma 1 , se non formalmente impegnati ancorchè programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l' Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

      3.  Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), per l' attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1996.

      4.  Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

      5.  Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all' Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 31 luglio 1996.
    ARTICOLO 7 Mutui agli enti locali ed edilizia economica e popolare Rideterminazione dei limiti di impegno
      1.  Il limite di impegno autorizzato dall' articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all' anno 2012, con l' annualità di lire 4.000.000.000 (cap. 08109).

    ARTICOLO 8 Sistema portuale
      1.[abrogazione]  E' autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000, in ragione di lire 9.500.000.000 per l' anno 1996, di lire 10.000.000.000 per l' anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l' anno 1998, per l' attuazione di un programma di opere diretta alla ristrutturazione dei porti isolani ivi comprese le aree di pertinenza (cap. 03034/ 01). [1]

      1.[sostituzione]  Per l' attuazione di un programma di opere dirette alla ristrutturazione dei porti isolani, ivi comprese le aree di pertinenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000 in ragione di lire 9.500.000.000 per l' anno 1996, lire 10.000.000.000 per l' anno 1997 e lire 6.500.000.000 per l' anno 1998 ripartita come segue:

      Cap 03034/ 01

      1996 lire 9.500.000.000

      1997 lire 5.000.000.000

      1998 lire 0

      Cap 08182

      1996 lire 0

      1997 lire 5.000.000.000

      1998 lire 6.500.000.000 [2]

      3.  Gli stanziamenti di cui ai commi precedenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, nº 268 , per essere attribuiti:
      • a) quello di cui al comma 1 , al titolo di spesa 9.3.01/ I del programma di intervento per l' anno 1985 approvato dal CIPE in data 230 marzo 1986;
      • b) quello di cui al comma 2 , unitamente a quelli iscritti al medesimo capitolo per gli esercizi finanziari 1996 e 1997, al titolo di spesa 10.3.01/ I, lett b) del programma di intervento per gli anni 1986/ 1987, approvato dal CIPE in data 21 gennaio 1988.


    ARTICOLO 9 Programma di opere acquedottistiche e fognarie di enti locali
      1.  Per l' attuazione di un programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 (cap. 08035/ 03); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia, si sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
    ARTICOLO 10 Interventi nel settore idrico
      1.  Per la predisposizione del piano di razionalizzazione dei processi di gestione e manutenzione delle grandi infrastrutture idrauliche multisettoriali, per l' aggiornamento del Piano Acque e del Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e per il completamento degli studi di fattibilità e dei progetti da realizzare nel medio termine relativamente alle opere di invaso, trasporto e distribuzione della risorsa idrica, è autorizzata la complessiva spesa di lire 18.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per il 1996, di lire 5.000.000.000 per il 1997, di lire 4.500.000.000 per il 1998 e di lire 3.500.000.000 per il 1999 (cap. 08036).

    ARTICOLO 11 Emergenza idrica
      1.  Al fine di agevolare ed accelerare l' esercizio della funzione del Commissario governativo per l' emergenza idrica in Sardegna l' Amministrazione regionale è autorizzata anticipare, nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal comma 2 , le somme necessarie ad assicurare il tempestivo intervento di strutture regionali cui sia richiesta l' acquisizione di beni o di servizi necessari all' espletamento della funzione stessa ed i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria di cui all' articolo 6 dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995, n. 2409 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 7 luglio 1995, n. 157.

      2.  A tale scopo è istituito un fondo di lire 600.000.000 (cap. 01101) da ripartire tra i competenti capitoli di spesa; lo stesso è ricostituito dai rimborsi effettuati a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1 (cap. 36219).

      3.  AI trasferimenti dal fondo di cui al comma 2 ed alla ricostituzione dello stesso si provvede con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.

      4.  La Ragioneria generale è preposta alla tenuta della relativa contabilità e cura i connessi adempimenti giuridico - contabili.

    ARTICOLO 12 Contributi straordinari all' Ente Autonomo del Flumendosa
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1996, all' Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), un contributo straordinario di lire 6.100.000.000, di cui lire 3.500.000.000 per l' abbattimento dei prezzi di cessione dell' acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (cap. 08226).

      2.  Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dall' articolo 51 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche del sistema " Flumendosa - Campidano" è autorizzato l' ulteriore contributo, a favore dell' ente di cui al comma 1 , di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (cap. 08226/ 02).
    ARTICOLO 13 Contributo al Comune di Bosa
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1996, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a Comune di Bosa per la realizzazione di un ponte pedonale sul fiume Temo, all' altezza della Via Gioberti (cap. 08069/ 12).

CAPO III
Disposizioni in materia di attività economiche
    ARTICOLO 14 Interventi vari in agricoltura
      2.  Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 (Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l' acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l' istituzione di un ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (cap. 06060).

      3.  Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per l' acquisto di terreni previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979 n. 60 (Concessione di mutui per l' acquisto di fondi rustici), e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000, le cui annualità sono iscritti nel bilancio regionale per gli anni dal 1996 al 2012 (cap. 06220).

    ARTICOLO 15 [abrogato] [3] Regolamento 2081/ 93 - Programma operativo plurifondo Misura FEOGA
      1.  La disponibilità di lire 35.228.000.000, sussistente nel conto dei residui del capitolo 06415, ai sensi dell' articolo 3 comma 1 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3 , (Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l' anno 1996) è così riprogrammato ai fini dell' attuazione del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994- 1999 di cui al regolamento (CE) 2081/ 93 del 20 luglio 1993 :
      • a)lire 13.000.000.000 alla misura 1.4.1.1. - estendimento della rete elettrica a bassa e media tensione (cap. 06412/ 01);
      • b)lire 10.000.000.000 alla misura 1.4.1.3. - ristrutturazione ovicoltura sarda (cap. 06412/ 01);
      • c)lire 2.000.000.000 alla misura 2.4.2.2. - interventi di sviluppo integrati di recupero del patrimonio rurale (capº 06413/ 01);
      • d)lire 5.228.000.000 alla misura 3.4.4.1. - compensazione svantaggi naturali e permanenti (cap. 06414/ 01);
      • e) lire 5.000.000.000 alla misura 3.4.4.2. - adeguamento caseifici alla direttiva 92/ 46 (CEE) del Consiglio (cap. 06414/ 01).
    ARTICOLO 16 Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordino dei Consorzi di bonifica)
      1.  Dopo il comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 , è aggiunto il seguente comma: «"A decorrere dal 1 gennaio 1997 i conduttori di imprese agricole contribuiscono alle spese di distribuzione dell' acque in base alla quantità utilizzata a tal fine i Consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo di acqua. I conduttori concorrono alle relative spese di installazione in misura non inferiore al 30 per cento del costo sostenuto dal Consorzio"» .

      2.  Per l' attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata l' erogazione di contributi straordinari ai Consorzi di bonifica; la relativa spesa è determinata, nell' anno 1996, in lire 9.000.000.000 (cap. 06265).

    ARTICOLO 17 Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1996, al Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e Arborea, un contributo straordinario di lire 3.000.000.000 per l' abbattimento dei costi di esercizio relativo agli anni 1992, 1993 e 1994 (cap. 06251/ 01).
    ARTICOLO 18 Recupero dei fondi di rotazione
      2.  E' disposto altresì nell' anno 1996, il versamento al bilancio regionale della somma di lire 5.050.000.000 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all' articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984) (cap. 36125) e ne è corrispondentemente autorizzata l' iscrizione in conto del capitolo 06334. Le eventuali ulteriori disponibilità sono ugualmente iscritte al predetto capitolo previo versamento al capitolo 36125, mediante decreto dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti.

      3.  I benefici recati dalla leggi regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli), e successive modifiche e integrazioni, cessano a far data dal 1 luglio 1996.

    ARTICOLO 19 Interventi a favore dell' industria alberghiera, delle imprese artigiane e commerciali ARTICOLO 20 Modifiche alla legge regionale 24 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell' industria alberghiera)
      1.  Il comma 2 dell' articolo 14 della legge regionale n. 40 del 1993 , è sostituito dal seguente: " «
        2.  Le iniziative ritenute valide dalla Commissione regionale per il credito alberghiero e ammesse a finanziamento, anche parziale, con apposito decreto adottato antecedentemente alla data di approvazione della presente legge e quelle per le quali, pur in mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta data, sono definite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni.
      » ".


    ARTICOLO 21 Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenza a favore dell' artigianato sardo)
      1.  Il comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993 , è sostituito dal seguente: " «
        1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi, presso gli enti creditizi convenzionati, per l' abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi alle imprese socie con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell' articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 ; gli enti creditizi effettuano, a favore delle imprese aventi diritto l' accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente nell' addebito periodico degli interessi a loro favore.
      » "


    ARTICOLO 22 Rimborsi alle Camere di commercio per la funzionalità delle Commissioni Provinciali dell' Artigianato
      1.  E' autorizzata, nell' anno 1996, la spesa di lire 2.000.000.000 a favore delle Camere di Commercio, per gli oneri sostenuti al 31 dicembre 1989 per il funzionamento delle Commissioni provinciali dell' artigianato (cap. 07039/ 01).

      2.  Tale somma è suddivisa tra le Camere di commercio in proporzione alle imprese artigiane iscritte nei rispettivi Albi provinciali alla data del 31 dicembre 1989 secondo i dati Cerved, come segue:

      Camera di Commercio di Cagliari lire 738.720.000;

      Camera di Commercio di Nuoro lire 418.080.000;

      Camera di Commercio di Oristano lire 201.650.000;

      Camera di Commercio di Sassari lire 641.550.000.
    ARTICOLO 23 Rifinanziamento ex lege 24 giugno 1974, n. 268 Infrastrutture industriali
      1.  Gli stanziamenti autorizzati dall' articolo 31 della legge regionale n. 6 del 1995 , relativamente agli anni 1996 e 1997, sono rideterminati rispettivamente in lire 30.000.000.000 e 20.000.000.000; per le stesse finalità è autorizzato, nell' anno 1998, l' ulteriore stanziamento di lire 20.000.000.000 (capº 09054).

      2.  Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio regionale alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 268 del 1974 , per essere attribuiti al titolo di spesa 11.2.04/I del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 24 Contributi in conto occupazione - Art. 11 - Legge 24 giugno 1974, n. 268
      1.  Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 11 della Legge n. 268 del 1974 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 14.000.000.000 per l' anno 1996, di lire 12.000.000.000 per l' anno 1997 e di lire 4.000.000.000 per l' anno 1998 (cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974 , per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/ I del programma di intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 25 Concorso sugli interessi per i prestiti alle piccole e medie imprese
      3.  Per le finalità di cui alla legge regionale n. 21 del 1993 , è autorizzato l' ulteriore limite d' impegno di lire 20.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale per gli anni dal 1998 al 2012 (cap. 09042/ 03).
    ARTICOLO 26 Fondo regionale di anticipazione e di consolidamento finanziario Legge regionale n. 44 del 1989
      1.  E' disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 15.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario costituito presso la Banca CIS SpA ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1989 (capº 36113/ 07).
    ARTICOLO 27 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 (Costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde)
      1.  Per l' attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 23 del 1957 , e successive modifiche ed integrazioni, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 09039 è autorizzata la costituzione anche presso la SFIRS SpA di un apposito fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde, con una dotazione iniziale di lire 5.000.000.000.

      3.  Gli interventi di cui alla predetta legge regionale n. 23 del 1957 , e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati alle piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa, e sono concedibili entro un importo massimo di lire 1.500.000.000.

    ARTICOLO 28 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21 (Interventi urgenti a sostegno degli investimenti nell' industria e alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 (Nuove incentivazioni per le attività industriali
      1.  Ai fini della concessione dei benefici di cui alla legge regionale n. 21 del 1993 , il massimale previsto in lire 25.000.000.000 dall' articolo 2 della stessa legge è elevato a lire 20.000.000.000 ferma restando la percentuale del 709 per cento della spesa prevista per investimenti fissi.

      2.  Gli interventi a favore delle imprese industriali, previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994 , relativi ai contributi in conto capitale, alla partecipazione della SFIRS al capitale di rischio ed alla concessione di prestiti partecipativi alle imprese, sono cumulabili con i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 21 del 1993 , nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sardegna.

    ARTICOLO 29 Aree destinate all' insediamento di azienze artigiane
      1.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 per la concessione di contributi ai comuni, con priorità per i programmi proposti da più comuni, finalizzati al completamento, reperimento ed infrastrutturazione di aree da destinare all' insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non devono essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzzione e delle zone industriali di interesse regionale (cap. 09052).

      3.  Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuiti al titolo di spesa 10.03.3/ I del Programma di interventi per gli anni 1986/ 1987 approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
    ARTICOLO 30 Fondo per l' applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l' attuazione del Piano energetico nazionale)
      1.  L' Amministrazione regionale, per l' applicazione nel territorio regionale della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 , con riferimento specifico all' articolo 5 , concernente la Pianificazione energetica regionale, ed agli articoli 8 , 10 , 11 e 13 , concernenti l' erogazione di contributi per il risparmio energetico e l' uso di fonti rinnovabili di energia, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 1992, n. 203.

      2.  A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (cap. 09042).
    ARTICOLO 31 Osservatorio industriale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1996, a favore dell' Osservatorio industriale, per il perseguimento delle finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire 1.500.000.000, previa presentazione del programma annuale di attività da approvarsi da parte della Giunta regionale à termini dell' articolo 4, lett i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni (cap. 09008).
    ARTICOLO 32 Aziende di trasporto
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento di lire 107.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per il ripiano dei disavanzo di esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale) e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13002/ 01).

      2.  E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per a concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982 , e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).
    ARTICOLO 33 Contributo straordinario alle aziende pubbliche di trasporto urbano
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 10.000.000.000 per l' anno 1996 e di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, alle aziende pubbliche di trasporto urbano, quale contributo straordinario, comprensivo della compensazione dei minori introiti originati da agevolazioni tariffarie disposte con decreti regionali, per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo al periodo 1991/ 1995 (cap. 13028).

      2.  Per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 del contributo assegnato, ai sensi del comma 1 , a ciascuna delle aziende pubbliche di trasporto urbano è determinato in misura pari alla differenza tra il ricavo che si sarebbe dovuto conseguire per il rispetto del rapporto ricavi/ costi fissato dal Decreto del Ministro dei Trasporti il 31 dicembre 1986, calcolato sulla base del costo aziendale rideterminato ai sensi del comma 3 , e il ricavo dal traffico effettivamente conseguito.

      3.  Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2 , le aziende devono rideterminare i disavanzi in conformità ai criteri adottati per l' applicazione del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833 , convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 (Misure urgenti per il settore dei trasporti), con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, debitamente approvati dal rispettivo organo di controllo.

      4.  Il contributo di cui al presente articolo non può essere in nessun caso superiore all' entità del disavanzo rideterminato ai sensi del comma 3 .
    ARTICOLO 34 [abrogato] [4] Potenziamento dei trasporti aerei di terzo livello
      1.  Al fine di potenziare e razionalizzare i collegamenti aerei, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti con le imprese che esercitano il trasporto aereo per far fronte agli obblighi di servizio, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

      3.[abrogazione]  La spesa per l' attuazione del presente articolo è determinata in lire 1.500.000.000 per l' anno 1996 ed in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 13055). [5]

      3.[sostituzione]  La spesa per l' attuazione del presente articolo è determinata in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 130559). [6]
    ARTICOLO 35 Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani
      1.  Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), è autorizzata l' ulteriore spese di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 (cap. 13053).

    ARTICOLO 36 Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 (Provvidenze a favore delle imprese di navigazione)
      1.  Il fondo previsto dalla legge regionale n. 20 del 1951 , è costituiti presso la Banca CIS SpA e la SFIRS. Con decreto dell' Assessore dei trasporti, adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la ripartizione tra i due Istituti delle somme destinate al fondo.

      3.  Le operazioni finanziarie agevolabili devono privilegiare gli interventi che si prefiggano l' introduzione di mezzi di trasporto innovativi e tecnologicamente avanzati e non possono superare il 70 per cento della spesa prevista e, in ogni caso, il limite di lire 40.000.000.000, nè avere una durata massima superiore ai dodici anni.

      5.  Il fondo previsti dalla legge regionale n. 20 del 1951 , è destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine e su operazioni di leasing ordinario relativi alle operazioni di acquisto, costruzione, trasformazione di navi destinare al trasporto di passeggeri e/ o merci da e per la Sardegna e le isole minori. Per le finalità di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di riferimento, e quella calcolata d un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento.

      6.  Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto da:
      • a)il Presidente dell' Istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;
      • b)il direttore generale dello stesso Istituto o suo delegato;
      • c) tre funzionari dell' Amministrazione regionale designati ai sensi dell' articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Legge finanziaria 1988) e successive modificazioni ed integrazioni.


      7.  Per l' attuazione degli interventi, l' Assessore regionale del bilancio, programmazione, credito e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d' intesa con l' Assessore regionale dei trasporti, apposita convenzione con la Banca CIS SpA e con la SFIRS.
    ARTICOLO 37 Interventi per l' attuazione dell' accordo di programma Regione Ferrovie dello Stato
      1.  E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l' anno 1996 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per l' attuazione dell' accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Ferrovie dello Stato per la costituzione, sentite le Ferrovie dello Stato, di (cap. 13058);
      • a)una " Società per azioni per la logistica ed il trasporto merci" al fine di garantire, incentivare, ottimizzare ed economicizzare il trasporto da e per la Sardegna;
      • b)una o più società di gestione dei Centri intermodali di Olbia, Porto Torres e del Centro merci polifunzionale di Chilivani e dell' Interporto di Cagliari.


    ARTICOLO 38 Attuazione degli accordi di programma Governo - Regione - Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari
      1.  E' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, in ragione di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, per l' attività promozionale, per lo studio e l' analisi dei modelli ottimali di gestione dei maggiori terminal di transhipment, nonchè per la valutazione, all' interno del sistema portuale sardo, delle interconnessioni operative e gestionali del porto industriale di Cagliari con i maggiori porti sardi, al fine dell' attuazione dell' accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari (cap. 13057).

    ARTICOLO 39 Accordo di programma Centro intermodale di Olbia
      1.  Al fine di attuare il trasferimento delle attività merci, attualmente svolte nello scalo di Olbia nel realizzando Centro intermodale, l' Assessorato regionale dei trasporti è autorizzato a predisporre, sentite le Ferrovie dello Stato, l' adeguamento dei progetti di massima ed esecutivi del Centro intermodale affinchè lo sviluppo dell' intermodalità comporti una riduzione dei costi di esercizio al fine di ottimizzare i servizi e nel contempo ridurre in misura incisiva i condizionamenti alla viabilità nel centro urbano di Olbia.

      3.  La spesa per l' attuazione del presente articolo è valutata per l' anno 1996 in lire 800.000.000 (capitolo 13056).

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI
    ARTICOLO 40 Programma di formazione professionale
      2.  La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1996 è determinata in lire 50.000.000.000 (cap. 10001).

      5.  Una quota pari a lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10001 per l' anno 1996, può essere utilizzata per la realizzazione di corsi di formazione professionale indirizzati ai vari settori oggetto di progetti speciali, ai sensi dell' articolo 26 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).
    ARTICOLO 41 Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l' occupazione)
      1.  Dopo l' articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1984 , è aggiunto il seguente: " «Art. 9 bis - (Valutazione dei costi per le opere non completate ed istruite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 riguardante provvidenze a favore delle industrie alberghiere e turistiche).
        1.  I costi riferiti alla realizzazione di opere non ancora completate e beneficianti degli incentivi previsti dalla presente legge e successive modifiche e integrazioni - qualora le relative istruttorie siano state effettuate secondo le modalità ed i criteri della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 - potranno essere valutati, nei limiti del finanziamento concesso, sulla base dei reali costi di costruzione.
      » "


      2.  Nell' articolo 20 della legge regionale n. 28 del 1984 , come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) sono aggiunti i seguenti commi: " «
        8 bis.  In conto delle disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1, nel caso del mancato rifinanziamento della Legge 10 ottobre 1975, n. 517 , l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste dall' articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 , per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di locazione finanziaria, per le operazioni ancora in corso alla data del 1 gennaio 1990. La concessione e l' erogazione dei suddetti contributi in conto interessi sono disposte con provvedimento dell' Assessore competente in materia di commercio.

        8 ter.  Sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel caso del mancato e insufficiente finanziamento dell' articolo 15, comma 40, della Legge 11 maggio 1988, n. 67 , l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le agevolazioni connesse alle operazioni di mutuo previste dalla medesima legge per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di mutuo, per le operazioni ancora in corso alla data del 1 gennaio 1994.
      » "


    ARTICOLO 42 Deroghe all' articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l' occupazione)
      2.  Le spese per l' applicazione del presente articolo sono qualificate in lire 8.500.000.000 per l' anno 1996 (cap. 10138).
    ARTICOLO 43 Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - Borse di studio per il mantenimento dell' abilitazione aeronautica
      1.  A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11139 sono concesse le borse di studio, di cui all' articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , anche per il "mantenimento" dei titoli professionali di abilitazione aeronautica precedentemente acquisiti nel settore " trasporti" con i benefici del titolo V della stessa legge regionale, la concessione in favore di uno stesso soggetto di dette borse di mantenimento è consentita per non più di due annualità consecutive (cap. 11139).
    ARTICOLO 44 Progetti speciali finalizzati all' occupazione
      1.  Per la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 6A, 7A/ 1 e 7A/ 4 del programma approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989 relativo ai progetti speciali finalizzati a favorire l' occupazione di cui agli articoli 92e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modifiche e integrazioni, nella continuità del lavoro dei soggetti convenzionati, è autorizzata, per l' anno 1996, la spesa di lire 9.600.000.000 (cap. 01080).

    ARTICOLO 45 Progetti comunali finalizzati all' occupazione
      2.  Una quota dello stanziamento previsto nel comma 1 , per l' anno 1996, pari a lire 5.900.000.000 è ripartita tra i Comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all' occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito degli interventi denominati " Azione Bosco" e " Azione Terre Pubbliche" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione à termini dell' articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 . La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i Comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988 , e successive modificazioni e integrazioni.
    ARTICOLO 46 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro)
      1.  Il comma 3 bis dell' articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente: " «
        3 bis.  La disposizione prevista nel comma precedente non si applica alle domande di contributo presentate all' Agenzia regionale del lavoro, ai sensi degli articoli 7 e 12, a valere sulla programmazione vigente a tutto il 31 dicembre 1993.
      » "


      3.  La disposizione di cui all' articolo 8, lettera a)e b), della legge regionale n. 33 del 1988 , non si applica alle domande di contributo presentate all' Agenzia regionale del lavoro, ai sensi degli articoli 7 e 12 della medesima legge , a valere sulla programmazione vigente a tutto il 31 dicembre 1993.
    ARTICOLO 47 Proroga dei termini per l' impiego delle risorse in materia di pubblica istruzione
      1.  Il contributo previsto dal capitolo 11070 del bilancio della Regione per l' anno 1995 può essere utilizzato dall' Università di Cagliari anche per gli interventi che verranno effettuati nell' anno 1996.

      2.  Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso dell' anno scolastico 1995- 1996 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

    ARTICOLO 48 Edilizia universitaria ARTICOLO 49 Ricerca scientifica e parco tecnologico
      1.  Per l' attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico e tecnologico - del programma di intervento per gli anni 1988 e 1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 7.250.000.000, in ragione di lire 6.550.000.000 nel 1996, di lire 450.000.000 nel 1997 e di lire 250.000.000 nel 1998.

    ARTICOLO 50 Contributi al consorzio per l' Università di Oristano
      1.  Una quota dello stanziamento del capitolo 11089/ 03, pari a lire 1.000.000.000 per l' anno 1996 e lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 è destinata al Consorzio per l' Università degli studi di Oristano quale contributo regionale per le spese di costituzione e di funzionamento.
    ARTICOLO 51 Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Università della terza età
      1.  Dopo l' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1992 , è aggiunto il seguente: " «Art. 5 bis -
        1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle Università della terza età un ulteriore contributo, a copertura della spesa per fitto locali da adibire a sede delle attività , nella misura riconosciuta ammissibile e nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 7.
      » "


      2.  La spesa per l' attuazione del comma 1 è valutata in lire 100.000.0090 annue (cap. 11089/ 04)
    ARTICOLO 52 Contributo straordinario all' ESMAS
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno 1996 un contributo straordinario fino a lire 6.000.000.000 all' Ente per le Scuole Materne della Sardegna (ESMAS) per il ripiano delle passività pregresse (cap. 11029).
    ARTICOLO 53 Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1996, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 200.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in ragione del numero dei beneficiari riferiti all' anno scolastico 1996/ 1997 (cap. 11032/ 01).
    ARTICOLO 54 Legge regionale 26 novembre 1985, n. 29 (Contributo all' Associazione "Lao Silesu" per il Premio Iglesias)
      1.  Il Contributo previsto dalla legge regionale n. 29 del 1985 e successive modificazioni, è rideterminato in annue lire 200.000.000 (cap. 11064).

      2.  L' erogazione di detto contributo è disposta con provvedimento dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport subordinatamente alla presentazione, da parte del comitato organizzatore del Premio Iglesias, del programma annuale e del rendiconto delle spese effettuate a valere sul contributo assegnato nell' anno precedente.
    ARTICOLO 55 [abrogato] [7] Completamento di musei di enti locali
      1.  Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell' articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), sono rideterminate in lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997; per le medesime finalità è autorizzata, nell' anno 1998, l' ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 11107/ 02).
    ARTICOLO 56 Organismi operanti nel settore dello spettacolo Interpretazione autentica dall' articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30ARTICOLO 57 Attività teatrali e musicali
      1.  I finanziamenti concessi in conto del capitolo 11102/ 03 dei bilanci per gli anni 1993 e 1994 possono essere utilizzati dagli enti beneficiari nei due anni successivi a quello del finanziamento.
    ARTICOLO 58 Modifiche alle legge regionali n. 17 del 1950 e n. 7 del 1955
      1.  Gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive) e 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda ed opere turistiche), e impegnati nell' anno 1995, possono essere utilizzati dai beneficiari anche nell' anno 1996.
    ARTICOLO 59 Spese per la promozione dell' immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive
      1.  Nell' ambito delle spese per la promozione dell' immagine della Sardegna attraverso attività e manifestazioni sportive l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l' organizzazione del giro ciclistico della Sardegna 1996 per ciclisti professionisti, in misura non superiore a lire 700.000.000 (cap. 01090).

      2.  Il contributo è commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate fino al limite massimo stabilito al comma 1 .
    ARTICOLO 60 Premi per manifestazioni sportive
      1.  E' autorizzata la spesa annua di lire 50.000.000 per la corresponsione, attraverso gli organismi organizzativi, di premi non aventi contenuto economico a sportivi dilettanti in occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale (cap. 11148).
    ARTICOLO 61 Integrazione del fondo sanitario nazionale
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1996, lo stanziamento complessivo di lire 771.800.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/ 01, 12133/ 02 e 12139/ 02).

      2.  A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/ 02 e 12139/ 02 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle aziende - USL, nel corso dell' anno 1996, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 13.000.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l' assistenza psichiatrica.
    ARTICOLO 62 Modalità d' erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle aziende UUSSLL ed ospedaliere
      1.  Sui fondi assegnati alle aziende UUSSLL ed alle aziende ospedaliere a valere sulle disponibilità dei capitoli 12135 e 12139/ 02 del bilancio regionale possono essere concesse anticipazioni sino alla misura del 100 per cento delle somme attribuite.

      2.[abrogazione]  Nei confronti delle aziende UUSSLL analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte, per lo stesso titolo e negli esercizi 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UUSSLL in ciascuna di esse confluite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5 . [8]

      2.[sostituzione]  Nei confronti delle Aziende USL analoghe anticipazioni possono essere concesse anche a valere sulle assegnazioni di fondi disposte per lo stesso titolo e negli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995 in favore delle cessate UUSSLL in ciascune di esse confluite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5 . [9]

      3.  Sulle anticipazioni ottenute ai sensi dei precedenti commi le aziende UUSSLL e le aziende ospedaliere presentano, entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di erogazione, il rendiconto degli interventi realizzati e delle spese sostenute.

      4.  In caso di mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3 , nei confronti dell' azienda inadempiente può determinarsi l' esclusione della stessa dal riparto dei fondi destinati, nei successivi esercizi, al finanziamento delle spese in conto capitale.

      5.[abrogazione]  Le somme anticipate ai sensi del comma 1 e non utilizzate entro il secondo esercizio successivo a quello di attribuzione del relativo finanziamento vengono revocate e le corrispondenti disponibilità vengono riversate, a cura dell' azienda interessata, all' entrata del bilancio regionale (cap. 34001). [10]

      5.[sostituzione]  Le somme anticipate ai sensi del comma 1 e non utilizzate entro il secondo esercizio successivo a quello di attribuzione del relativo finanziamento vengono riversate dall'azienda interessata all'entrata del bilancio regionale, dandone notizia all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (cap. 34001). [11]

      5 bis.[sostituzione]  L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su richiesta delle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere, qualora ricorrano giustificati motivi, può autorizzarne l'utilizzo oltre la data di cui al comma 5 . [12]

      5 ter.[sostituzione]  Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede ad iscrivere le somme riversate nel capitolo 12139/02 per essere destinate a finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere. [13]
    ARTICOLO 63 Ripiano disavanzi UUSSLL
      1.  Con riferimento agli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 , relativa al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle Unità sanitarie locali per gli anni 1990 e 1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, nell' anno 1996, uno o più mutui per l' importo complessivo di lire 148.205.000.000, con le modalità e a condizioni non superiori a quelle previste dalle norme dello Stato per le quote a proprio carico.

      2.  L' onere relativo alle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui di cui al comma 1 , comprensive dei corrispettivi oneri fiscali, valutate in lire 20.103.000.000 per l' anno 1996, in lire 23.338.000.000 dall' anno 1997 all' anno 2010 ed in lire 11.670.000.000 per l' anno 2011, grava sui capitoli 03148, 03148/ 01 e 03148/ 02 del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
    ARTICOLO 64 Contributo alle Aziende UUSSLL per la definizione dei rapporti ex Ente Crespellani
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma fino a lire 3.000.000.000 a favore delle competenti aziende UUSSLL per la definizione dei rapporti contrattuali conseguenti alla realizzazione delle strutture ospedaliere di Muravera e di Sorgono, già di competenza dell' Ente Crespellani (cap. 08071).

    ARTICOLO 65 Campagna pubblicitaria per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
      1.  A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 01090, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la realizzazione di una campagna per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
    ARTICOLO 66 Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all' art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
      1.  Ai fini dell' attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all' articolo 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988), l' Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore medesimo, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con gli Assessori dei lavori pubblici e dell' igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l' iscrizione al capitolo 51010 ed ai corrispondenti capitoli 08070 e 12172/ 01 del bilancio regionale, di somme pari all' ammontare dei mutui contratti, à termini dei richiamato articolo 20 della Legge n. 67 del 1988 .

      2.  Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l' Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al comma 1 , al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/ 02 ai citati capitoli 08070 e 12172/ 01.

      3.  Le spese per l' esecuzione degli studi di fattibilità e ogni altra attività propedeutica necessari per la predisposizione del programma di interventi fanno carico al capitolo 12139/ 02.

      4.[sostituzione]  Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo, nonchè quelle realizzabili in attuazione della Legge 5 giugno 1990, n. 135 , sono classificate, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 , opere di competenza delle Aziende USL e degli altri enti sanitari pubblici operanti nella Regione. [15]
    ARTICOLO 67 Servizi socio - assistenziali ARTICOLO 68 Contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio - assistenziali
      1.  Per le finalità di cui all' articolo 56 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , è autorizzata la spesa di lire 3.700.000.000 nell' anno 1996, di lire 3.800.000.000 nell' anno 1997 e di lire 3.900.000.000 nell' anno 1998; alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (cap. 12001/ 07).
    ARTICOLO 69 Contributi ai comuni per operatori sociali
      1.  I comuni che nell' anno 1992 non abbiano beneficiato dei contributi di cui all' articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio - assistenziali), possono richiedere all' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale, per l' anno 1996, la concessione di contributi per la stipula di convenzioni o per l' assunzione di operatori sociali.

    ARTICOLO 70 Contributo al Comune di Thiesi
      1.  A valere sullo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/ 01 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata quale contributo straordinario a favore del comune di Thiesi, per far fronte agli oneri derivanti allo stesso comune dell' assegnazione del personale e dei compiti della soppressa IPAB "Casa di riposo per anziani".
    ARTICOLO 71 Disciplina dell' attività di volontariato

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
    ARTICOLO 72 Piano Urbanistico Provinciale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con decreto dell' Assessore competente in materia di urbanistica, alle Amministrazioni provinciale un contributo complessivo pari a lire 10.000.000.000, in ragione di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 3.000.000.000 per l' anno 1998, da ripartire con riferimento alle aree - programma ricadenti nelle singole Province. Le Province utilizzano il contributo per la predisposizione del Piano Urbanistico Provinciale, avente valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , che può essere adottato anche in assenza degli atti di pianificazione territoriale regionale (cap. 04159/ 08).
    ARTICOLO 73 Piani urbanistici comunali
      2.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni nel triennio 1996- 1998 contributi per la redazione dei Piani urbanistici comunali nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

      3.  La spesa per l' attuazione del comma 2 è determinata in complessive lire 9.000.000.000, in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (cap. 04159/ 09); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modifiche e integrazioni.
    ARTICOLO 74 Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali Art. 52 - LR 29 gennaio 1994, n. 2ARTICOLO 75 Concorso sugli interessi sui mutui contratti da Consorzi di Comuni e da Consorzi industriali ARTICOLO 76 Gestione dei servizi di pubblica utilità del Comune di Pula
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pula il contributo di lire 293.000.000, assegnato con decreto dell' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 812 del 28 settembre 1990, per la gestione dei servizi di pubblica utilità e per il pagamento di rate di ammortamento di mutui (cap. 04162/ 10).
    ARTICOLO 77 Smaltimento rifiuti ARTICOLO 78 Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile) ARTICOLO 79 Progetto SINA ARTICOLO 80 Fiere
      1.  E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, per l' anno 1996, per l' attuazione di un programma di completamento e sistemazione di aree e strutture fieristiche (07057).

    ARTICOLO 81 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 - Esami d' abilitazione all' esercizio dell' attività professionale d' interesse turistico ARTICOLO 82 Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico
      1.  E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per la concessione di contributi ai comuni il cui territorio sia incluso nell' area di parchi istituiti o da istituire sulla base delle leggi vigenti, al fine di favorire iniziative legate al turismo scolastico verso le aree parco del territorio nazionale (cap. 07001/ 01).

    ARTICOLO 83 Interventi nel Sulcis - Iglesiente ARTICOLO 84 Modifiche all' articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1944, n. 2 Sanzioni per mancato pagamento delle tariffe ARTICOLO 85 [abrogato] [16] Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano
      1.  Le agevolazioni tariffarie sono riconosciute a favore dei privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori, invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori, sordomuti, invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore a 2/3 e che siano titolari di un reddito imponibile annuo inferiore a lire 21.000.000, alle persone in età superiore ai settanta anni che siano titolari di un reddito imponibile annuo inferiore a lire 21.000.000, sulle autolinee in concessione alle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, comprese le linee suburbane.

      2.  A titolo di concorso nelle spese per il rilascio del titolo di viaggio il beneficiario dovrà corrispondere all' azienda di trasporto un importo pari al 10 per cento del valore del titolo rilasciato.

      3.  Il rimborso alle aziende di trasporto grava sul capitolo 13043 ed è corrisposto, a decorrere dall' anno successivo a quello di emissione del titolo di viaggio, dietro presentazione di apposito allegato al conto consuntivo dell' azienda contenente l' elencazione nominativa dei beneficiari e l' importo da rimborsare all' azienda, corrispondente alla differenza fra l' importo dei titoli di viaggio a tariffa piena ed il ricavo ottenuto dalla riscossione del 10 per cento del valore del titolo rilasciato.

      4.  La compensazione di cui al comma 3 è riconosciuta, altresì , in misura non superiore alla differenza tra il ricavo che si sarebbe dovuto conseguire per il rispetto del rapporto ricavi/ costi fissato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 31 dicembre 1986 e il ricavo da traffico effettivamente conseguito e non può in nessun caso essere superiore all' entità del disavanzo rideterminato in conformità ai criteri adottati per l' applicazione della Legge 30 maggio 1995, n. 204 .
    ARTICOLO 86 Fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale dell' Amministrazione regionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 , una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 (cap. 02100).
    ARTICOLO 87 Fondo accordi sindacali
      1.  Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all' articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 (Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego), relativo agli oneri derivanti dall' applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell' Amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997- 1999, sono determinati in lire 14.364.000.000 per l' anno 1997, in lire 26.693.000.000 per l' anno 1998 ed in lire 36.803.000.000 per l' anno 1999 (cap. 03014).
    ARTICOLO 88 [abrogato] [17] Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure
      1.  L' Amministrazione regionale e gli enti strumentali possono eseguire lavori, servizi e provviste in economia anche nei casi previsti dagli articoli 68,69, 70e 71 del DPR 18 dicembre 1979, n. 696 (Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l' amministrazione e la contabilità degli enti pubblici).

      3.  I lavori, i servizi e le provviste in economia di importo superiore al limite stabilito da norme nazionali o comunitarie possono essere eseguiti da ciascuna Amministrazione previa approvazione di un proprio regolamento indicante, per ciascuna categoria di lavori, servizi e provviste, il valore entro il quale è ammesso il ricorso alla procedura semplificata, i procedimenti di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti.
    ARTICOLO 89 Abrogazione della legge regionale n. 22 del 1989ARTICOLO 90 Modifica alla legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 riguardante finanziamenti a favore di settori vari ARTICOLO 90 BIS [sostituzione] [18] Copertura finanziaria
      1.  Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996- 1997- 1998.
    ARTICOLO 91 Entrata in vigore
      1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
    ARTICOLO 92 Titolo dedotto
        Tabelle di bilancio
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, il 15 febbraio 1996Palomba

Note di vigenza

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