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LEGGE REGIONALE n° 10 del 22 marzo 1991
Proroga dell' autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1991.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 11 del 25 marzo 1991

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle Foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1991, già autorizzato con la legge regionale 9 gennaio 1991, n. 3 , è prorogato, con le stesse modalità , sino al 30 aprile 1991.
ARTICOLO 2
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 marzo 1991. Floris

Note di vigenza

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