ARTICOLO 1 1.
L' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle Foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1991, già autorizzato con la
legge regionale 9 gennaio 1991, n. 3
, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 30 aprile 1991.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 marzo 1991. Floris