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LEGGE REGIONALE n° 10 del 8 febbraio 1993
Provvidenze a favore di iniziative industriali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 7 del 20 febbraio 1993

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Oggetto
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l' anno 1993 alla Tirsotex SpA con sede in Macomer, un Contributo straordinario di lire 28.000.000.000.

    2.  Tale contributo dovrà essere destinato dalla Tirsotex ai programmi di ristrutturazione della stessa Società , alla sottoscrizione di capitale sociale della GTO - Gruppo Tessile Ottana - SpA con sede in Ottana, per la realizzazione dell' iniziativa industriale nel comparto tessile nell' ambito dell' Intesa di programma per la Sardegna centrale di cui alla delibera del CIPE adottata in data 25 marzo 1992.

    4.  All' onere di cui al presente articolo si fa fronte provvisoriamente, con mezzi propri della Regione; lo stesso onere sarà posto a carico del finanziamento deliberato dal CIPE il 25 marzo 1992 per il riassetto territoriale delle zone interne della Sardegna centrale.
ARTICOLO 2 Norma finanziaria
    1.  Alla spesa per l' attuazione della presente legge, quantificata il lire 28.000.000.000, si fa fronte con l' utilizzo del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e dell' imposta di bollo derivanti dal loro naturale incremento.

    2.  Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1993 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto indicato:

    09 - ASSESSORATO INDUSTRIA

    Cap. 09045 - 12 (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.28 (02.02) Cat. progr. 04 Contributo straordinario alla Tirsotex SpA destinato alla ristrutturazione della stessa società e alla sottoscrizione del capitale sociale del Gruppo Tessile Ottana SpA con sede in Ottana ( art. 1 della presente legge)

    lire 28.000.000.000
ARTICOLO 3 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 8 febbraio 1993Cabras

Note di vigenza

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