ARTICOLO 1 1.
Le circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9
e dell'
articolo 1 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10
, sono così modificate, in attuazione dell'
articolo 13 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
, modificato dall'
articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2002
:
- a)i comuni di Mandas, Orroli, Nurri, Isili, Nuragus, Nurallao, Guasila, Villanovatulo, Samatzai, Gergei, Serri ed Escolca passano dalla provincia del Medio Campidano alla provincia di Cagliari;
- b)il comune di Teulada passa dalla provincia di Carbonia-Iglesias alla provincia di Cagliari;
- c)i comuni di Seulo, Sadali ed Esterzili passano dalla provincia di Nuoro alla provincia di Cagliari;
- d)il comune di Genoni passa dalla provincia del Medio Campidano alla provincia di Oristano;
- e)il comune di Badesi passa dalla provincia di Sassari alla provincia di Olbia Tempio;
- f)il comune di Montresta passa dalla provincia di Sassari alla provincia di Oristano.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Sassari, addì 13 ottobre 2003 Masala