ARTICOLO 1 Oggetto 2.
Per le finalità di cui al comma precedente la Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore del Centro per la microcitemie afferente all' Istituto di chimica e biologia della età evolutiva della Facoltà di medicina e chirurgia dell' Università degli studi di Cagliari, istituito ai sensi del
DPR 11 febbraio 1961, n. 249
, e successive modificazioni.
3.
Per il triennio 1990-1992 la misura del contributo è quantificata in lire 500.000.000 annue. Per gli anni successivi la misura del contributo è determinata con la legge finanziaria.
ARTICOLO 2 Modalità di erogazione dei contributi 1.
I contributi di cui all'
articolo 1
della presente legge sono erogati annualmente con decreto dell' Assessore regionale dell' Igiene e Sanità e dell' assistenza sociale a favore dell' Università degli studi di Cagliari.
2.
Entro 30 giorni dalla data di accreditamento la Università provvede a porre i contributi a disposizione del Centro per la microcitemie.
3.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro per le microcitemie presenta, tramite l' Università , all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale il rendiconto particolareggiato delle spese effettuate a valere sul contributo regionale assegnato nell' anno precedente.
4.
La presentazione del rendiconto delle somme erogate nell' anno precedente è condizione per l' erogazione del contributo nell' anno successivo.
ARTICOLO 3 Norma finanziaria 1.
Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12058/ 02 del bilancio della Regione per l' anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
2.
Nel bilancio della Regione per l' anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELLA ASSISTENZA SOCIALE
Capitolo 12058/ 02
(NI) (1.1.1.5.8.2.08.08) (05.01) - Contributo alla Università di Cagliari per l' attività di ricerca sulla B - Thalassemia svolta dal Centro per la microcitemie. L. 500.000.000
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
, e
art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1
). L. 500.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 1 della tabella A allegata alla
legge regionale 22 gennaio 1990 n. 1
(legge finanziaria).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 aprile 1990Floris