ARTICOLO 1 1.
L' esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1993, già autorizzato con la
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
, è prorogato, con le stesse modalità , sino al 31 marzo 1993.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1993.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 marzo 1993 Cabras