ARTICOLO 1 1.
Nella
legge regionale 12 gennaio 1996
concernente <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione >> (legge finanziaria 1996) dopo l'
articolo 90
è inserito il seguente articolo: <<
«Art. 90 bis - Copertura finanziaria - 1.
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1996- 1997- 1998.
»
>>.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 15 febbraio 1996Palomba