ARTICOLO 1Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 1997 1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29
, sono aggiunti i seguenti:
«
" 3 bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità.
3 ter. E' data facoltà all'assemblea dell'Autorità d'ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione. "
»
.
ARTICOLO 2Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997 ARTICOLO 3Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione.
Cagliari, addì 12 luglio 2005 Soru