ARTICOLO 1 Definizione di impianti produttivi 2.
La
lettera c) del comma 17 dell'articolo 1
, è sostituita dalla seguente:
«
"c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione."
»
.
3.
Al primo periodo del
comma 26 dell'articolo 1
, dopo le parole
«"funzionali alle attività economiche"»
sono aggiunte le seguenti
«"e produttive"»
.
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1.
La disposizione di cui all'
articolo 1
trova applicazione anche per le dichiarazioni uniche autocertificative (DUAAP) presentate dopo la pubblicazione della deliberazione della giunta regionale dell'11 aprile 2008, n. 22/01, recante la circolare applicativa della
legge regionale n. 3 del 2008
avente ad oggetto "art. 1 , commi 16-32 - Sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi".
ARTICOLO 3 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 21 giugno 2010 Cappellacci