ARTICOLO 1
La tabella concernente la dotazione organica del personale degli enti soppressi allegata alla
legge regionale 8 maggio 1984, n. 18
, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, ove sono ricompresi i posti necessari all' inquadramento nel ruolo speciale provvisorio del personale già appartenete agli enti depubblicizzati.
ARTICOLO 2
Il
terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18
, è sostituito dal seguente comma:
«
<< Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo sono regolati dalla normativa concernente il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70
, e, per quanto non previsto e compatibile dalla normativa vigente presso gli enti di provenienza, al personale non di ruolo assunto per i lavori aziendali o di custodia si applica la normativa dei contratti collettivi di lavoro dei rispettivi settori >>
»
.
ARTICOLO 3
Dopo il
terzo comma, l' articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18
, è integrata dai seguenti commi:
«
<< Per la contrattazione decentrata ai sensi dell'
articolo 2 del decreto del Repsidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346
, gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di personale.
Nella fase preliminare e di esecuzione degli accordi di cui al precedente comma, la delegazione dell' Amministrazione regionale è composta: dall' Assessore competente in materia di personale, che la presiede, e dagli Assessori competenti in materia di bilancio e di finanze >>
»
.
ARTICOLO 4
Fino all' attuazione dell'
articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 18
, in deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509
, e successive modificazioni, il personale del ruolo speciale provvisorio con qualifica tecnica può essere destinato all' espletamento di mansioni di corrispondente qualifica amministrativa, qualora tale destinazione sia determinata da esigenze di servizio dell' Amministrazione ovvero da impossibilità all' esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in relazione al grado di effettiva operatività delle strutture degli enti soppressi o depubblicizzati.
ARTICOLO 5
I passaggi di qualifica previsti dalle disposizioni contenute negli accordi hanno luogo sulla base di speciali scrutini per merito comparativo nei confronti degli aventi titolo, con l' osservanza dei criteri di massima deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materi di personale.
Ai fini degli inquadramenti e dei passaggi di qualifica previsti dai precedenti commi, sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica di accesso o nelle qualifiche ad essa superiori.
ARTICOLO 6
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono stimati in annue lire 575.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio per l' anno finanziario 1986 ed a quelli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02502 del bilancio per l' anno 1985.
Ai suddetti oneri si fa fronte con una quota del maggiore gettito dell' imposta di registro derivante dal naturale incremento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 gennaio 1986. Melis