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LEGGE REGIONALE n° 12 del 15 febbraio 1996
Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 6 del 17 febbraio 1996

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 [abrogato] [1] Istituzione dell' Ufficio
    1.  Nell' ambito degli uffici della Presidenza della Giunta regionale è istituito un Ufficio di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles.

    2.  Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 112 (Norme per l' esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l' istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonchè il funzionamento degli organi collegiali), volta a definire la collocazione dell' Ufficio istituito con la presente legge nell' ambito delle articolazioni organizzative degli uffici regionali.
ARTICOLO 1 [sostituzione] [2] Istituzione dell'ufficio
    1.  Per il collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la Regione e le istituzioni europee è istituito, nell'ambito della Presidenza, l'Ufficio della Regione sarda in Bruxelles, il quale, in particolare, cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ed informa costantemente gli organi della Regione sulle normative e le iniziative dell'Unione; collabora con gli organi della Regione nelle attività richieste per la partecipazione dei medesimi alla formazione degli atti dell'Unione e, in generale, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; assiste i rappresentanti della Regione e i titolari degli uffici regionali nei rapporti con gli uffici, gli organismi e comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione medesima. Il Consiglio regionale può avvalersi delle prestazioni dell'ufficio di cui al presente comma.
ARTICOLO 2 [abrogato] [3] Funzioni dell' Ufficio
    1.  All' Ufficio di cui all' articolo 1 sono conferite le seguenti funzioni:
    • a)trasmettere tempestivamente agli organi della Regione informazioni su programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
    • b) fornire agli organi della Regione tempestive informazioni sugli atti in via di elaborazione a livello comunitario, allo scopo segnatamente di dotare della indispensabile documentazione la rappresentanza sarda in seno al Comitato delle Regioni, sulla base di quanto previsto nell' articolo 4 del DPR 11 marzo 1994 ;
    • c) consentire l' acquisizione di elementi di valutazione sui riflessi che le decisioni da concordare a livello comunitario sono suscettibili di esercitare sulla situazione economica e sociale dell' Isola, con riferimento anche all' articolo 52, comma 1 dello Statuto speciale della Sardegna;
    • d)fornire agli organi della Regione informazioni sui principi ispiratori e le linee di tendenza delle politiche dell' Unione Europea, al fine segnatamente di accrescere il livello di conformità con l' ordinamento comunitario degli atti della Regione;
    • e)curare ogni utile collegamento con le istituzioni dell' Unione Europea in sede di approvazione e di attuazione dei programmi comunitari, nonchè con gli analoghi Uffici delle altre Regioni europee operanti a Bruxelles.
ARTICOLO 3 Rapporti con gli organi della Regione
    1.  La Giunta provvederà ad impartire all' Ufficio di cui all' articolo 1 le direttive che si rendono necessarie a seguito dell' esercizio, da parte del Consiglio, delle sue funzioni di indirizzo e di controllo.
ARTICOLO 4 [abrogato] [4] Organizzazione dell' Ufficio
    2.  In sede di prima attuazione il contingente organico di cui al comma 1 è determinato entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4 [sostituzione] [5] Organizzazione dell' Ufficio
    1.[abrogazione]  Il contingente organico dell' Ufficio di cui all' articolo 1 è determinato, nei limiti delle complessiva dotazione organica del personale dell' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l' Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potrà superare le cinque unità lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all' ottava. [6]

    1.[sostituzione]  Il contingente organico dell'ufficio di cui all' articolo 1 è determinato come segue:
    • a)dirigenti n. 1;
    • b)dipendenti categoria D n. 5;
    • c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4. Il dirigente è scelto prioritariamente fra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente è individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles.
    [7]

    2.  Fino a specifica disposizione dell' accorso contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l' Ufficio di cui all' articolo 1 è corrisposta un' indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all' estero. Detta indennità , da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi consolari.

    3.[abrogazione]  L' Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell' ausilio di un massimo di tre esperti in materia attinenti l' attività dell' Unione Europea. [8]
ARTICOLO 5 Norma finanziaria
    1.  Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge sono valutate in lire 750.000.000 per l' anno 1995 e in lire 400.000.000 per gli anni successivi.

    4.  Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/ 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, il 15 febbraio 1996 Palomba

Note di vigenza

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