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LEGGE REGIONALE n° 12 del 2 aprile 1997
Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 11 del 5 aprile 1997

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico
    1.  Per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l' emergenza idrica in Sardegna, l' Amministrazione regionale, ovvero i suoi enti strumentali e funzionali, sono autorizzati a contrarre uno o più mutui per l' importo massimo di lire 180.000.000.000.

    2.  L' ammortamento di tali mutui non può decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1998, ferma restando la facoltà per i soggetti mutuatari di far decorrere il periodo di ammortamento dal 1 gennaio successivo a quello della concessione, ai sensi del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 539 . Gli interessi di preammortamento non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1997 e non possono superare, nell' anno 1997, l' importo di lire 2.000.000.000.

    3.  I mutui sono stipulati alle condizioni stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti per un tasso non superiore al 9 per cento in ragione d' anno e per un periodo di ammortamento della durata massima di venti anni.

    4.  Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di preammortamento, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

    5.  Gli atti di impegno a favore della Cassa Depositi e Prestiti sono assunti con provvedimento dell' Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, e debbono contenere l' impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo alla Cassa Depositi e Prestiti per tutta la durata dell' ammortamento, compresa la fase di preammortamento.

    6.[abrogazione]  Per i mutui destinati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati all' esercizio di servizi pubblci a tariffa, gli enti regionali assicurano alla Regione il rientro delle disposte erogazioni alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il gettito tariffario del servizio, con decorrenza dal 1 gennaio del secondo anno successivo all' entrata in esercizio delle infrastrutture e degli impianti. [1]

    7.[abrogazione]  Tale rientro deve assicurare all' erario regionale, seppure con cadenze temporali posticipate rispetto alle erogazioni regionali, la totalità delle disposte anticipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti. A tal fine gli Enti regionali mutuatari sono obbligati ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali le rate di ammortamento e preammortamento da restituire alla Regione con carico alle entrate tariffarie. [2]
ARTICOLO 2 Norma finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.000.000.000 per l' anno 1997, in lire 21.969.000.000 per l' anno 1998 ed in lire 19.719.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2019.

    2.  Nel bilancio della Regione per gli anni 1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

    ENTRATA

    in aumento

    cap. 34001

    Entrate eventuali e varie

    1997 lire 0

    1998 lire 0

    1999 lire 719.000.000

    cap. 3.6.1

    (NI) 3.6.1 - Recuperi delle somme erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia di mutui finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti destinati all' esercizio di servizi pubblici a tariffa ( art. 1, comma 6 della presente legge)

    1997 PM

    1998 PM

    1999 PM

    cap. 51015

    (NI) 5.1.0 - Ricavo dei mutui contratti per interventi nel settore idrico ( art. 1 della presente legge)

    1997 lire 0

    1998 lire 180.000.000.000

    1999 lire 0

    SPESA

    in diminuzione

    03 - PROGRAMMAZIONE

    cap. 03016

    Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ( artº 30 LR 5 maggio 1983, n. 11 , art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio )

    1997 lire 2.000.000.000

    1998 lire 0

    1999 lire 7.000.000.000

    mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 7 della Tab A allegata alla legge finanziaria

    cap. 03017

    Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11 , art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio )

    1997 lire 0

    1998 lire 21.969.000.000

    1999 lire 12.000.000.000

    mediante riduzione delle seguenti riserve della Tab B allegata alla legge finanziaria:

    voce 7 1999 lire 2.000.000.000

    voce 8 1998 lire 21.969.000.000

    voce 9 1999 lire 10.000.000.000



    in aumento

    03 - PROGRAMMAZIONE

    cat prog 03.11 - (NI) Mutui emergenza idrica

    cap. 03149/ 01

    (NI) 1.1.1.4.1.2.12.31. (08.01) - Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico ( art. 1 della presente legge)

    1997 lire 0

    1998 lire 2.250.000.000

    1999 lire 0

    cap. 03149/ 02

    (NI) 1.1.1.7.3.2.12.31. (08.01) - Quote di interessi delle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico ( art. 1 della presente legge)

    1997 lire 2.000.000.000

    1998 lire 16.200.000.000

    1999 lire 15.883.000.000

    cap. 03149/ 03 (NI) 1.1.3.1.0.5.12.31. (08.01) - quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico ( art. 1 della presente legge)

    1997 lire 0

    1998 lire 3.519.000.000

    1999 lire 3.836.000.000

    08 - LAVORI PUBBLICI

    cap. 08173

    (NI) 2.1.2.1.0.3.10.16. (03.02) - Interventi nel settore idrico ( art. 1 della presente legge)

    1997 lire 0

    1998 lire 180.000.000.000

    1999 lire 0

    Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l' anno 1998 ed ai capitoli corripondenti ai capitoli 03149/ 02 e 03149/ 03 dei bilanci della Regione per gli annI dal 1999 al 2019.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 aprile 1997 Palomba
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