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LEGGE REGIONALE n° 12 del 12 dicembre 2003
Provvidenze a favore degli invalidi civili.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 37 del 16 dicembre 2003.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Oggetto
    3.  L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un'apposita disciplina per l'individuazione e la definizione dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 .

    5.  Nella convenzione sono indicate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative da trasferire al soggetto convenzionato.

    6.[abrogazione]  Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria, nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto che il soggetto convenzionato si impegna a versare direttamene al cittadino richiedente il trattamento. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3 . [1]

    6.[sostituzione]  Nella convenzione sono altresì indicati i termini temporali assegnati a ciascuna fase dell'attività istruttoria nonché le sanzioni pecuniarie per il loro mancato rispetto a carico del soggetto convenzionato. L'istruttoria non potrà superare, nel suo complesso, un periodo temporale di sei mesi non includendo nello stesso il periodo temporale necessario per gli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3 . [2]

ARTICOLO 2 Accertamenti sanitari ARTICOLO 3 Termini
    1.  Gli accertamenti sanitari di cui all' articolo 2 devono essere effettuati entro i tre mesi dalla trasmissione alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio della relativa pratica.
ARTICOLO 4 Norma finanziaria
    1.  Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.099.000 annui in ragione di euro 2.000.000 quale integrazione di risorse regionali di cui all' articolo 1, comma 2 , della presente legge e di euro 99.000 di assegnazioni dello Stato a termini del D.P.C.M. 13 novembre 2000 .

    2.  L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare concreto e immediato avvio agli interventi di cui alla presente legge e nelle more dei trasferimenti delle risorse finanziarie da parte dello Stato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata di concerto con gli Assessori interessati, ad operare le opportune anticipazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a garantire in via definitiva il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previe valutazioni, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

    3.  Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:

    In aumento

    Entrate

    12 - SANITA

    UPB E12.041

    Servizi socio-assistenziali (AS)

    2003 euro 99.000

    2004 euro 99.000

    2005 euro 99.000

    Spesa In diminuzione

    UPB S03.007

    FNOL - Spese di investimento

    2003 euro 2.000.000

    2004 euro 2.000.000

    2005 euro 2.000.000

    mediante riduzione della voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria

    In aumento

    12 - SANITA

    UPB S12.066

    Servizi socio-assistenziali (FR - AS)

    2003 euro 2.099.000

    2004 euro 2.099.000

    2005 euro 2.099.000

    4.  Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
ARTICOLO 5 Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 12 dicembre 2003 Masala

Note di vigenza

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