ARTICOLO 1 Determinazione spese carattere pluriennale
Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l' anno 1983, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l' anno 1983 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l' importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
ARTICOLO 2 Fondi << globali >>
Nelle tabelle A, B, C, e D, allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell' anno 1983.
I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:- a)
fondo speciale spese correnti (fondi regionali - Capº 03016)
L. 2.065.000.000
- b)
fondo speciale sepse conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017)
L. 39.169.000.000
- c)
fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali - Cap. 03018)
L. 4.000.000.000
- d)
fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - Cap. 03019)
L. 4.922.500.000
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 3 Programma straordinario di opere pubbliche di interesse sovraccomunale
Per l' attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse sovraccomunale finalizzato, oltre che alla manutenzione straordinaria delle opere stesse - compresi eventuali completamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti di impianti tecnologici - anche alla realizzazione di opere igieniche, limitatamente ai mattaoti ed ai mercati e ad interventi per la salvaguardia di edifici di culto di interesse artistico, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016).
All' accreditamento dei fondi ed all' attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al
capo II della legge regionale 6 settembre 1976, nº 45
, e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 4 Opere acquedottistiche e fognarie
Per l' attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l' anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1º maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di lire 10.000.000.000 (Cap. 08035/ 03).
ARTICOLO 5 Programmi per il completamento di opere pubbliche
Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata per l' anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'
articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183
, la spesa di lire 5 miliardi (Cap. 08025/ 01).
Per l' attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (Cap. 08042) è autorizzata per l' anno finanziario 1983 la spesa di lire 2 miliardi.
ARTICOLO 6 Completamento opere pubbliche V Programma esecutivo Piano rinascita
E' autorizzata al spesa complessiva di L. 1.600.000.000 (Capitolo 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V Programma esecutivo della
legge 11 giugno 1962, n. 588
; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un' unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V Programma esecutivo.
ARTICOLO 7
Spese per l' attuazione di un programma di opere portuali Per l' anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l' attuazione di un programma di opere portuali (Cap. 08182).
ARTICOLO 8 Determinazione stanziamenti interventi capi III e IV, LR n. 45 del 1976
Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della
legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
, sono determinati per l' anno 1983 in rispettive lire 1.500.000.000 (Capitolo 08030) e lire 2.000.000.000 (Capitolo 08017).
ARTICOLO 9 Approvazione programma quadriennale e progetti biennali legge n. 457 del 1978
Il programma quadriennale e i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporsi, in applicazione dell'
articolo 4, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, per l' impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità imputabili ai bienni 1982- 1983 e 1984- 1985 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l' Assessore dei lavori pubblici autorizza l' impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.
ARTICOLO 10 Utilizzazione quote limiti d' impegno assegnate dallo Stato
Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali per l' edilizia agevolata - convenzionata l' Assessore dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare con unico provvedimento i limiti d' impegno assegnati alla Regione per l' esecuzione dei progetti stessi.
Tale facoltà è estesa ai limiti d' impegno autorizzati per i progetti biennali di edilizia agevolata - convenzionata 1978- 1979, 1980- 1981 e 1982- 1983.
ARTICOLO 11 Apertura dei conti correnti per pagamento concorso interessi
Alla erogazione dei fondi agli istituti di credito per l' attuazione delle leggi di cui all' articolo precedente può provvedersi mediante l' apertura presso gli istituti tesorieri regionali di appositi conti correnti bancari intestati alla Regione Autonoma della Sardegna e distinti per ciascun progetto biennale e per ciascuna legge citata nell' ultimo comma dell' articolo precedente stesso.
Su tali conti correnti l' istituto tesoriere provvede ad effettuare le erogazioni in conto preammortamento e ammortamento agli istituti creditori alle scadenze previste nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto interesse e dalle convenzioni in essere tra la Regione e gli istituti stessi.
Entro 15 giorni dalla effettuazione dei pagamenti di cui al precedente comma l' istituto tesoriere produrrà alla Regione, per il successivo inoltro agli organi di controllo, l' elenco delle erogazioni effettuate per ciascun istituto operatore.
Sui conti correnti di cui al
precedente primo comma
l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in ciascun esercizio finanziario i necessari accreditamenti avvalendosi delle annualità impegnate ai sensi del
precedente articolo 10
in relazione ai presumibili flussi dei pagamenti connessi alle erogazioni in fase di preammortamento e ammortamento dei mutui.
Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti di cui al precedente articolo.
Gli interessi attivi maturati su detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio in conto entrate del bilancio regionale.
ARTICOLO 12 Delega esercizio controllo procedure e vincoli economici e tecnici ARTICOLO 13 Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all' art. 38, L. n. 457 del 1978
Il limite di impegno di cui al
terzo comma dell' articolo 27
citato nel comma precedente è modificato in lire 471.000.000 negli esercizi dal 1983 al 2002 e nell' importo di L. 390.000.000 nei successivi quattro esercizi (Capº 08091/ 01).
Il tasso a carico del mutuatario non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,5 per cento.
ARTICOLO 14 Utilizzazione residue disponibilità fondo edilizia economica e popolare LR n. 22 del 1975
L' Assessore dei lavori pubblici, mediante uno o più provvedimenti, è autorizzato a versare alla contabilità speciale della
legge 24 giugno 1974, n. 268
, al fine di incrementare lo stanziamento iscritto al titolo di spesa 8.3.2/ 1 denominato << intervento per l' edilizia abitativa >> del programma straordinario 1982-1984, le disponibilità finanziarie sussistenti sul << Fondo per l' edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano >> di cui alla
legge regionale 18 aprile 1975, n. 22
e non più impegnabili ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento di esecuzione.
La gestione del fondo di cui al comma precedente permane, secondo le norme di cui alla
legge n. 22 del 18 aprile 1975
, sino all' esaurimento, in termini di competenza e di cassa, delle disponibilità ancora occorrenti a regolare le partite residue.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
ARTICOLO 15 Destinazione quote legge n. 984 del 1977
A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l' applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984
, sono autorizzate per l' anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati: A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l' applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984
, sono autorizzate per l' anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
- a)
esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'
articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454
(Cap. 06249): lire 21.500.000.000;
- b)
manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'
articolo 17 , commi primoe secondo
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215
(Capº 06245): L. 2.000.000.000;
- c)
incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
, per le attività previste dal titolo di spesa P. 1- 01 (Capº 06285): L. 6.500.000.000;
- d)
costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell'
articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Capº 06086): L. 1.200.000.000;
- e)
esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'
articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
, e dell'
articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38
(Cap. 06087): L. 3.000.000.000;
- f)
costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'
articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Cap. 06088): L. 8.550.000.000;
- g)
contributi per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dal progetto di promozione per il comparto lattiero - caseario in applicazione della
legge regionale 13 luglio 1962, n. 9
, e successive modificazioni (Cap. 06049): L. 3.000.000.000;
- h)
costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette in serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l' energia solare ed eolica, in applicazione della
legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46
, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06053): L. 3.000.000.000;
- i)
iniziative dirette dell' Amministrazione regionale per promuovere l' incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle
leggi 29 giugno 1929, n. 1366
, e
27 novembre 1956, n. 1367
(Capº 06150): L. 1.450.000.000;
- l)
concessione di contributi per promuovere l' incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle
leggi 29 giugno 1929, n. 1366
, e
27 novembre 1956, n. 1367
(Cap. 06151/01); L. 80.000.000;
- m)
concessione di contributi per l' acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell'
articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454
(Capitolo 06163): lire 2.990.000.000;
- n)
concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell'
articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
(Cap. 06167): L. 1.750.000.000; A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l' applicazione della
legge 27 dicembre 1977, n. 984
, sono autorizzate per l' anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
- o)concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (Cap. 06021): L. 70.000.000;
- p)
impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della
legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46
, e successive modificazioni e integrazioni (Cap. 06055): lire 440.000.000;
- q)
concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all' 80 per cento della spesa ammessa, per acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla
legge regionale 9 novembre 1950, n. 47
(Cap. 06222): L. 1.390.000.000;
- r)
finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della
legge regionale 15 marzo 1976, n. 14
(Cap. 06011): L. 6.600.000.000;
- s)
concessione di contributi per l' acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l' ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della
legge regionale 2 agosto 1951, n. 14
, e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06182): L. 500.000.000.
ARTICOLO 16 Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Una quota, pari a lire 5.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al <<Fondo per l' attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale>>, di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P. 1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'
articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5
(promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
ARTICOLO 17 Concorsi negli interessi su mutui di miglioramento fondiario
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli
articoli 1e 8
della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30
, è autorizzato l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000.000.000 le cui annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (Cap. 06060).
ARTICOLO 18 Fondo regionale sviluppo zootecniaARTICOLO 19 Spese per l' acquisizione della DAI di Terralba
E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l' acquisizione e la conseguente ristrutturazione, in base ad un programma organico predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, da parte della DICOVISA, della Distilleria agricola industriale DAI di Terralba (Cap. 06237).
ARTICOLO 20 Spese per la realizzazione dell' impianto di depurazione della DICOVISA.
E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 a favore della DICOVISA per la realizzazione delle opere necessarie alla depurazione delle acque di scarico dello stabilimento (Cap. 06237).
ARTICOLO 21 Contributi per impianti cooperativi ARTICOLO 22 Contributi integrativi in agricoltura
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, fino alla misura prevista dalle leggi regionali, i contributi erogati a favore di aziende agricole, ai sensi di leggi dello Stato e di regolamenti comunitari.
ARTICOLO 23 Modifica alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60ARTICOLO 24 Patrimoni silvo - pastorali di Comuni
Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1983, destinato all' erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo - pastorale, può essere utilizzato anche per le spese sostenute a tal fine dagli stessi Comuni negli anni 1981 e 1982.
ARTICOLO 25 Elettrificazione agricolaARTICOLO 26 Fondo tutela livelli occupativi ARTICOLO 27 Credito di esercizio
L'
articolo unico della legge regionale 15 marzo 1978, n. 12
, è sostituito dal seguente:
«
<< L' ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di L. 500.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria >>
»
.
ARTICOLO 28 Utilizzo delle giacenze sulla contabilità speciale di cui agli articoli 2 e 26 legge n. 268 del 1974
Le giacenze presenti sulla contabilità speciale prevista dagli
articoli 2e 26
della legge 24 giugno 1974, n. 268
, possono essere impiegate per la concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle provvidenze previste dalla legislazione nazionale a favore delle imprese industriali e per le quali sia stata conclusa positivamente la istruttoria.
ARTICOLO 29 Programma di formazione professionale
La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983 è determinata in L. 15.500.000.000 (Capº 10001).
ARTICOLO 30 Assegni di studio agli studenti universitariARTICOLO 31 Contributi alle Universtià di Cagliari e Sassari
I contributi da concedere per l' anno 1983 alla facoltà di lettere e filosofia dell' Università di Cagliari e alla facoltà di Scienze agrarie dell' Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 60 milioni (Cap. 11072) e da 2 a 10 milioni (Cap. 11075).
ARTICOLO 32 Anticipazioni ai Comuni
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni, entro il 30 giugno 1983, una quota delle somme, previste nei Capitoli 11004 e 11006, non superiore al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1982.
ARTICOLO 33 Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all' Istituto zooprofilattico
Per l' effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall'
articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6
, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di lire 740 milioni, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data del 20 luglio 1980 (Cap. 12160).
ARTICOLO 34 Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64
, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della difesa dell' ambiente del bilancio della Regione per l' anno 1983 sono realizzati con le modalità previste dall' articolo 4 della stessa legge.
Con le stesse modalità può essere eseguito un programma di opere utilizzando le disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 05078/ 01 del predetto stato di previsione della spesa sino alla concorrenza dell' importo di L. 6.000.000.000; a tali interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.
Nelle more della ripresa dei lavori di bonifica nello stagno di Santa Gilla l' Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare i pescatori di detto stagno anche in interventi di valorizzazione e salvaguardia di altri laghi salsi dell' Isola sulla base di programmi predisposti dall' Assessorato dell' ambiente.
ARTICOLO 35 Finanziamento integrativo ai Comuni per il servizio antincendi nelle campagneARTICOLO 36 Personale CRAAI. ARTICOLO 37 Carta sughericola della Sardegna
Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 (Cap. 09001).
ARTICOLO 38 Carta geologica della Sardegna
Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative <<monografie>>, è autorizzata, per l' anno finanziario 1983, la spesa di lire 150.000.000 (Cap. 09003).
ARTICOLO 39 Centri pilota per l' artigianato ARTICOLO 40 Anticipazione contributo funzionamento ETFAS
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l' anno 1983, con proprie disponibilità a titolo di anticipazione dell' assegnazione statale spettante alla Regione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259
, la somma di L. 10.000.000.000 all' ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna - per il suo funzionamento nell' anno 1983 (Cap. 06282).
ARTICOLO 41 Anticipazione all' Ente Autonomo del flumendosa
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell' anno 1983, con proprie disponibilità , all' Ente Autonomo del Flumendosa, la somma di lire 300.000.000 per la corresponsione dei trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all'
articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Cap. 08242).
ARTICOLO 42 Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in S. Antioco
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 300.000.000 (Cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant' Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1982-1983.
Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l' intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei Comuni debitori.
ARTICOLO 43 Contributo straordinario per il primo funzionamento dell' IACP di Oristano
Per le finalità e con le medesime modalità di restituzione indicate nell'
articolo 25 della legge 12 novembre 1982, n. 38
, l' anticipazione a favore dell' Istituto autonomo case popolari di Oristano, prevista da tale disposizione di legge, è determinata in lire 100.000.000 (Capº 08240).
ARTICOLO 44 Consultori familiari
La Regione destina, nell' anno 1983, al finanziamento del programma di istituzione e funzionamento dei consultori familiari la somma di L. 2.233.363.690 (Cap. 12165) a tale spesa fa fronte con risorse proprie in relazione alla mancata utilizzazione - e conseguente economia di spesa - dell' assegnazione ricevuta dallo Stato in conto dell' esercizio 1979 ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405
, e
22 maggio 1978, n. 194
.
ARTICOLO 45 Consulta femminile regionale
Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1979 n. 53
, è elevato, per l' anno 1983 da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 (Cap. 10030).
ARTICOLO 46 Contributi alle associazioni fra enti locali ARTICOLO 47 Centri servizi sociali ARTICOLO 48 Centri per i servizi culturali
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell' anno 1983 contributi per complessive lire 220 milioni (Cap. 11038) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato per l' agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 49
NOTA NEL BOLLETTINO UFFICIALE E' SALTATA LA NUMERAZIONE RELATIVA ALL' ARTICOLO NUMERO 49
ARTICOLO 50 Contributi ai Comuni sedi di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1983, contributi per complessive lire 500.000.000 (cap. 11039) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli Istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale previo parere dell' apposita Commissione consiliare.
ARTICOLO 51 Istituto studi e programmi per il Mediterraneo
Il contributo da erogare all' Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla
legge regionale 27 novembre 1979, n. 61
, è elevato, nell' anno 1983 (cap. 11098) da lire 20.000.000 a lire 40.000.000.
ARTICOLO 52 Anticipazioni a favore delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei pastori
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, a titolo di anticipazione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 06002 del bilancio, una somma non superiore alla metà di quella stanziata nello stesso capitolo per l' anno 1982.
ARTICOLO 53
Il presente articolo non è stato riapprovato dal Consiglio in sede di riesame a seguito di rinvio da parte del Governo.
ARTICOLO 54 Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina
L' Assessore della difesa dell' ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l' espletamento dei compiti istituzionali del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina, ivi compresa l' attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.
ARTICOLO 55 Funzionamento zone allevamento selvaggina
In dette zone potranno essere finanziate opere di miglioramento fondiario, ritenute indispensabili per l' allevamento in natura della fauna selvatica.
Per l' erogazione dei predetti finanziamenti, l' Assessore della difesa dell' ambiente dovrà acquisire il preventivo parere tecnico di fattibilità del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.
ARTICOLO 56 Consorzio del porto di Civitavecchia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l' anno 1983 (cap. 13035).
ARTICOLO 57 Operatività del Fondo di garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale n. 4 del 1981ARTICOLO 58 Copertura finanziaria
Alle nuove e maggiori spese previste dalla presente legge e valutate in complessive lire 107.062.363.690 si fa fronte:
- quanto a lire 64.020.000.000 con le quote spettanti alla Regione sugli stanziamenti previsti dalla
legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15)
;
- quanto a lire 5.000.000.000 con gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui alla
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (art. 16)
;
- quanto a lire 740.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (art. 33);
- quanto a lire 37.302.363.690 con l' utilizzo del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi e di bollo, derivante dal loro naturale incremento.
ARTICOLO 59
La presente legge ha efficacia dall' 11 maggio 1983.
Sono convalidati gli atti amministrativi, definiti o in corso di perfezionamento, posti in essere con riferimento al testo promulgato il 10 maggio 1983 con il titolo <<
Legge regionale 10 maggio 1983, n. 12
. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l' anno finanziario 1983 (legge finanziaria) >>.
Si intendono riferiti alla presente legge i richiami al testo di cui al comma precedente contenuti in successive disposizioni.
ARTICOLO 60
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 28 maggio 1985.Melis