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LEGGE REGIONALE n° 13 del 14 aprile 1987
Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino - Aurisina.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 16 del 23 aprile 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Oggetto
      L' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire annualmente, nel limite dello stanziamento all' uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale, borse di studio per la frequenza dei corsi biennali funzionanti presso il Collegio del mondo unito dell' Adriatico di Duino - Aurisina.

      L' ammontare di ciascuna borsa di studio sarà determinata annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del mondo unito dell' Adriatico.
ARTICOLO 2 Destinatari
      Le borse di studio biennali verranno assegnate annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, a studenti d' ambo i sessi, residenti in Sardegna o figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultino vincirori dei concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito.
ARTICOLO 3 Modalità di erogazione
      Le borse di studio di cui ai precedenti articoli verranno erogate in due rate di pari entità , all' inizio di ciascun anno scolastico, direttamente al Collegio del mondo unito dell' Adriatico, il quale provvederà a documentare l' avvenuta assegnazione delle borse stesse con i criteri di cui all' articolo 2 , nonchè la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari.
ARTICOLO 4 Studenti in disagiate condizioni economiche
      Una maggiorazione pari al dieci per cento dell' importo annuo della borsa verrà concessa ed erogata in due rate, ciascuna pari al 50 per cento della somma stanziata all' inizio ed alla fine dell' anno accademico, ai vincitori della borsa stessa.

      La maggiorazione di cui al precedente comma è riservata esclusivamente ai beneficiari appartenenti ad un nucleo familiare  [abrogazione] con un reddito imponibile non superiore al limite di 12.000.000 annui  [1]  [sostituzione]  con ISEE non superiore ad euro 12.000 annui, determinato sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e successive modifiche e integrazioni   [2] .
ARTICOLO 5 Attività informativa
      L' Amministrazione regionale provvede ad informare le istituzioni scolastiche e la Consulta regionale per l' emigrazione in ordine ai tempi, ai criteri ed alle modalità stabiliti della Commissione italiana per i Collegi del mondo unito per l' accesso e la frequenza del Collegio di Duino - Aurisina.
ARTICOLO 6 Norma transitoria
      L' Amministrazione regionale è autorizzata ad accreditare al Collegio del mondo unito la somma di Lº 100.000.000 a titolo di contributo per le spese sostenute per la frequenza di alunni sardi negli anni pregressi.
ARTICOLO 7 Norma finanziaria
      Nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento accanto agli stessi indicato:

    Capitolo 11144 - (NI) - 1.1.1.6.2.2.06.04 -

    Borse di studio per la frequenza di corsi biennali presso il Collegio del mondo unito dell' Adriatico di Duino Aurisina ( art. 1 della presente legge)

    L. 30.000.000

    Capitolo 11145 - (NI) -

    Contributo al Collegio del mondo unito dell' Adriatico di Duino Aurisina per le spese sostenute negli anni pregressi ( art. 6 della presente legge)

    L. 100.000.000.

      A favore dei suddetti capitoli è stornata dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio dello stesso bilancio della Regione per l' anno 1987, la somma di L. 130.000.000 mediante pari utilizzazione delle riserve di cui al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.

      Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L.130.000.000 per l'anno 1987 e in L.30.000.000 annui per gli anni successivi, fanno carico per l'anno 1987 sui sopra indicati capitoli 11144 e 11145 e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente al capitolo 11144 del bilancio della Regione per l'anno 1987.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 aprile 1987. Melis

Note di vigenza

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