Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE n° 13 del 30 marzo 1994
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 12 del 9 aprile 1994

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Abrogazione di norme ARTICOLO 2 Rideterminazione di autorizzazioni di spesa
    1.  Le autorizzazioni di spesa previste per gli anni 1995 e 1996 dagli articoli 6, commi 1 e 2 , 7 e 13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , sono rideterminate come segue:

    art. 6, comma 1 edilizia abitativa - (cap. 08112)

    1995 lire 77.300.000.000

    1996 lire 9.000.000.000

    art. 6, comma 2 edilizia sanitaria - (cap. 08070/ 03)

    1995 lire 5.000.000.000

    1996 lire 55.000.000.000

    art. 7 interventi nel settore idrico - (cap. 08069/ 11)

    1995 lire 5.000.000.000

    1996 lire 85.000.000.000

    art. 13 mattatoi - (cap. 08073/ 01)

    1995 lire 1.000.000.000

    1996 lire 7.000.000.000.
ARTICOLO 3 Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo ARTICOLO 4 Aziende di trasporto
    1.  Nella legge regionale n. 2 del 1994 l' articolo 30 è sostituito dal seguente: << «Art. 30 - Aziende di trasporto
      1.  Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche o private dei contributi per conseguire l' equilibrio economico dei bilanci, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 130.000.000.000 (cap. 13002/ 01).

      2.  E' altresì autorizzato nell' anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi per investimenti previsti dall' articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982 (capº 13026)
    » >>.
ARTICOLO 5 Progetti speciali finalizzati all' occupazione ARTICOLO 6 Aziende foreste demaniali
    1.  Nella legge regionale n. 2 del 1994 l' articolo 59 è sostituito dal seguente: << «Art. 59 - Aziende delle foreste demaniali
      1.  Nello statuto dell' Azienda delle foreste demaniali della regione Sarda, approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 , modificato dalla legge regionale 5 luglio 1972, n. 19 , al numero 1) è inserita la seguente lettera: h) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l' acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa di società pubbliche, private o miste, previa autorizzazione legislativa della regione.

      2.  Per sostenere gli oneri derivanti dall' attività di cui al comma 1 è autorizzata, nell' anno 1994, l' erogazione di un contributo di lire 2.000.000.000 a favore della precitata Azienda per l' acquisto di partecipazioni azionarie e per le spese di gestione della SARFOR Sardegna Forestale SpA (capº 05036).

      3.[sostituzione]  Il programma di spesa è approvato dal Consiglio di amministrazione dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda à termini dell'articolo 5 dello Statuto dell' Azienda medesima approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 , e successive modificazioni ed integrazioni. [2]
    » >>.
ARTICOLO 7 Interventi a favore dei lavoratori dell' industria
    1.  In conseguenza dell' economia di lire 334.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1993, a fronte dello stanziamento previsto dall' articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 . la relativa spesa è autorizzata nell' anno 1994 (cap. 01068/01) per la concessione dei sussidi una tantum ai lavoratori dell' industria colpiti da licenziamento o sospensione di lavoro.
ARTICOLO 8 Assemblea del volontariato ARTICOLO 9 LR n. 25 del 1993 Trasferimento di risorse agli enti locali
    1.  Nella tabella A allegata alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 , le dotazioni del capitolo 05065 devono intendersi confluite nel fondo di cui al capitolo 04018 anzichè nel fondo di cui al capitolo 04019.
ARTICOLO 10 Contributi per gli oneri di gestione dei musei di enti locali ARTICOLO 11 Associazione Sardegna - Kazakhstan
    1.  Per il programma di manifestazioni di carattere culturale e sportivo, effettuato in Sardegna e nella Repubblica del Kazakhstan nel corso del 1992, in attuazione del protocollo d' intesa stipulato ad Alma - Ata in data 24 maggio 1991, tra la Regione Sardegna e la predetta Repubblica (protocollo ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali il 18 dicembre 1991), è concesso all' Associazione Sardegna - Kazakhstan, con sede in Cagliari, un finanziamento di lire 250.000.000.

    2.  L' Associazione beneficiaria dovrà , a tal fine, presentare la documentazione delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 12 Produttività
    1.  Ai fini dell' applicazione dell' articolo 19, commi 1 e 5, delle norme risultanti dalla disciplina dell' accordo contrattuale per il triennio 1988/1990, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 5.993.000.000 (capº 02017).
ARTICOLO 13 Progetti speciali LR n. 27/1993ARTICOLO 14 Interventi a sostegno della ricerca sulla B - Talassemia
    1.  Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994 , è inserito il seguente provvedimento: « << 12 - SANITA' - (importi in milioni) LR 11/ 90 - Interventi a sostegno della ricerca sulla B - talassemia - Cap. 12058/ 02 - 1994 - 500; 1995 - 500; 1996 - 500. >> » .
ARTICOLO 15 Disposizioni finanziarie
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 marzo 1994Cabras

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna