ARTICOLO 1 1.
Fino al
[abrogazione] 31 dicembre 1995
[1]
[sostituzione] 31 dicembre 1996
[2]
, nelle more della predisposizione delle norme di attuazione della
legge regionale 9 giugno 1994, n. 31
, e della stipula delle relative convenzioni aggiuntive con gli Istituti di credito convenzionati, l' istruttoria e la definizione delle pratiche ci cui alla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 16
, dovrà svolgersi con l' osservanza delle direttive e procedure previste dalla stessa
legge regionale n. 16 del 1983
e dal Regolamento di attuazione approvato con DPG 24 ottobre 1986, n. 130.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 15 maggio 1995 Palomba