ARTICOLO 1 1.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
legge regionale 3 luglio 1998, n. 22
(Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle
leggi regionali n.. 35 del 1952
e
n. 11 del 1953
) e la decisione comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli dal 92 al 94 del Trattato CE, i benefici previsti dalla stessa legge sono concessi ai soggetti di cui ai
capi I
,
II
e
III
nei limiti del regime de minimis di cui alla decisione 96/C 68/ 06 CE della Commissione del 6 marzo 1996.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 aprile 1999 Palomba