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LEGGE REGIONALE n° 13 del 18 luglio 2000
Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 23 del 27 luglio 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda nel periodo intercorrente fra il 31 marzo 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti egualmente salvi i provvedimenti adottati nel medesimo periodo dall'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.
ARTICOLO 2
    1.  All' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) nel comma 1 le parole «"dal 31 marzo 2000"» , sono sostituite dalle seguenti: «"dal 1° gennaio 2001"» ;
    • b) i commi 4 , 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: " «
        4.  E' altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio, nei dodici mesi precedenti, presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

        5.  Il restante personale in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e a turno, regolato dai contratti collettivi del settore forestale è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

        6.  La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 4 e 5, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei dodici mesi precedenti il dicembre 2000, soggetto all'avviamento à termini dell' articolo 5, comma 1, numero 4, del decreto legge 3 febbraio 1970 , convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83 , ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.
      » ".
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4ARTICOLO 5
    1.  All' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) nel comma 3 le parole «"31 marzo 2000"» sono sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2000"» ;
    • b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: " «
        3 bis.  I lavori forestali, i cui programmi e relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente.
      » ";
    • c) nel comma 5 le parole «"31 marzo 2000"» sono sostituite dalle seguenti: «"31 dicembre 2000"» .
ARTICOLO 6
    1.  E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario 2000 nel testo allegato alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 18 luglio 2000 Floris

Note di vigenza

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