ARTICOLO 1 1.
Al fine di concorrere al sostegno delle attività dei sodalizi sportivi dell' Isola, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a decorrere dalla stagione agonistica 1993/1994, contributi forfettari a favore dei sodalizi medesimi che partecipino a campionati nazionali comprovanti trasferte fuori della Sardegna.
3.
La misura dei contributi forfettari di cui al
comma 1
sarà determinata nell' ambito del programma annuale d' intervento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
, ed avuto riguardo a:
- a)livello di campionato disputato;
- b)area geografica in cui viene disputato il campionato;
- c)numero degli atleti ammessi per disciplina sportiva;
- d)numero di trasferte;
- e)tasse di gara ed iscrizione al campionato. La misura dei contributi non potrà , comunque, superare il 90 per cento delle spese ammissibili.
4.
I contributi forfettari sono erogati, quanto al 60 per cento, dietro dimostrazione dell' avvenuta iscrizione ai campionati di cui al
comma 3
e, per la rimanente quota, a seguito dell' attestazione della loro conclusione. Per le discipline sportive di squadra per le quali ai campionati nazionali si accede dopo una qualificazione regionale, il contributo forfettario sarà concesso solo per la fase nazionale. Nel caso di ritiro dai medesimi tornei i contributi sono ridotti commisurandoli proporzionalmente al numero degli incontri disputati.
5.
La concessione del contributo di cui alla presente legge non è cumulabile, per il medesimo campionato, con finanziamenti concessi dall' Amministrazione regionale per la diffusione di marchi di prodotti agricoli e/ o commerciali.
6.
L' Amministrazione regionale può condizionare la concessione del contributo alla diffusione dell' immagine della Sardegna.
ARTICOLO 2 1.
Il
comma 7 dell' articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36
, è sostituito dai seguenti: "
«7.
In ogni caso è data priorità al programma di interventi approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990, integrato dalle proposte di modifica formalmente avanzate dalle Amministrazioni provinciali interessate al 28 febbraio 1994.
7 bis.
Le Amministrazioni provinciali beneficiarie sono autorizzate, previa modifica delle convenzioni in essere con l' Amministrazione regionale, ad utilizzare le somme ad esse destinate nel corso dell' esercizio finanziario 1991 per la realizzazione delle opere di cui al comma 7.
»
"
ARTICOLO 3 1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 annue.
2.
Nel bilancio della Regione per gli anni 1994- 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11
e
artº 3 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
)
1994 lire 1.000.000.000
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 1.000.000.000
mediante riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2
:
1994 voce 5 lire 1.000.000.000
1995 voce 1 lire 1.000.000.000
1996 voce 1 lire 1.000.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11116 -
Contributi per manifestazioni sportive (
LR 21 giugno 1950, n. 17
,
art. 16 LR 26 gennaio 1984, nº 5
e
art. 75, LR 30 maggio 1989, n. 18
)
1994 lire 500.000.000
1995 lire 500.000.000
1996 lire 500.000.000
Cap. 11139 -
Borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi postuniversitari, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di specializzazione; spese accessorie (
artt. 21, 22e 23,
LR 7 giugno 1984, n° 28
,
art. 25, LR 26 gennaio 1989, n. 5
,
art. 6, LR 26 gennaio 1993, n. 7
e
art. 39, LR 29 gennaio 1994, n. 2
)
1994 lire 2.100.000.000
1995 lire 2.100.000.000
1996 lire 2.100.000.000
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11120 -
(Nuova istituzione) - 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04) - Cat. prog. 07 - Contributi forfettari a favore dei sodalizi sportivi dell' Isola che partecipino a campionati nazionali (
art. 1
della presente legge)
1994 lire 3.600.000.000
1995 lire 3.600.000.000
1996 lire 3.600.000.000
3.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo 11120 del bilancio della Regione per l' anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 15 aprile 1994 Cabras