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LEGGE REGIONALE  n° 14 del 19 luglio 2000
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 23 del 27 luglio 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999
    1.  E' istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.

    2.  Per l'istituzione ed il funzionamento del Centro di cui al comma 1 e per l'attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 900.000.000 (cap. 05014/33).
ARTICOLO 2 Procedure per l'approvazione del piano di tutela delle acque
    1.  Il piano di tutela delle acque, di cui all' articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999 , è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con la partecipazione delle province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.

    2.  Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.

    3.  Sul documento il Consiglio si pronuncia entro 90 giorni, decorsi i quali esso s'intende approvato.

    4.  L'Assessorato dell'ambiente, sulla basi dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio regionale provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    5.  Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999 . Fatte salve le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999 , in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti.
ARTICOLO 3 Disposizioni in materia di autorizzazioni agli scarichi
    1.  In materia di autorizzazioni agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo n. 152 del 1999 .

    2.  In deroga all' articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999 , è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.

    5.  Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999 , come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai Comuni interessati e alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da lire 2 milioni a 10 milioni.

    6.  Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i Comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati.
ARTICOLO 4 Spese per il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti ARTICOLO 5 Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti inquinati
    1.  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 , è sostituito dal seguente: " «
      1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Provincie interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interesse dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore specifici programmi provinciali
    » ".


    2.  Per la realizzazione di interventi bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.
ARTICOLO 6 Spese per la realizzazione di impianti di depurazione
    1.  Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001,1a spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013/10).
ARTICOLO 7 Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali ARTICOLO 8 Spese per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
    1.  Per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 05012/03).
ARTICOLO 9 Modifiche alla L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"
    2.  Nel comma 1 dell'articolo 59 sono abrogate le seguenti parole: «"alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo" » .

    3.  Al comma 2 del medesimo articolo 59 sono aggiunte le parole: «"nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi "» .

    4.  Prima del comma 2 dell'articolo 80 inserito il seguente: " «
      02.  La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio
    » ".


    6.  Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo: «"Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni"» .
ARTICOLO 10 [abrogato] [1] Indennizzo in conseguenza di eccezionali eventi naturali
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico, abbiano subìto la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature, un risarcimento fino al 60 per cento del danno subìto.

    2.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali o di alterazione del regime idraulico abbiano subìto la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere  [abrogazione] superiore al 60 per cento  [2]  [sostituzione] , fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria ,  [3] del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali.

    3.  L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999.

    4.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a lire 1.500.000.000 è riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086).
ARTICOLO 11 Restituzione dei canoni demaniali per finalità di pesca
    1.  Al fine di riversare all'Amministrazione finanziaria statale le somme introitate dalla Regione a titolo di canoni di concessioni demaniali per attività di pesca dal 1982 al 1995, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 05111/02 - N.I.)
ARTICOLO 12 Interventi straordinari per lo stagno di Cabras
    1.  A seguito degli eccezionali eventi naturali, che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras.

    2.  Il piano di cui al comma 1 è approvato, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; se il parere non è espresso nel termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente coordina l'attuazione del piano avvalendosi del titolare della concessione per l'esercizio della pesca, della Provincia Oristano, dei Comuni di Cabras, Nurachi e Riola, dell'Azienda USL n. 5 e del Consorzio di bonifica di Oristano, anche attraverso la delega dei singoli interventi agli stessi soggetti.

    3.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall' articolo 10 alle imprese di pesca operanti nel stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1 . Le provvidenze sono concesse per i danni subiti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

    4.  Le spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono determinate in lire 700.000.000 per l'anno 2000, in lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 4.500.000.000 per l'anno 2002. Le spese derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono determinate in lire 4.300.000.000 per l'anno 2000, in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 1.500.000.000 per l'anno 2002. Il presente quadro finanziario può essere variato in relazione all'effettiva realizzazione del recupero produttivo dello stagno e delle operazioni di risanamento.
ARTICOLO 13 Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei fenicotteri del Parco di Molentargius e dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE
    2.  Per il monitoraggio dei fenicotteri nell'area protetta del Parco regionale naturale di Molentargius, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa, di lire 30.000.000 (cap. 05107/05).
ARTICOLO 14 Rete radio regionale
    1.  Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 05038/03).
ARTICOLO 15 Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi della Sardegna e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale
    1.  E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 "Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola" e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi (cap. 05078/13).
ARTICOLO 16 Interventi nei compendi ittici
    1.  L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di lire 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078/08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei).
ARTICOLO 17 Impegnabilità dei fondi assegnati per interventi infrastrutturali ambientali ARTICOLO 18 Rideterminazioni di spesa ARTICOLO 19 Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 24.510.000.000, per l'anno 2000, in lire 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

ARTICOLO 20 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 19 luglio 2000 Floris

Note di vigenza

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