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LEGGE REGIONALE n° 15 del 6 maggio 1991
Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18 del 10 maggio 1991

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
    1.  L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, nei limiti delle disponibilità esistenti per l' attuazione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni, le provvidenze previste in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altri provvedimenti legislativi statali in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

    2.  Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , l' onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione.
ARTICOLO 3
    1.  L' istruttoria, il collaudo e l' erogazione degli aiuti previsti dalla presente legge è attribuita all' Ufficio speciale istituito presso l' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale à termini dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 .
ARTICOLO 4
    1.  Per la concessione delle provvidenze considerate dalla presente legger sono autorizzate le seguenti spese:

    - lire 57.000.000.000 da iscriversi nel capitolo 06120 del bilancio per l' anno 1991 e da versarsi al fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui agli articoli 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 e 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 ;

    - lire 2.000.000.000 da iscriversi nel capitolo 06121 dei bilanci per gli anni dal 1991 al 1995, quale limite d' impegno per la concessione del concorso negli interessi relativi ai prestiti di cui all' articolo 1, lettera c) , della presente legge.

    3.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sui capitoli 06120 e 06121 del bilancio della Regione per l' anno 1991 e sulc apitolo dei bilanci dal 1992 al 1995 corrispondente al capitolo 06121 del bilancio 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 maggio 1991Floris

Note di vigenza

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