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LEGGE REGIONALE n° 15 del 27 agosto 1992
Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 1 settembre 1992

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


TITOLO I
NORME INTEGRATIVE E DI RACCORDO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4
    ARTICOLO 1 Oggetto
      1.  La Regione autonoma della Sardegna promuove l' istituzione di servizi socio - assistenziali a favore delle persone affette da disturbi psichici residenti nel territorio regionale in armonia con la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 .

      3.  Ai sensi degli articoli 11, 12e 13 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , le funzioni socio - assistenziali previste dalla presente legge sono attribuite ai Comuni singoli, ai consorzi volontari ed alle associazioni di Comuni.

      4.  Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge si applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti nel territorio regionale.
    ARTICOLO 2 Tipologia dei servizi
      3.  Gli interventi di assistenza economica previsti dalla precedente lettera a) , se a carattere continuativo, non sono cumulabili con l' assegno previsto dal Titolo II della presente legge.
    ARTICOLO 3 [abrogato] [1] Requisiti per l' accesso ai servizi
      1.  Costituisce condizione per l' accesso ai servizi socio - assistenziali previsti dall' articolo precedente il fatto che il soggetto sia assistito dai servizi del dipartimento di salute mentale o dal servizio di neuropsichiatria infantile della competente Unità Sanitaria Locale e che per esso le strutture competenti ai sensi del successivo articolo 4 abbiano predisposto un adeguato piano d' intervento.
    ARTICOLO 3 [sostituzione] [2] Requisiti per l' accesso ai servizi
      1.  Costituisce condizione per l' accesso ai servizi socio - assistenziali previsti dall' articolo 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno - infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell' ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
    ARTICOLO 4 Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio - assistenziali
      1.  L' equipe del  [abrogazione] dipartimento di salute mentale  [3]  [sostituzione] Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici  [4] o il  [abrogazione] servizio di neuropsichiatria infantile  [5]  [sostituzione] Servizio della tutela materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici  [6] dell' USL competente per territorio, integrata dall' operatore del servizio socio assistenziale del Comune, determina la tipologia dell' intervento a favore del soggetto affetto da disturbi psichici o da ritardo mentale, previa attenta valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio. Contestualmente stabilisce la cadenza temporale delle relative verifiche.

      2.  Nel caso in cui nell' Unità Sanitaria Locale non sia attivato il  [abrogazione] dipartimento di salute mentale  [7]  [sostituzione] Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici  [8] , le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dall' omonima struttura dell' Unità Sanitaria Locale viciniore.

      3.  Nel caso in cui nell' Unità Sanitaria Locale non sia attivato il  [abrogazione] servizio di neuropsichiatria infantile  [9]  [sostituzione] Servizio della tutela materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici  [10] , le funzioni sono svolte dall' omonimo servizio dell' Unità Sanitaria Locale viciniore.

      4.  Per l' attuazione di specifiche forme d' intervento che richiedono l' integrazione tra l' are assistenziale e l' area sanitaria, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali stipulano apposite convenzioni ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , e dell' articolo 14, terzo comma , del DPGR 14 febbraio 1989, n. 12.
    ARTICOLO 5 [abrogato] [11] Programmazione: rinvio della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4ARTICOLO 5 [sostituzione] [12] Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4
      1.  Gli enti locali interessati all' organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dall' Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio - assistenziali previsto dall' articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 .

      2.  Sarà data precedenza, nell' attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

      3.  I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 , dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l' ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell' Amministrazione regionale.

      5.  I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall' articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 .

TITOLO II
ASSISTENZA ECONOMICA
    ARTICOLO 6 [abrogato] [13] Sussidio economico
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore dei cittadini residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

      2.  Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi del dipartimento di salute mentale o dal servizio di neuropsichiatria infantile e che per lo stesso ai stato predisposto un adeguato piano d' intervento ai sensi del precedente articolo 4 .
    ARTICOLO 6 [sostituzione] [14] Sussidio economico
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

      2.  Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all' articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d' intervento.
    ARTICOLO 7 Infermità riconosciute
      1.[abrogazione]  Ai sensi dell' articolo 6 della presente legge si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado tale da costituire motivo di permanente ed irreversibile perdita delle capacità occupazionali e/ o dell' autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana. [15]

      1.[sostituzione]  Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/ o dell' autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana. [16]

      2.  L' elenco delle infermità previsto dall' allegato A della presente legge è aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della sanità , sentita la competente Commissione consiliare.
    ARTICOLO 8 [abrogato] [17] Competenze delle equipe dipartimentali
      1.  L' equipe dipartimentale o il servizio di neuropsichiatria infantile dell' Unità Sanitaria Locale, integrati dall' operatore del servizio socio - assistenziale del Comune, esprime il parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del sussidio in relazione al piano d' intervento previsto per il soggetto.

      2.  Per i casi di carenza nella Unità Sanitaria Locale competente dei servizi psichiatrici, si provvede ai sensi del precedente articolo 4 , secondo e terzo comma .

      3.  Nel caso in cui l' equipe ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l' intervento socio - sanitario alternativo e ne verifica l' attuabilità sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.

      4.  Qualora la Commissione periferica prevista dal successivo articolo 14 conceda il sussidio nonostante il parere negativo della equipe, è tenuta a darne nel provvedimento adeguata motivazione.
    ARTICOLO 8 [sostituzione] [18] Competenze della equipe dipartimentali
      1.  I servizi di cui all' articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d' intervento previsto per il soggetto, nonchè alle risorse familiari e territoriali.

      2.  Per i casi di carenza nell' Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1 , si ricorre all' Azienda viciniore.

      3.  Nel caso in cui l' equipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l' intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.
    ARTICOLO 9 [abrogato] [19] Stato di bisogno economico
      1.  Ai sensi dell' articolo 6 della presente legge si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a lire 550.000 mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte.

      2.  Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di accompagnamento.

      3.  Non sussiste lo stato di bisogno a carico di minori, interdetti o inabilitati quando la famiglia di appartenza super il reddito imponibile di lire 50 milioni.

      4.  Il limite di reddito previsto al precedente primo comma è aggiornato annualmente mediante la legge finanziaria regionale.
    ARTICOLO 9 [sostituzione] [20] Stato di bisogno economico
      2.  Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di accompagnamento.

      3.  I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni.

      4.  Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

      5.  I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
    ARTICOLO 10 Misura del sussidio
      1.  Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economico previste dai precedenti articoli 7 e 9 la Regione concede un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza della somma di lire 550.000 mensili, o della maggiore somma derivante dall' adeguamento annuale del limite di reddito di cui all' articolo 9, quarto comma , della presente legge.

      1 bis.[sostituzione]  La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo , è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. [21]

      1 ter.[sostituzione]  La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l'importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 . [22]

      1 quater.[sostituzione]  I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997 , e concordati con il comune di residenza della persona assistita. [23]

      1 quinquies.[sostituzione]  Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita. [24]

      2.  La spesa per l' attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.950.000.000 per l' anno 1992 e in lire 9.950.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 12001 - 01).
    ARTICOLO 11 [abrogato] [25] Procedimento di concessione del sussidio
      1.  Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Commissione periferica competente per territorio ai sensi del successivo articolo 14 , corredata della documentazione di cui all' allegato B della presente legge, del piano d' intervento e del parere di cui ai precedenti articoli 6, secondo comma , e 8 .

      2.  la Commissione accerta la sussistenza delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno economico rispettivamente previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

      3.  Nei dieci giorni successivi la Commissione trasmette le risultanze del proprio accertamento all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale dandone contestuale comunicazione all' istante.

      4.  Il sussidio è concesso con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità , sulla base delle risultanze dell' accertamento compiuto dalla competente Commissione periferica.

      5.  Copia del decreto di concessione è trasmessa al Comune di residenza dell' istante, per le procedure di erogazione, entro 30 giorni dalla sua emanazione.

      6.  Dell' emanazione del provvedimento è data comunicazione all' istante.

      7.  L' erogazione del sussidio è delegata al Comune di residenza dell' istante, che vi provvede mensilmente sulla base delle situazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dall' Assessorato regionale dell' igiene e sanità con provvedimento del Sindaco.

      8.  Il sussidio è concesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
    ARTICOLO 11 [sostituzione] [26] Procedimento di concessione del sussidio
      1.  Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all' allegato B della presente legge.

      2.  Il comune, dopo aver accertato l' esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall' utente interessato. L' Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta formulando altresì il parere obbligatorio sull' opportunità della concessione del sussidio.

      3.  Nel dieci giorni successivi il comune trasmette all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.

      4.  Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.

      5.  Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell' istante, per le procedure di erogazione.

      6.  L' erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell' assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4 .

      7.  La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
    ARTICOLO 12 [abrogato] [27] Costituzione presso i Comuni del fondo per l' erogazione del sussidio
      1.  Per l' erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l' Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun Comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

      2.  Il fondo di cui al precedente comma è costituito, presso ciascun Comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell' ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei soggetti beneficiari ivi residenti alla data del 30 dicembre 1991.

      3.  Il fondo viene reintegrato all' inizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i Comuni trasmettono, con periodicità trimestrale, all' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale, corredati della documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.
    ARTICOLO 12 [sostituzione] [28] Costituzione presso i Comuni del fondo per l' erogazione del sussidio
      1.  Per l' erogazione  [abrogazione] del sussidio previsto  [29]  [sostituzione] dei finanziamenti previsti  [30] dalla presente legge, l' Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

      2.  Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell' anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , recante "Assistenza economico - sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

      3.  La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l' esaurimento di esso.
    ARTICOLO 13 [abrogato] [31] Verifica delle condizioni cliniche ed economiche
      1.  Le condizioni cliniche ed economiche dei soggetti che godono del sussidio sono soggette a verifica. Le relative procedure sono disciplinate con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

      2.  L' equipe dipartimentale verifica annualmente, comunicando nei 30 giorni successivi le risultanze del proprio accertamento alla Commissione periferica, la permanenza delle condizioni cliniche legittimanti la concessione del sussidio.

      3.  All' accertamento della permanenza dello stato di bisogno economico provvede la Commissione periferica competente per territorio con cadenza quinquennale. A tal fine i beneficiari dell' assegno devono presentare annualmente alla Commissione copia delle certificazioni di cui al terzo alinea dell' allegato B della presente legge.

      4.  Le risultanze degli accertamenti sono trasmesse all' Assessorato dell' igiene e sanità e comunicate all' istante entro 10 giorni dalla stesura dei relativi verbali.

      5.  L' insussistenza dello stato di bisogno o delle condizioni cliniche richieste dalla legge, accertata ai sensi dei commi precedenti, è causa di revoca del provvedimento di concessione del sussidio.

      6.  La revoca del sussidio è disposta con decreto motivato dall' Assessore dell' igiene e sanità . Copia del decreto di revoca è trasmessa al Comune competente per territorio entro 30 giorni dalla sua emanazione. Nel medesimo termine il provvedimento è comunicato all' interessato.
    ARTICOLO 13 [sostituzione] [32] Verifica delle condizioni cliniche ed economiche
      1.  Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d' intervento di cui al precedente articolo 6 .

      2.  I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari tutori o curatori la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

      3.  Con la stessa cadenza richiedono all' Azienda USL competente l' accertamento delle condizioni cliniche.

      4.  Le modifiche intervenute sono comunicate all' Assessorato dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale per l' aggiornamento del fondo di cui all' articolo 9 .
    ARTICOLO 14 [abrogato] [33] Commissioni periferiche
      1.  L' accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno rispettivamente previsto agli articoli 7 e 9 della presente legge è demandato ad apposite Commissioni periferiche, istituite in numero di sei, decentrate territorialmente ed aventi competenza per i rispettivi ambiti territoriali:

      - 2 a Cagliari, istituite rispettivamente presso le USL n. 21 e n. 15;

      - 2 a Sassari, istituite rispettivamente presso le USL n. 1 e n. 4;

      - 1 a Nuoro, istituita presso la USL n. 7;

      - 1 ad Oristano, istituita presso la USL n. 13.

      2.  Ciascuna Commissione è nominata con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:
      • a)l' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
      • b)un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;
      • c)un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o di Sassari;
      • [abrogazione]d)un funzionario medico dirigente dell' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale; [34]
      • e)un funzionario amministrativo dell' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. 3. Nel decreto di nomina, per ogni componente effettivo è individuato il supplente.


      3.  Nel decreto di nomina, per ogni componente effettivo è individuato il supplente.

      4.  Le Commissioni periferiche si riuniscono su convocazione del Presidente non meno di due volte al mese, nonchè ogni qual volta sia ritenuto necessario e durano in carica due anni.

      5.[abrogazione]  Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 , e successive integrazioni e modificazioni; la relativa spesa è valutata in lire 50.000.000 annui (cap. 02102). [35]

      5.[sostituzione]  Ai componenti la commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 , e successive modifiche e integrazioni,  [abrogazione] nonchè un incentivo di lire 5.000 per ogni domanda esaminata e definita  [37] . [36]
    ARTICOLO 15 [abrogato] [38] Commissione centrale
      1.  Presso l' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e dell' assistenza sociale, è istituita una apposita Commissione centrale nominata con decreto dell' Assessore regionale dell' igiene e sanità e composta da:
      • a)l' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
      • b)un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;
      • c)un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali della Regione con la posizione funzionale di primari o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o di Sassari;
      • d) un funzionario medico  [abrogazione] dirigente  [39] dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale;
      • e)un funzionario amministrativo dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.


      2.  Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

      3.  La Commissione centrale:
      • a)vigila sull' attività delle Commissioni periferiche;
      • b)formula indirizzi e direttive sulle modalità dell' accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno, finalizzate a garantire l' uniformità di trattamento degli istanti;
      • c)formula proposte di aggiornamento della tabella di patologie;
      • f)formula proposte di revisione delle misure previste dalla presente legge in relazione alla progressiva attuazione della rete dei servizi psichiatrici nel territorio;
      • e) cura l' istruttoria dei ricorsi di cui al successivo articolo 16 .


      4.  In riferimento alle funzioni ad essa attribuite la Commissione presenta all' Assessore regionale dell' igiene e sanità , entro il 31 gennaio di ogni anno, un' apposita relazione.

      5.  la Commissione si riunisce non meno di una volta ogni due mesi ed ogni qual volta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

    ARTICOLO 15 [sostituzione] [40] Commissione centrale
      1.  Al fine di curare l' istruttoria dei ricorsi di cui all' articolo 16 , è istituita presso l' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell' assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale e composta da:
      • a)l' Assessore regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
      • b)un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale dei primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;
      • c)un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;
      • d)un funzionario medico dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale;
      • e)un funzionario amministrativo dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità e dell' assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.


      2.  Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

      3.  La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

      4.  I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l' obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggetto del ricorso.

    ARTICOLO 16 Ricorso
      1.  Contro i provvedimenti di diniego e di revoca della concessione del sussidio è dato ricorso al Presidente della Giunta.
    ARTICOLO 17 Azioni programmatiche
      1.  La Regione si impegna a promuovere, attraverso il piano sanitario regionale, il riordino del settore assistenziale psichiatrico, mediante uno specifico progetto - obiettivo sulla tutela della salute mentale. Detto progetto obiettivo dovrà indicare:

      1) gli obiettivi programmatici regionali in tema di prevenzione, cura e riabilitazione del sofferente, considerati come momenti congiunti di un globale ed inscindibile intervento;

      2) i servizi deputati alla tutela della salute mentale, adeguati per standard di personale e di funzionamento; essi dovranno essere incentrati nel dipartimento di salute mentale e nelle strutture universitarie equipollenti cui sono devolute tutte le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, ivi comprese quelle socio - assistenziali ad esse finalizzate, nel rispetto dei principi della unicità e continuità delle strategie di intervento a favore dei sofferenti mentali e dei portatori di ritardo mentale;

      3) le strutture dei  [abrogazione] dipartimenti di salute mentale  [41]  [sostituzione] Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici  [42] e le strutture universitarie equipollenti, ivi comprese quelle a carattere residenziale e semiresidenziale, nonchè altre di nuova istituzione, i relativi standard in termini di locali ed attrezzature;

      4) le norme di coordinamento funzionale ed amministrativo tra i  [abrogazione] dipartimenti di salute mentale  [43]  [sostituzione] Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici  [44] , le strutture universitarie equipollenti e i servizi socio - assistenziali dei Comuni e delle Unità Sanitarie Locali secondo quanto previsto dal primo comma dell' articolo 16 della legge regionale n. 4/88 e nel rispetto dei principi di cui al punto 2) del presente articolo.
    ARTICOLO 18 Abrogazione ARTICOLO 19 Norme transitorie
      1.  Con l' entrata in vigore della presente legge si estingue il diritto all' assegno mensile percepito ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 . Sono fatte salve le mensilità maturate dagli aventi diritto in base a tale legge sino all' entrata in vigore delle presenti disposizioni.

      2.  I soggetti già titolari del diritto all' assegno previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , per usufruire dei benefici previsti dalle presenti disposizioni devono presentare una nuova domanda ai sensi del precedente articolo 11 , entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è integralmente soggetta alla disciplina prevista dai precedenti articoli 6 , 7 , 9 e 10 .

      4.  Al fine di garantire la continuità degli interventi, per le domande presentate ai sensi del comma precedente e conclusesi con un provvedimento favorevole, l' assegno è erogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    ARTICOLO 20 [abrogato] [45] Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n.44
      1.  Per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore della presente legge del diritto al pagamento della retta di ricovero previsto dall' articolo 1, primo comma, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , la competente equipe dipartimentale, integrata dall' operatore del servizio sociale del Comune, verifica l' opportunità terapeutica del ricovero ed individua il tipo d' intervento più adeguato al caso concreto in base al precedente articolo 2 , tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

      2.  La prosecuzione del ricovero presso la struttura di provenienza del soggetto può essere disposta a condizione che essa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , e che si tratti di struttura convenzionata ai sensi degli articoli 42, settimo comma , e 44, ottavo comma , della medesima legge.

      6.  I Comuni competenti per residenza dei ricoverati comprendono tali oneri nei programmi annuali di cui all' art. 21 della medesima legge .

      7.  Le somme accreditate ai Comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione.
    ARTICOLO 20 [sostituzione] [46] Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell' articolo 1 comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987 n. 44
      1.  Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall' articolo 1, comma 1, lett b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 , il competente servizio dell' Azienda USL, integrato dall' operatore del servizio socio - assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l' opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all' articolo 5 , tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

      2.  La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 .

      5.  Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio - assistenziali, di cui al DPGR 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal DPGR 23 agosto 1990, n. 145.

      6.  L' ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio - assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1 .

      7.  Agli oneri derivanti dall' applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio - assistenziali.

      8.  Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall' articolo 11 .
    ARTICOLO 21 Attuazione del Piano regionale per l' assistenza psichiatrica
      1.  La spesa di lire 10.000.000 per l' anno 1992 di cui al secondo comma della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , è rideterminata in lire 5.000.000.000; per le medesime finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 1993 e 1994 la spesa di lire 2.500.000.000 (Cap. 12133- 02).

      2.  Per la realizzazione degli interventi in conto capitale relativi all' attuazione del piano per l' assistenza psichiatrica è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 (cap. 12139- 02) così ripartita:

      1992 L. 10.000.000.000

      1993 L. 7.500.000.000

      1994 L. 7.500.000.000
    ARTICOLO 22 Norma finanziaria
      1.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutate in lire 10.000.000.000 per l' anno 1992, in lire 20.000.000.000 per l' anno 1993 ed in L. 20.000.000.000 per gli anni successivi.

      2.  Alle spese derivanti dal secondo comma dell' articolo 19 si fa fronte con lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/ 08 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1992.

      4.  Alla maggiore spesa di lire 10.000.000.000 prevista per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 21 si fa fronte con quota parte del maggiore gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

      5.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli 02102, 12001/10, 12001/08, 12133-02 e 12139-02 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per lgi anni successivi.
    ARTICOLO 23 Entrata in vigore
      1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 27 agosto 1992Cabras

Note di vigenza

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