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LEGGE REGIONALE n° 15 del 9 giugno 1995
Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 20 del 15 giugno 1995

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    3.[abrogazione]  Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al comma 2 , il sussidio previsto dall' articolo 1, comma 5, del decreto - legge n. 105 del 1995 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili.  [sostituzione]  Tale sussidio è concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all' articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451 , con riferimento all' articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, nº 223 , nonchè ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto legge 4 agosto 1995, n. 326 , e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni.   [4] [3]

    4.[abrogazione]  Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo. [5]

    4 bis.[abrogazione]  Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarità progettuale e attuativa dell' Amministrazione regionale, sono a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alla spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell' attività lavorativa (INAIL), nonchè per la responsabilità civile verso terzi, di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451 . Sono parimenti a carico del suddetto Fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale. [6]

    5.  Al Fondo di cui al comma 1 concorreranno anche le eventuali disponibilità che la Regione potrà acquisire mediante l' attivazione di appositi progetti finanziati dalla Comunità Europea.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati in lire 10.000.000.000 per l' anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/ 01.

    3.  Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/ 01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 4
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 giugno 1995Palomba
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