ARTICOLO 1 1.[abrogazione]
Al fine di attivare i lavori socialmente utili, di cui al
decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451
, limitatamente all' utilizzo dei lavoratori di cui all'
articolo 1, comma 5, del decreto - legge 7 aprile 1995, n. 105
e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è istituito nel bilancio regionale un Fondo con una dotazione iniziale, per l' anno 1995, di lire 10 miliardi.
[1]
3.[abrogazione]
Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al
comma 2
, il sussidio previsto dall'
articolo 1, comma 5, del decreto - legge n. 105 del 1995
e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili.
[sostituzione]
Tale sussidio è concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all'
articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451
, con riferimento all'
articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, nº 223
, nonchè ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all'
articolo 1, comma 11, del decreto legge 4 agosto 1995, n. 326
, e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni.
[4]
[3]
4.[abrogazione]
Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo.
[5]
4 bis.[abrogazione]
Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarità progettuale e attuativa dell' Amministrazione regionale, sono a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alla spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell' attività lavorativa (INAIL), nonchè per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451
. Sono parimenti a carico del suddetto Fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale.
[6]
5.
Al Fondo di cui al
comma 1
concorreranno anche le eventuali disponibilità che la Regione potrà acquisire mediante l' attivazione di appositi progetti finanziati dalla Comunità Europea.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati in lire 10.000.000.000 per l' anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/ 01.
2.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/ 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
In diminuzione
Cap. 10136 -
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell' occupazione (
art. 94, LR 4 giugno 1988, n. 11
,
art. 13, LR 26 gennaio 1989, n. 5
,
art. 6, LR 22 gennaio 1990, n. 1
,
art. 36, LR 29 gennaio 1994, n. 2
,
art. 10, comma 3, LR 9 giugno 1994, n. 27
,
art. 17, LR 12 dicembre 1994, n. 36
,
art. 37, LR 7 aprile 1995, n. 6
e
art. 2
della presente legge)
1995 lire 10.000.000.000
1996 lire 0
1997 lire 0
In aumento
Cap. 10136/ 01 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.1.03.10.15 (03.02) -
Fondo per l' attivazione dei lavori socialmente utili (
art. 1
della presente legge)
1995 lire 10.000.000.000
1996 lire 0
1997 lire 0
3.
Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/ 01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 4 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 giugno 1995Palomba