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LEGGE REGIONALE  n° 15 del 21 maggio 1998
Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 , concernente "Disciplina delle attività di cava".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 4 giugno 1998

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L' articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 è sostituito dal seguente: «

    "Art. 32 - Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

    1. La Regione promuove il recupero ambientale, di cui all'articolo 31, delle aree di cava dismesse.

    2. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria, è istituito un "Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse" , finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

    a) eliminazione sistematica di tutte le discariche di cava, non in uso, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio, anche se di formazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

    b) esecuzione di opere di risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche;

    c) opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse " » .
ARTICOLO 2
    2.  Ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave o, comunque, agli esercenti dell'attività di coltivazione di cave che hanno effettuato il versamento del contributo in applicazione dell' articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1989 e nella misura prevista dall'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 1995, n. 277 concernente: "Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 ", è rimborsato il relativo ammontare su espressa richiesta degli interessati da presentarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
ARTICOLO 3
    1.  L' articolo 35 della legge regionale n. 30 del 1989 , è sostituito dal seguente: «

    "Art. 35 - Programma di interventi.

    1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone un programma annuale degli interventi di cui all'articolo 32, anche sulla base dei progetti presentati dai Comuni territorialmente interessati.

    2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria che affida in delega ai Comuni interessati l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. " »
ARTICOLO 4
    1.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.100.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 1.000.000.000 per gli anni successivi.

    2.  Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 ed in quello pluriennale per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    03 - PROGRAMMAZIONE

    Cap. 03016

    Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 , art. 3 L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12 )

    1998 lire 1.100.000.000

    1999 lire ---------

    2000 lire ---------

    mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1998.

    05 - DIFESA AMBIENTE

    Cap. 05001

    Fondo di ripristino ambientale ( artt. 32,33 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30 )

    1998 lire ---------

    1999 lire 1.000.000.000

    2000 lire 1.000.000.000 ( S O P P R E S S O)

    In aumento

    03 - PROGRAMMAZIONE

    Cap. 03066 (N.I.) 1.1.1.8.2.1.01.01 (01.05)

    Rimborsi ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave dei contributi versati in applicazione dell' articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 ( art. 2 della presente legge)

    1998 lire 100.000.000

    1999 lire ------

    2000 lire ------

    09 - INDUSTRIA

    Cap. 09034 (N.I.) 2.1.2.1.0.3.08.29 (08.02)

    Spese per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse ( art. 1 della presente legge)

    1998 lire 1.000.000.000

    1999 lire 1.000.000.000

    2000 lire 1.000.000.000

    3.  Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 21 maggio 1998 Palomba

Note di vigenza

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