ARTICOLO 1 1.
Il
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
(Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è sostituito dal seguente: "
«2.
Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.
»
".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 agosto 2000 Floris