ARTICOLO 1
L'
articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33
, è sostituito dal seguente:
«
<< In relazione alle agevolazioni contenute nell'
articolo 6 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318
, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, nº 488
, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi integrativi del concorso statale nell' onere di ammortamento dei mutui da contrarre - o già contratti nel 1985 e nel 1986 - dai comuni e dalle province; i contributi sono corrisposti per la durata massima di venti anni, in misura costante, fino alla concorrenza dell' onere finanziario calcolato al saggio di interesse determinato per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti. Il cumulo dei contributi statale e regionale non potrà comunque superare l' importo della rata di ammortamento del mutuo >>
»
.
ARTICOLO 2
Il primo, il secondo ed il
terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986 n. 33
, sono sostituiti dai seguenti:
«
<< Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
, e successive modificazioni, successivamente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall' articolo 2 della presente legge, per la contrazione di ulteriori mutui può essere corrisposto agli enti locali un contributo annuo regionale pari al sei per cento dell' importo del mutuo; per gli enti impossibilitati a garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata, il contributo annuo regionale è elevabile fino alla concorrenza dell' intera rata, ma non oltre l' importo pari al tredici per cento del mutuo.
Nel primo programma di intervento il totale dei mutui, o delle parti dei mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l' importo di L. 400.000.000 più L. 20.000 per abitante, e per ogni provincia l' importo di lire 40.000 per abitante.
I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:
a) acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
b) municipi;
c) infrastrutture per il recupero dei centri storici;
d) opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
e) edifici di culto;
f) cimiteri;
g) impianti sportivi;
h) viabilità di interesse comunale;
i) edifici culturali, anche polivalenti;
l) acquisizione aree per edifici e impianti pubblici e acquisizione di immobili per uso pubblico;
m) viabilità provinciale;
n) opere di infrastrutturazione e miglioamento fondirio delle terre pubbliche >>
»
.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4
Il secondo ed il
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33
, sono sostituiti dai seguenti:
«
<< Le richieste degli enti locali, sono approvate con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni della scadenza del termine di presentazione, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente articolo 5.
Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento, le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi, senza i vincoli previsti dal secondo comma dell' articolo 5 per il primo programma >>
»
.
ARTICOLO 5 ARTICOLO 6
Gli
articoli 3 e 4
della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33
, sono abrogati.
ARTICOLO 7 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 14 aprile 1987. Melis