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LEGGE REGIONALE n° 16 del 1 agosto 2000
Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 24 del 5 agosto 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione provvedono alla copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 , limitatamente alle qualifiche o categorie professionali per l'accesso alle quali è richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, prioritariamente mediante pubbliche selezioni per l'ammissione alle quali, oltre ai requisiti generali per l'accesso all'impiego, costituisce requisito l'esperienza lavorativa in mansioni corrispondenti a quelle per le quali si concorre, svolta presso l'Amministrazione e gli enti in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22 .

    3.  Ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997 , ovvero in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999, ai sensi della legge regionale n. 22 del 1996 , che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione o ente presso cui sono stati impiegati, in attuazione del programma relativo alla copertura dei posti vacanti per il triennio 2000-2002, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi svolte, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato.
ARTICOLO 2
    1.  Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n. 22 del 1996 ; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999.

    2.  L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono autorizzati a rinnovare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, oltre la durata massima prevista dalla legge regionale n. 22 del 1996 , i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono altresì autorizzati a utilizzare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno i lavoratori da essi impiegati in lavori socialmente utili.
ARTICOLO 3
    1.  L' articolo 21 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale) è sostituito dal seguente: «

    "Art. 21

    1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale). " » .
ARTICOLO 4
    1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000.

    3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli di bilancio per l'anno 2000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 agosto 2000Floris

Note di vigenza

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