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LEGGE REGIONALE n° 17 del 5 agosto 1985
Disposizioni relative al personale dell' Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 33 del 12 agosto 1985

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' Assessorato della difesa dell' ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell' Amministrazione forestale regionale addetto alla campagna antincendi svolta dall' Amministrazione regionale.

      Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell' attività connessa al servizio antincendi.

      L' organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell' esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.
ARTICOLO 2
      Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1983, 1984 e 1985, in rapporto all' insufficienza del personale regionale impegnato per l' attuazione delle campagne stesse, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, 1984 e 1985, compensi per il lavoro straordianrio effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di << esperto in scienze forestali >>, << sottoufficiale forestale >>, << guardia forestale >>, << capo guardia giurata >>, << guardia giurata >>, << capo guardiacaccia >> e << guardiacaccia >>, nonchè di tutto il personale dell' Amministrazione regionale in servizio presso l' Azienda foreste demaniali della Regione e del personale a tempo indeterminato dell' Amministrazione regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 , avente la qualifica di << esperto forestale >>.

      I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi. La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonchè al personale a tempo indeterminato dell' Amministrazione regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 , limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

      Nelle more dell' istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all' articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 , e sino all' immissione in ruolo del relativo personale, in considerazione dell' esiguità dell' organico dell' area della vigilanza e delle sempre più pressanti esigenze di servizio riconnesse ad attività di prevenzione e repressione dei reati in danno all' ambiente, il personale con qualifica di << sottoufficiale forestale >>, << guardia forestale >>, << capo guardiacaccia >>, << guardiaccaccia >> e << guardia giurata >>, è autorizzato ad effettuare prestazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili.
ARTICOLO 3
      Al personale indicato nel primo comma dell' articolo 2 , in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l' uso del mezzo aereo.
ARTICOLO 3 BIS [sostituzione] [1]
      L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori, singoli o associati, anche attraverso convenzioni con enti, istituti ed associazioni che si prefiggono lo sviluppo ed il potenziamento dell' apicoltura.

      Le relative spese sono valutate in lire 100.000.000 per l' anno 1995 (cap. 06200/03).
ARTICOLO 4
      Ai fini indicati nell' articolo 2 , e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzione con l' Amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato.

      La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell' indennità di missione.
ARTICOLO 5
      Le spese derivanti dall' applicaizone della presente legge sono valutate in lire 1.500.000.000 per il 1985 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1985: 02016 ( art 3 ), 02050 ( art. 2 ), 05040 ( art. 4 ) e 05043 ( art. 1 ) ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

      Alle sopraccitate spese si fa fronte con lo storno della corrispondente somma di L. 1.500.000.000 dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista dal punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.
ARTICOLO 6
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 5 agosto 1985 Melis

Note di vigenza

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