ARTICOLO 1 Beneficiari ARTICOLO 2 Procedure di erogazione ARTICOLO 3
Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, sui capitoli del bilancio della Regione per il 1986 e anni successivi corrispondenti al capitolo 09050 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' Industria del bilancio della Regione per il 1985.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 gennaio 1986. Melis