ARTICOLO UNICO1.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel
regolamento (CEE) n. 3699/ 93
del Consiglio del 21 dicembre 1993 (che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell' acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste dallo stesso regolamento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 aprile 1994 Melis