ARTICOLO 1 2.
Sono fatti salvi gli atti adottati dalla commissione regionale e dalle commissioni provinciali per l' artigianato successivamente al 31 ottobre 1995.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 aprile 1996. Palomba