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LEGGE REGIONALE n° 17 del 4 aprile 1996
Differimento della scadenza delle commissioni per l' artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 12 del 13 aprile 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  Sono fatti salvi gli atti adottati dalla commissione regionale e dalle commissioni provinciali per l' artigianato successivamente al 31 ottobre 1995.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 aprile 1996. Palomba

Note di vigenza

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