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LEGGE REGIONALE n° 17 del 5 settembre 2000
Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 28 del 9 settembre 2000

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Fondo nuovi oneri legislativi
    1.  Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n.4 , sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato (cap. 03016):

    7) Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche,

    2000

    lire 3.000.000.000

    8) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori

    2000

    lire 1.000.000.000

    2001

    lire 2.000.000.000

    2002

    lire 2.000.000.000

    9) Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile

    2001

    lire 1.000.000.000

    2002

    lire 1.000.000.000

    10) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica

    2000

    lire 1.100.000.000

    2001

    lire 1.100.000.000

    2002

    lire 1.300.000.000

    11) Interventi vari

    2001

    lire 12.860.000.000

    2002

    lire 9.650.000.000 .

    2.  Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 4 del 2000 la riserva di cui alla voce 3 è rideterminata in lire 41.300.000.000 e la riserva di cui alla voce 7 è soppressa (cap. 03017).
ARTICOLO 2 Riutilizzo disponibilità contabilità speciali
    1.  Una quota pari a lire 85.700.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa 11.5.02 e lo stanziamento di lire 2.000.000.000 dì cui al titolo di spesa 12.05.01 del programma d'intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 sono destinati al titolo di spesa 12.4.0 per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro .

    2.  L'intervento previsto nel surrichiamato titolo di spesa 12.5.02 è garantito dall'Amministrazione regionale con fondi propri nell'anno 2001; a tal fine è iscritta la somma di lire 85.700.000.000 sul capitolo 03034/01 per essere trasferita alla contabilità speciale di cui al comma 1 ed essere attribuita allo stesso titolo di spesa 12.5.02.

    3.  Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 del titolo di spesa 12.3.02 b) del programma di interventi 1998/1999 di cui alla Legge n. 402 dei 1994 , finalizzato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca è destinato ad integrare lo stanziamento di lire 30.000.000.000, previsto dal titolo di spesa 12.3.01 dello stesso programma d'interventi, per i Consorzi di garanzia fidi.

    4.  E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 per il finanziamento dei Consorzi di garanzia fidi operanti nel settore industriale (cap. 09041/01); a tal fine detto stanziamento è iscritto sul capitolo 09041/01 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui al comma 3 per essere attribuito allo stesso titolo di spesa 12.3.01.

    5.  L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito della relativa contabilità speciale.

ARTICOLO 3 Finanziamenti per la contrattazione programmata
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento totale o parziale degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea tramite gli strumenti della programmazione negoziata.

    3.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati, per l'anno 2000, in lire 30.000.000.000 (cap.03059/02).
ARTICOLO 4 Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari
    1.  L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione dei Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi dell' articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , Azione 7.

    2.  Le spese per l'applicazione dei presente articolo sono quantificate in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 11097/01).
ARTICOLO 5 Pubblicità istituzionale
    1.  L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali. informazione, spettacolo e sport è autorizzato ad attuare iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, compresa la partecipazione a mostre espositive in Italia e all'estero, con le modalità previste dal capo IV della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 .

    3.  Le relative spese gravano sulle disponibilità sussistenti in conto del capitolo 01090.
ARTICOLO 6 Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997. Promozione e valorizzazione della lingua sarda
    1.  L' articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 , è sostituito dal seguente: " «Art. 19 (Finanziamenti dei corsi universitari)
      1.  Per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzato i1. finanziamento annuo di lire 2.000.000.000, da ripartirsi in uguale misura tra l'Università degli studi di Cagliari e di Sassari.
    » ".


    2.  La disposizione prevista dal comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno. finanziario 2001 (cap. 11061/05)
ARTICOLO 7 Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali. Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali. Completamento annualità 1999 ARTICOLO 8 Informatizzazione e alfabetizzazione informatica
    1.  Nell' articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 , sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
    • a) il comma 4 è sostituito dal seguente: " «
        4.  Gli aiuti sono erogati dai Comuni anche per la frequenza di attività formative finalizzate all'ottenimento di qualifiche professionali connesse con l'informatizzazione
      » ";
    • b) nel comma 6 , dopo la parola «"integrazioni"» è aggiunta la seguente espressione: «"e comunque in modo tale da garantire a ciascun comune un contributo pieno" » ;
    • c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: " «
        6 bis.  Nel caso in cui la disponibilità iscritta nei conti correnti di cui al comma 6 risulti eccedente rispetto alle richieste, le stesse possono essere utilizzate ad integrazione dei rispettivi interventi dell'anno 2001.

        6 ter.  Nel caso in cui a completamento del secondo programma d'intervento risultassero ulteriori eccedenze, queste possono essere stornate a favore dei Comuni con richieste inevase secondo un programma che tenga conto proporzionalmente delle domande inevase.

        6 quater.  Al fine di amplificare l'efficacia degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato nell'anno 2000 lo stanziamento di lire 500.000.000 per azioni di promozione e, pubblicità (cap. 03070/04)
      » ".


ARTICOLO 9 Ricerca scientifica
    1.  E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 8.440.000.000 da destinare alle finalità previste dal titolo di spesa 11.3.10/1 del Programma d'intervento per gli anni. 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 199 1, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03034/01).
ARTICOLO 10 Campionati studenteschi di calcio
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare. nell'anno 2000, al Comitato organizzatore dei campionati studenteschi di calcio un contributo straordinario di lire 350.000.000 per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135/01).
ARTICOLO 11
    1.  E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 192.250.000.600, nell'anno 2002, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Cap. 03056).
ARTICOLO 12 Interventi in materia di lavori pubblici
    1.  Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale 7. aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 13.360.000.000 nell'anno 2000 e di lire. 4.140.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08029/05).

    2.  Per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 6.950.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08035/03).

    3.  Per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 239 è autorizzata, nell'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 2.340.000.000 (cap. 08059/03).

    6.  Ad incremento dei fondi FERST della misura 1.1. infrastrutture viarie e portuali - Azione 1.1.2 - Porto di Portotorres, è autorizzato, per la realizzazione della stazione marittima passeggeri, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 08183).
ARTICOLO 13 Aziende agri - turistico - venatorie
    1.  All' articolo 96 della legge regionale. 29 luglio 1998, n. 23 , cosi come modificato dall' articolo 55, comma 5, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 , è aggiunto in fine il seguente comma: " «
      3 bis.  L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio, può autorizzare, con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge, l'istituzione di aziende - agri - turistico - venatorie. La superficie delle aziende agri - turistico - venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico - venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro - silvo - pastorale.
    » ".
ARTICOLO 14 Emergenza idrica
    1.  Per la realizzazione di interventi di immediata operatività volti a fronteggiare situazioni di grave carenza idrica è autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 da riversare alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 3 , dell'ordinanza, del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 (cap. 01100).
ARTICOLO 15 Approvvigionamento idrico - Consorzio Cixerri
    1.  E' autorizzata, nell'anno 2000, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.300.000.000 al Consorzio di Bonifica del Cixerri per assicurare l'approvvigionamento idrico urgente delle zone irrigue gestite dallo stesso Consorzio (cap. 06252).

ARTICOLO 16 Concessioni idriche
    1.  Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano operanti da più di trent'anni, comunque sia stata definita o ridefinita la scadenza originaria, possono essere esercitate fino alla data di un anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e rideterminate sola in seguito alla verifica, da parte dell'autorità concedente, dei bilancio e della priorità degli utilizzi idrici.
ARTICOLO 17 Valutazione di impatto ambientale. Modifiche all' articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999ARTICOLO 18 Contributi ad organismi operanti nel settore della sicurezza sociale
    2.  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le somme stanziate anteriormente all'esercizio finanziario 2000.
ARTICOLO 19 Ripiano dei disavanzo dell'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000, un contributo straordinario di lire 500.000.000 all'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe per il ripiano dei disavanzi di esercizio (cap. 12001/18).
ARTICOLO 20 Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana
    1.  E' autorizzata la concessione di un contributo complessivo di lire 650.000.000, in ragione di ire 150.000.000 per l'anno 2000 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dell'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana per l'avvio delle attività d'istituto (cap. 12001/19)
ARTICOLO 21 Eradicazione della peste suina africana
    1.  Ad integrazione dei fondi comunitari e statali disposti a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'eradicazione della peste suina africana è autorizzata, per l'anno 2000, quale quota di cofinanziamento regionale, la spesa di lire 300.000.000 da erogare a favore dello stesso istituto per le medesime finalità (cap. 12160/02).
ARTICOLO 22 Ospedale di Bosa - Pronto soccorso
    1.  Il contributo di cui all' articolo 70 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , è attribuito all'Azienda US1. n. .3 di Nuoro, per essere destinato al potenziamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Bosa, in ragione di lire 500.000.000 per le necessarie opere di edilizia e di lire 500.000.000 per le relative attrezzature.
ARTICOLO 23 Progetti speciali per l'occupazione ex art. 18 della L.R. n. 37 del 1998
    1.  In deroga a quanto disposto per l'anno 2000 dall' articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 dei 1998, la misura dell'aiuto regionale per le finalità previste dal comma 1 del predetto articolo è determinata nel 100 per cento; la relativa spesa è incrementata, per l'anno 2000, di lire 1.000.000.000 (cap. 01080).

    3.  Le istanze di finanziamento istruite con esito favorevole dall'Ufficio speciale per l'occupazione sono inoltrate al Comitato del lavoro per il parere di competenza, ai fini del l'approvazione da parte della Giunta regionale.

    4.  Qualora le istanze accolte non esauriscano le disponibilità assegnate a ciascun programma d'intervento di cui, al comma 2 , i soggetti esecutori non ammessi a finanziamento, purché in possesso del requisito relativo alla regolare realizzazione del progetto già assegnato ai sensi delle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11 e 30 giugno 1993, n. 27 , possono rimodulare le rispettive proposte progettuali in conformità alle osservazioni formulate in sede istruttoria.

    5.  Le predette proposte progettuali sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato del lavoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al programma, sulla base della graduatoria di merito formata dall'Ufficio speciale per l'occupazione al termine di apposito supplemento istruttorio.

    6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al programma di cui all'avviso pubblicato nel BURAS n. 25 dei 19 agosto 1999.
ARTICOLO 24 Modifiche alla L.R. n. 37 dei 1998
    1.  L' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998 , n..37 è così sostituito: " «Art. 2 -.Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali.
      1.  Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso ì Consorzi fidi delle centrali cooperative uno o più fondi finalizzati alla concessione di adeguate garanzie sussidiarie per l'accesso ai prestiti concessi dagli Istituti di credito alle predette Cooperative.

      2.  La gestione dei fondi di cui sopra è definita con apposita convenzione da stipularsi di concerto con l'Assessorato competente in materia di credito
    » ".


    2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e lo stanziamento disponibile nel cap. 10139 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e successivi.
ARTICOLO 25 Lavori socialmente utili. Piani di stabilizzazione occupazionale
    2.  Il Piano di cui al comma 1 è predisposto, avuto particolare riguardo ai singoli "Piani di stabilizzazione occupazionale" presentati dagli enti locali, - in qualità di soggetti utilizzatori di cui all' articolo 1 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 , entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

    3.  I Piani di stabilizzazione occupazionale devono contenere:
    • a) l'indicazione del numero complessivo dei soggetti di cui all' articolo 2 del decreto legislativo n. 8 del 2000 in carico ad ogni soggetto utilizzatore;
    • b)l'indicazione delle risorse finanziarie allo scopo stanziate dal soggetto utilizzatore, comprese quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti normative regionali e nazionali in materia e quelle ulteriormente occorrenti ai fini della completa attuazione del piano presentato;
    • c) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le proroghe, di cui all' articolo 4 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 , nelle more dell'attuazione del piano locale presentato;
    • d) l'indicazione dei lavoratori per i quali eventualmente non risulti possibile il reinserimento nell'ambito del Piano presentato, anche ai fini dell'attivazione del comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 81 del 2000 .


    4.  Il Piano regionale di stabilizzazione occupazionale dovrà contenere:
    • a)la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'attivazione delle vigenti disposizioni normative di reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
    • b) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'applicazione del comma 6 di cui al presente articolo;
    • c) le disposizioni necessarie all'attivazione nel territorio regionale di tutte le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 per il reinserimento occupazionale;
    • d)ogni altra misura di politica attiva del lavoro utile al raggiungimento dell'obiettivo.


    5.  Qualora i Piani di cui al comma 3 del presente articolo e l'attivazione di tutte le risorse disponibili ai fini della loro attuazione, risultino insufficienti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, la Giunta regionale deve individuare nel Piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo i necessari interventi ed accordi previsti dall' articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000 .

    6.  Ai fini della più efficace applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000 , limitatamente ai progetti promossi dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali e dagli enti locali, è autorizzata la spesa, secondo le procedure previste dalla normativa in materia, di lire 8.000.000.000 per l'anno 2000 a valere sul capitolo 10136/04.
ARTICOLO 26 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1997 sui lavori socialmente utili ARTICOLO 27 Consorzi fidi in artigianato. Modifica della legge regionale n. 51 dei 1993
    1.  Nell' articolo 12 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 , come modificato dalla legge regionale n. 5 del 1997 , dopo il comma 3 bis è inserito il seguente: «

    "3 bis I. I fondi di garanzia costituiti dai consorzi fidi di garanzia di II grado promossi tra cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi di cui al comma 1 sono integrati, a domanda. con contributi concessi dall'Amministrazione regionale. L'ammontare. dei contributi è ripartito sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato." » .


    2.  Le spese relative all'attuazione del presente articolo sono determinate, per l'anno 2000, in lire 1.000.000.000 (cap. 07026/01).

    3.  I contributi relativi al comma 1 sono concessi nei limiti della regola "de minimis" prevista dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblica in G.U.C.E. C 68/9 del 6 marzo 1996.
ARTICOLO 28 Servizio Agrometeorologico Regionale ARTICOLO 29 Imprenditoria giovanile in agricoltura
    1.  E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 11.000.000.000 quale finanziamento integrativo al titolo di spesa 11.1.03/I del Programma d'intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 06215).
ARTICOLO 30 Interventi a favore degli allevatori
    2.  Al fine di integrare i contributi concessi nell'anno 1999 a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna e delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, è autorizzata nell'anno 2000, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 546.000.000 (cap. 06151) e di lire 542.000.000 (cap. 06171).
ARTICOLO 31 Depurazione reflui industrie olearie e casearie
    1.  E' autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.652.000.000 destinata alla SIPAS S.p.A. per il rimborso dei maggiori oneri di IVA e di spese connesse al reperimento delle materie necessarie al collaudo funzionale degli impianti di cui all' articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 09036/01).
ARTICOLO 32 Promozione dei porto canale ARTICOLO 33 Imprenditoria femminile
    1.  Nelle more di una legge organica in materia, ai fini dell'attivazione degli interventi regionali relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile, previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 , in armonia con la normativa regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva, ai sensi dell' articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 il Programma di attuazione di competenza a termini del regolamento attuativo della medesima Legge n. 215 del 1992 ; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2000, quale quota di cofinanziamento, la spesa di lire 1.250.000.000 (capp. 10207 - 10208)
ARTICOLO 34 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66ARTICOLO 35 Contributi alle Macro Organizzazioni Commerciali
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Macro Organizzazioni Commerciali (MOC) operanti in Sardegna un contributo finalizzato a:
    • a)acquisto di aziende o strutture;
    • b)acquisizione di società, o quote di esse, operanti nel settore specifico;
    • c)potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati.


    2.  Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti degli aiuti di stato ammessi dall'Unione Europea, con riferimento ai singoli settori di intervento.

    3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 4.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 07053/01).

ARTICOLO 36 Coordinatori P.I.A.
    1.  Nell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: " «
      1 bis.  Qualora i Coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico
    » ".


    3.  Il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è erogato in misura pari al 50 per cento dell'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale, dall'accordo contrattuale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385; il restante complessivo 50 per cento è erogato successivamente alla dichiarazione di raggiungimento dell'obiettivo finale e/o possibile da parte dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
ARTICOLO 37 Direzioni dei Centro regionale di programmazione e della Agenzia. regionale dei lavoro
    2.  Il direttore dell'Agenzia dei lavoro di cui all' articolo 38 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli attribuiti alla competenza dell'Agenzia medesima.

    3.  In sede di prima applicazione le disposizioni in materia di conferma o revoca dall'incarico di cui al presente articolo trovano applicazione entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 38 Modifiche della legge regionale n. 25 dei 1993 . Incentivazioni della gestione associata di servizi e funzioni comunali
    1.  Il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 , introdotto dall' articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 , è sostituito dal seguente: " «
      1.  La Regione eroga annualmente un contributo, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata dei servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra Comuni, ai sensi dell' articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , esclusi i Consorzi obbligatori, e dalle unioni dei Comuni di cui all' articolo 26 della medesima legge . Il contributo non può eccedere l'importo di lire 20.000 per abitante per il primo servizio e di lire 10.000 per abitante per gli ulteriori servizi. Sono ammessi a contributo i seguenti servizi:
      • a)adduzione e distribuzione di acque pubbliche;
      • b)raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
      • c)raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata;
      • d)distribuzione di gas;
      • e)farmacie;
      • f)case di riposo e di ricovero;
      • g)asili nido;
      • h)impianti sportivi;
      • i)mattatoi pubblici;
      • l)mense, comprese quelle ad uso scolastico;
      • m)consorzi turistici;
      • n)funzioni comunali.
    » ".
ARTICOLO 39 Modifica alla legge regionale n. 37 del 1995ARTICOLO 40 Modifica alla legge regionale n. 7 del 2000 concernente i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
    1.  Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 è sostituito dal seguente: " «
      1.  Agli assegnatari che versano in condizione di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.
    » ".
ARTICOLO 41 Contributo straordinario per la liquidazione dei Consorzio fra IACP
    1.  Al fine della estinzione dei debiti del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), il cui scioglimento è disposto dall' articolo 12 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa relativa alla sua liquidazione attraverso l'erogazione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 (cap. 08108).
ARTICOLO 42 International Formula 18 Trophy 1998
    1.  E' autorizzata, nell'anno 2000, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 07001/03 l'erogazione di un contributo di lire 315.000.000 a favore dei Comune di Villasimius per la manifestazione "International Formula 18 Trophy 1998" tenutasi dal 14 al 18 aprile 1998.
ARTICOLO 43 Aziende trasporto ARTICOLO 44 Modifica della legge regionale n. 2 del 1994
    1.  Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , è aggiunta, in fine, la seguente espressione: «"Nel caso in cui le società siano a partecipazione pubblica non prevalente, i contributi di cui sopra potranno essere erogati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture ricadenti sul pubblico demanio." » .
ARTICOLO 45 Maggiori autorizzazioni e riduzioni di spesa ARTICOLO 46 Recupero somme da fondi di rotazione
    1.  E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36103) della somma di lire 4.618.000.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:
    • a) lire 2.618.000.000 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (ZIR) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 , costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
    • b) lire 2.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui alla industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8 , costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro.


    2.  Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.
ARTICOLO 47 Variazioni al bilancio regionale
    2.  Le somme stanziate in conto dei capitoli 05112, 07025 e 10137/01 e non utilizzate permangono nel conto dei residui sino ad esaurimento delle stesse 3. Nell' articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 il riferimento al "capitolo 51011" deve intendersi al "capitolo 51010".
ARTICOLO 48 Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 137.145.000.000 per l'anno 2000, in lire 118.600.000.000 per l'anno 2001, in lire 211.050.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000, per gli anni successivi, fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilancio della Regione per gli stessi anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 5 settembre 2000Floris

Note di vigenza

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