ARTICOLO 1
I provvedimenti che la
legge regionale 28 luglio 1981, n. 25
, assegna alla competenza dell' Assessorato o dell' Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione fatto eccezione per quelle concernenti il personale indicato all'
articolo 10 della predetta legge
, sono attribuiti rispettivamente alla competenza dell' Assessorato e dell' Assessore all' igiene e sanità . La Giunta apporterà le conseguenti modifiche al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n. 110.
ARTICOLO 2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 13 agosto 1985. Melis