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LEGGE REGIONALE  n° 18 del 24 aprile 1994
Interventi a favore dell' agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18 , e modificazioni delle leggi regionali 14 maggio 1984, n. 21, 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 17 novembre 1986, n. 62, 28 settembre 1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 15 del 7 maggio 1994

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


CAPO I
INTERVENTI CONTRIBUTIVI
    ARTICOLO 1 Anticipazione dei contributi
      1.[abrogazione]  L' anticipazione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 , per la realizzazione di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio anche per gli acquisti ed installazioni di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature inerenti la raccolta, trasformazione, lavorazione e conservazione, confezionamento, condizionamento, movimentazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili. [1]

      1.[sostituzione]  L' anticipazione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 , per le realizzazioni di pere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è concedibile nei limiti degli stanziamenti scritti in bilancio, sull' intera spesa ammessa a sussidio per la realizzazione di investimenti inerenti la raccolta, la trasformazione, la lavorazione e la conservazione, il confezionamento, il condizionamento, la movimentazione e la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili. [2]

      2.  Detta anticipazione è altresì concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio per l' acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici, finanziabili ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 .
    ARTICOLO 2 Consorzio Vini DOC.
      1.  Al fine di consentire al Consorzio Vini a Denominazione di Origine Controllata di Sardegna di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall' articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Consorzio, nell' anno finanziario 1994, un contributo straordinario sulla base di un programma di spesa che dovrà essere preventivamente approvato dall' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale.

      2.  Con il decreto di concessione ed impegno potrà essere erogata una anticipazione del contributo non superiore al 60 per cento dello stesso, mentre la restante somma dovrà essere liquidata a presentazione ed approvazione dell' apposito rendiconto di spesa.

      3.  L' onere derivante dal presente articolo è determinato in lire 200.0000.000 (cap. 06022).
    ARTICOLO 3 Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e riconosciuti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali Consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonchè per quelle relative alle epizoozie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , determinato con decreto dell' Assessore dell' agricoltura e riforma non potrà superare l' 80 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo. La misura del predetto contributo sarà opportunamente decurtata del finanziamento eventualmente previsto dalla Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati.

      2.  L' erogazione del contributo avverrà dopo l' approvazione dei conti consuntivi dell' anno di competenza effettuata dall' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei Consorzi di difesa delle produzioni.

      3.  L' Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei medesimi consorzi di difesa, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall' Intendenza di Finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall' Amministrazione regionale all' atto della erogazione del contributo.

      4.  In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo, è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.

      6.  L' onere annuo derivante dall' applicazione del presente articolo è valutato in lire 5.000.000.000. Il costo relativo all' esercizio finanziario 1994 farà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno esistenti sul Fondo di solidarietà regionale 10 giugno 1972, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120).
    ARTICOLO 4 Interventi su produzioni agricole inquinate
      1.  Al fine di ridurre i danni derivanti dall' inquinamento industriale non ancora eliminato recati alle produzioni agricole che per tali cause non possono essere destinate al consumo umano diretto, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad indennizzare in via straordinaria i produttori ai quali le autorità sanitarie impongano misure ostative della vendita.

      2.  L' indennizzo è limitato alle produzioni dei comuni di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu, ottenute negli anni 1992 e 1993 e conferite agli organismi cooperativi di trasformazione incaricati di eliminare tali prodotti anomali nelle forme ritenute più idonee a salvaguardia delle esigenze ambientali e sanitarie.

      3.  L' indennizzo è liquidato agli organismi cooperativi detentori dei prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di prodotti aventi caratteristiche analoghe, aumentato degli oneri connessi alle operazioni di ritiro, lavorazione e stoccaggio, che vengono valutati forfettariamente nella misura del 3 per cento.

      4.  L' onere per l' attuazione del presente articolo è valutato in lire 3.500.000.000 e farà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).
    ARTICOLO 5 Provvidenze per le cantine sociali
      1.  Al fine di completare l' intervento di cui all' articolo 5, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39 , a favore delle cantine sociali cooperative danneggiate dalle avversità atmosferiche del 1991, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che farà carico alle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).
    ARTICOLO 6 Riduzione dei costi ESAF per l' erogazione dell' acqua per uso irriguo
      1.  In conseguenza dell' economia dello stanziamento di lire 160.000.000 verificatasi al 31 dicembre 1992, al fine dell' attuazione dell' intervento previsto dall' articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 20 , in favore dei comuni che hanno erogato acqua per uso potabile, utilizzata per l' eccezionale siccità per irrigazione di soccorso delle aziende agricole, è riautorizzata, nell' anno 1994, per pari importo, la relativa spesa (cap. 06341).
    ARTICOLO 7 Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica del Cixerri
      1.  L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno finanziario 1994 la somma di lire 450.000.000 in favore del Consorzio Bonifica del Cixerri per l' abbattimento parziale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell' acqua irrigua e per gli studi di natura idrogeologica relativi all' accertamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gennarta (cap. 06253 NI)
    ARTICOLO 8 Rimborsi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di lire 170.000.000 a titolo di rimborso per le spese sostenute nell' anno 1992 per compensi relativi al personale distaccato presso l' Ufficio speciale istituito à termini dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, nº 29 (cap. 06011/ 03).
    ARTICOLO 9 Rimborsi all' EAF.
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno finanziario 1994 all' Ente Autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 14.000.000.000 a tacitazione di ogni pretesa nei confronti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per capitale ed interessi, relativamente al periodo 1983/1993, e per la definizione di ogni pendenza tra i due enti, in ordine agli oneri per la gestione delle opere ad uso promiscuo e irriguo del sistema Campidano/ Flumendosa (cap. 06254)
    ARTICOLO 10 Impianti di sollevamento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di lire 2.289.000.000 per integrazione delle provvidenze di cui all' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 ; quanto a lire 1. 589.000.000 riferite all' esercizio finanziario 1993 e quanto a lire 700.000.000 riferite agli esercizi finanziari 1991 e 1992 (cap. 06263).
    ARTICOLO 11 Rete di contabilità aziendale regionale
      1.  Al fine di proseguire nell' azione di diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola nell' esercizio finanziario 1994, lo stanziamento del capitolo 06281 è incrementato di lire 1.000.000.000 per la copertura delle spese derivanti dalle convenzioni tra l' ERSAT e le Organizzazioni Professionali Agricole.
    ARTICOLO 12 Agevolazioni per la regolarizzazione catastale
      2.  I benefici conseguenti all' abrogazione della norma si applicano a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare decreto di liquidazione.

      3.  Lo stanziamento del capitolo 06334 del bilancio dell' Assessorato dell' agricoltura per l' anno 1994 è incrementato dell' importo di lire 50.000.000.

      4.  Negli anni successivi la spesa farà carico agli stanziamenti disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.
    ARTICOLO 13 Integrazione degli interventi a favore del settore ovino ARTICOLO 14 Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro - pastorale
      1.  Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione, costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro - pastorale, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 8.000.000.000 per l' anno 1995 e di lire 12.000.000.000 per l' anno 1997 (cap. 06074).

      2.  E' disposto, nell' anno 1994, il versamento al bilancio regionale (cap. E 36116/ 01) della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al comma 1 . Tale somma è iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343/ 01 per essere trasferita nel conto dell' entrata della contabilità speciale di cui alla legge 268/ 74 ed essere attribuita ai seguenti titoli di spesa del programma d' intervento per gli anni 1988 - 1989 - 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:

      11.1.01/ I lire 5.200.000.000

      11.1.02/ I lire 7.800.000.000

      11.5.01/ II lire 7.000.000.000
    ARTICOLO 15 Distillazione agevolata effettuata da aziende private
      1.  Il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 , è così sostituito: " «
        3.  E' altresì autorizzata la spesa di lire 150.000.000 a titolo contributo per la distillazione di vini non destinabili al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1. L' intervento è a carattere eccezionale e non potrà essere ripetuto.
      » ".
    ARTICOLO 16 Ritiro del bestiame ovino di fine carriera
      1.  Al fine di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza dell' abbandono di carcasse di bestiame ovino e al fine quindi di agevolare le operazioni di raccolta, trasporto e mattazione degli ovini di fine carriera, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di macellazione dotati di bollo CEE, un contributo sui costi di cui sopra nella misura di lire 30.000 per capo.

      2.  Le spese derivanti dall' applicazione del presente articolo sono previste in lire 1.500.000.000 per l' anno 1994 (cap. 06169).
    ARTICOLO 17 Centro regionale di commercializzazione dei prodotti caseari
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a completare l' adeguamento strutturale - anche ai fini della attuazione delle direttive CEE in materia di igiene - del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari ubicato a Macomer.

      2.  A tal fine è autorizzata nell' anno finanziario 1994 la spesa di lire 600.000.000 (cap. 06244).
    ARTICOLO 18 Ammissione ai benefici contributivi
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli che abbiano eseguito opere di miglioramento fondiario col solo mutuo, un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa a suo tempo ammessa con nulla - osta emessi anteriormente al 1990.

      2.  Il provvedimento è riservato agli imprenditori le cui aziende abbiano subito, per almeno due volte nell' ultimo decennio, danni alle strutture per effetto di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute.

      4.  L' importo del contributo sarà utilizzato prioritariamente per l' estinzione o riduzione del mutuo.

      5.  Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo valutati in lire 500.000.000 gravano sul capitolo 06025/ 00, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
    ARTICOLO 19 Sanatoria degli interventi agri - turistici
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli investimenti effettuati dagli imprenditori che abbiano, senza benefici pubblici, eseguito opere o acquistato arredamenti per l' esercizio dell' attività agri - turistica nelle more di di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 .

      2.  Il contributo è riservato agli imprenditori, iscritti al relativo albo, che abbiano - in data posteriore all' entrata in vigore della citata legge regionale - presentato domanda e goduto del sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di concessione a causa dei ritardi nell' attuazione della legge medesima.

      3.  Il contributo sarà concesso nella misura del 50 per cento per tutti gli investimenti agri - turistici effettuati che dovranno essere accertati dal competente ispettorato provinciale dell' agricoltura e valutati sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all' epoca del sopralluogo.

      4.  L' onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06229/ 04 che, nell' anno finanziario 1994, viene all' uopo incrementato della somma di lire 1.000.000.000.
    ARTICOLO 20 Contributi per strutture serricole
      1.  Le domande per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dalla legislazione regionale per la realizzazione di opere integrative o migliorative di strutture serricole già finanziate, sono evase con priorità nei confronti delle nuove iniziative e secondo l' ordine di presentazione del progetto originale, qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale.

      2.  Gli imprenditori che, senza la concessione di contributi pubblici abbiano realizzato successivamente al collaudo delle opere principali le strutture integrative e migliorative previste dal comma 1 , possono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per dette opere che sono valutate sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all' epoca della realizzazione.

      3.  Le spese per l' attuazione del presente articolo, valutate in lire 1.000.000.000 gravano per lire 300.000.000 sulle disponibilità esistenti nel cap. 06051/ 01 del bilancio della Regione e per lire 700.000.000 sulle disponibilità del titolo di spesa 11.1.03/ I del programma d' intervento di cui alla legge n. 268 del 1974 per gli anni 88- 89- 90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
    ARTICOLO 21 Determinazione di spese
      1.  Nell' anno finanziario 1994 l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:
      • a)contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da " agalassia contagiosa" (cap. 06154) lire 300.000.000;
      • b)concessione di contributi per l' acquisizione di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/ 01) lire 1.374.000.000;
      • c)concessione di contributi per la manutenzione e l' esercizio di opere di bonifica (cap. 06245/ 01) lire 3.700.000.000;
      • d)contributi alle associazioni allevatori per l' attuazione del programma annuale per la tenuta dei libri genealogici (cap. 06171/ 00) lire 2.420.000.000.
    ARTICOLO 22 Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell' agricoltura sarda
      1.  Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell' agricoltura sarda (COSTAS) di completare il proprio stabilimento sociale ubicato a Cagliari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al medesimo, nell' esercizio finanziario 1994, un contributo in conto capitale di lire 550.000.000 (cap. 06244/ 01).

CAPO II
INTERVENTI CREDITIZI
    ARTICOLO 23 Fondo di cui all' art. 17 della LR 13 luglio 1962, n. 9
      2.  L' onere derivante dalla applicazione del presente articolo è previsto in lire 600.000.000 e grava sulle disponibilità del medesimo fondo.
    ARTICOLO 24 [abrogato] [3] Interventi per enti cooperativi
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad abbuonare - ai consorzi lattiero - caseari che lavorano latte ovino e alle cantine sociali che producono in prevalenza vini a denominazione di origine controllata o a denominazione geografica che richiedono l' invecchiamento in botte, i quali, per effetto della siccità del periodo 1987- 1989 abbiano avuto, nell' ultimo anno considerato, una riduzione dei conferimenti superiore al 35 per cento rispetto alla media del triennio precedente - i mutui di assestamento concessi sul fondo di cui all' articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 , che impediscono il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

      2.  La medesima provvidenza si applica alle cooperative olearie che abbiano subito la medesima riduzione nell' annata agraria 1990- 1991 rispetto alle tre annate agrarie precedenti.

      3.  Gli oneri derivanti dall' attuazione del presente articolo sono previsti in lire 4.500.000.000 e gravano sulle disponibilità recate dal citato fondo.
    ARTICOLO 25 Incentivi a favore delle cooperative agricole
      1.  Gli incentivi che l' Amministrazione regionale eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi, per l' acquisto, la costruzione, il completamento, ampliamento, l' adeguamento tecnologico delle strutture e attrezzature, nonchè per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa.

      2.  A richiesta dei beneficiari detta misura percentuale di contributo potrà essere ridotta al 50 per cento. In tal caso sarà possibile autorizzare a favore dei richiedenti la concessione del concorso pubblico sugli interessi a fronte di mutui quindicennali integrativi ed a tasso agevolato che gli Istituti di credito abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa non coperta da contributo.
    ARTICOLO 26 Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento
      1.  L' articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 , è sostituito dal seguente: " «Art. 18 -
        1.  Al fine di ridurre l' indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l' operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nulla - osta nel caso di mutuo totale.
      » ".
    ARTICOLO 27 Concorso interessi sui mutui di soccorso
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Istituti di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati in cooperative che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi.

      2.  A tal fine è autorizzato il limite d' impegno di lire 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall' anno 1994 all' anno 2003 (cap. 06129/ 01).
    ARTICOLO 28 Differimento dei limiti d' impegno dei mutui di assestamento ARTICOLO 29 Fondo per l' anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assestamento e miglioramento
      1.  Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assestamento e miglioramento, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il " Fondo per l' anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento".

      2.  Al fondo vengono versate le prime cinque annualità di ciascuno dei limiti d' impegno di cui al precedente articolo 28 .

      3.  L' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, di concerto con l' Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvederà a stipulare con l' Istituto di credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo.

    ARTICOLO 30 Estensione della garanzia regionale
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - sul fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 - la propria garanzia a favore delle imprese agro - industriali individuate nella legge 1o ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di campagna non destinati al pagamento dei prodotti conferiti.

      2.  Gli oneri derivanti dall' attuazione del presente articolo sono previsti in lire 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/ 01.
    ARTICOLO 31 Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
      1.[abrogazione]  Al fine di agevolare la vendita di impianti serricoli, con le relative pertinenze, da parte di imprenditori in stato di crisi possono essere concessi i mutui previsti dall' articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 . Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra. L' importo ammissibile a mutuo può essere pari a quello determinato dal competente ispettorato provinciale dell' agricoltura. [4]

      1.[sostituzione]  Al fine di agevolare la vendita delle aziende agricole  [abrogazione] a prevalente indirizzo serricolo  [6] da parte degli imprenditori in stato di crisi, possono essere concessi i mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra. [5]

      2.  Per l' applicazione del presente articolo è autorizzato il limite d' impegno di lire 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall' anno 1995 all' anno 2011 (cap. 06220).

CAPO III
DISPOSIZIONI E INTERVENTI VARI
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 aprile 1994Melis

Note di vigenza

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