ARTICOLO 1 1.
Il
comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11
, è sostituito dal seguente: <<
«1.
In sede di prima applicazione della presente legge: - a)gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro il 31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell' articolo 5;
- b)gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati ricostituiti dopo il 30 settembre 1994;
- c)i soggetti di cui al comma 3 dell' articolo 1 cessano dalla carica il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1994
»
>>.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, lì 21 luglio 1995Palomba