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LEGGE REGIONALE n° 18 del 25 maggio 1999
Investimenti di opere di carattere permanente e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 1 giugno 1999

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Interventi a favore di soggetti pubblici
    1.  Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:
    • a)lire 5.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Sassari finalizzato al completamento dell'Auditorium comunale (cap. 11126);
    • b)lire 7.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comune di Nuoro per acquisizione di aree da destinare a parco urbano e di immobili ad uso museale (cap. 05026);
    • c)lire 1.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario al Comune di Oristano per il completamento della Casa dello Studente (cap. 11126);
    • d)lire 7.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore del Comune di Cagliari per il completamento del Teatro comunale e per la sistemazione delle aree circostanti (cap. 11126);
    • e) lire 9.000.000.000 per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.A., al fine di garantire il mantenimento dell'attuale livello ambientale; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, a termini dell' articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 , e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 05026/01);
    • f)lire 3.000.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 08015/03 già utilizzata per la realizzazione di opere necessarie all'interconnessione del sistema idrico consortile sul rio Leni con il sistema Flumendosa - Campidano;
    • g) lire 3.000.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa finalizzato a fronteggiare gli oneri conseguenti all'acquisizione di risorse idriche aggiuntive a quelle disponibili nei bacini del medio Flumendosa ovvero ai costi conseguenti alle forniture sostitutive di cui all' articolo 44 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cap. 08226).
ARTICOLO 2 Interventi nel settore sociale
    1.  Sono autorizzati, nell'anno 1999, i seguenti stanziamenti per le finalità accanto agli stessi indicate:
    • a) lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti, con personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 , e della legge regionale 14 settembre 1987, n. 36 , operanti in Sardegna nell'ambito della formazione ed orientamento professionale che privilegiano la forza lavoro non vedente o portatrice di altri handicap, per l'acquisizione, la costruzione ed il riattamento di centri destinati allo svolgimento dell'attività formativa (cap. 10022); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, à termini dell' articolo 4, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 , e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 10022);
    • b)lire 3.000.000.000 per la concessione di un contributo a favore della Cooperativa sociale "Il Samaritano" per la realizzazione di strutture ricettive ed impianti da destinare al recupero ed all'integrazione di detenuti, ex detenuti, extracomunitari, profughi e senza dimora (cap. 12001/15);
    • c)lire 300.000.000 per integrare la dotazione del capitolo 07001/03 per lo svolgimento del 17 Rally della Costa Smeralda.


    2.  I beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno destinazione vincolata e, in caso di cessazione dell'attività programmata, di scioglimento o di trasformazione degli enti beneficiari, sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione.
ARTICOLO 3 Disposizioni varie
    2.  Per il completamento e la manutenzione del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari - Elmas, di cui alla legge regionale 4 luglio 1990, n. 17 , è autorizzato, nell'anno 1999, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 05111/03).

    3.  Al fine del pagamento della rata in scadenza nell'anno 1999 dei limiti d'impegno per la concessione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario istituiti ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 , e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 4e 5 della Legge 23 maggio 1964, n. 404 , è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.880.000.000 (cap. 06060) e di lire 7.000.000 (cap. 06067/01).

    5.  Il capitolo 08239 è classificato spesa obbligatoria ed è iscritto nell'elenco n. 1 allegato alla legge di bilancio.
ARTICOLO 4 Norma finanziaria ARTICOLO 5 Variazioni al bilancio
    1.  Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

    In diminuzione

    Cap. 03147 - Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente ( art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27 , art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 ) (spesa obbligatoria)

    1999 lire 2.600.000.000

    In aumento

    Cap. 11117/05 - Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, per manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la partecipazione a campionati nazionali, per la partecipazione a trasferte in territorio extraregionale e per il mantenimento presso le società locali di atleti di elevate doti tecnico - agonistiche; borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università sarde ( artt. 22,26,27,28,37 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)

    1999 lire 1.200.000.000

    Cap. 11117/06 - Contributi per l'attività istituzionale degli enti di promozione sportiva, per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive e per la tutela delle attività non agonistiche; contributi per le attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI ( artt. 23, 30, 35e 36 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)

    1999 lire 900.000.000

    Cap. 11117/08 - Spese per la stipula di convenzioni per il contenimento dei costi di gestione e per trasferte effettuate all'interno e fuori del territorio regionale, spese per la stipula di convenzioni finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio cultuale, paesaggistico ed economico della Sardegna ( artt. 20,29, 31e 32 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 concernente "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)

    1999 lire 500.000.000

ARTICOLO 6Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 25 maggio 1999Palomba

Note di vigenza

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