Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE n° 19 del 13 agosto 1985
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 aprile 1966, n. 2, 1°marzo 1968, n. 15, e abrogazione della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14 , provvedimenti relativi al Consiglio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 34 del 22 agosto 1985

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      Tra il primo ed il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 , modificata con legge regionale 1 marzo 1968, n. 15 , è inserito il seguente comma: «

    L' Ufficio di Presidenza del Consiglio determina:

    a) l' ammontare della diaria, spettante ai membri del Consiglio regionale, a titolo di rimborso per spese di soggiorno a Cagliari, in misura non superiore a quella fissata dall' articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ; per i Consiglieri regionali la cui abitazione sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari la stessa diaria è integrata sino ad un massimo del 30 per cento

     [abrogazione] b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali e ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all' anno;  [1]  [sostituzione]  b) le concessioni e le facilitazioni di viaggio da assegnare ai Consiglieri regionali in carica e a quelli cessati dalla carica ed ai rispettivi familiari a carico, risultanti dagli stati di famiglia, per le finalità e le utilizzazioni stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e per un numero di viaggi in tutto il territorio nazionale non superiore rispettivamente a dodici e a quattro all' anno;   [2]

    c) l' indennità di carica spettante ai membri dell' Ufficio di Presidenza, al Presidente e ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni, in misura non superiore all' ottanta per cento di quella fissata per le corrispondenti cariche del Parlamento;

    d) il contributo a favore di ciascun Gruppo consiliare nelle seguenti misure mensili:

    1) una quota fissa per tutti i Gruppi, non superiore a due volte l' indennità consiliare;  [abrogazione] tale quota non spetta al Gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti  [3]  [sostituzione] al gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del gruppo medesimo  [4] ;

    2) una quota variabile in misura non superiore alla metà dell' indennità consiliare, ragguagliata al numero dei componenti di ciascun Gruppo. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio determina i modi e i termini della resa del conto finale sull' utilizzazione del contributo da parte di ciascun Gruppo.

    e) il rimborso delle spese di viaggio e l' importo dell' indennità di missione spettanti ai membri del Consiglio regionale quando si recano fuori sede per l' assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all' estero. L' importo dell' indennità di missione non deve essere superiore a un decimo della diaria mensile se la trasferta ha luogo in Sardegna e può essere maggiorato fino al quaranta per cento se la trasferta è effettuata nella restante parte del territorio nazionale, e fino al cento per cento se la trasferta è effettuata all' estero;

    f) il contributo a carico del Consiglio regionale previsto dall' articolo 136 del Regolamento interno;

    g) i massimali d' assicurazione di ciascun membro del Consiglio regionale contro i rischi d' infortunio derivanti dall' esercizio del mandato consiliare e in genere dall' esercizio dell' attività politica, in misura non superiore a dieci volte l' indennità consiliare ragguagliata ad un anno;

    h) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a due volte l' indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio, per spese di documentazione, aggiornamento e stampa. »
ARTICOLO 2
      Le indennità attribuite al Presidente del Consiglio regionale dagli articolo 3 e 5 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 28 sono soppresse.

      Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.
ARTICOLO 3
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 13 agosto 1985. Melis

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna